L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Non riesco a comprendere la mia posizione. Mi sono iscritta nell' a.a. 1998-99 alla facoltà di lingue e letteratura straniere (corso quadriennale) e mi sono laureata in lingua inglese nel 2006. Posso partecipare al concorso?  Maria

La risposta è negativa. Ai sensi del bando di concorso  sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro il 7 Novembre.

Coloro che non sono in possesso dell'abilitazione possono partecipare solo se hanno conseguito il titolo idoneo per la relativa classe di concorso entro talune specifiche date. Nello specifico sono ammessi:

a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998;

b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

Per i posti di scuola secondaria di I e II grado, sono ammessi:

a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;

b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002- 2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.


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Sono nato il 22/05/1952. Ho cessato il rapporto di lavoro il 21/05/2008 a seguito licenziamento per crisi aziendale e soppressione ruolo. Sono stato autorizzato ai versamenti volontari in data 29/11/2008 e a tutt'oggi non ho ripreso alcuna attività lavorativa. Al 15/06/2011, con l'ultimo versamento volontario, ho totalizzato 1913 settimane di contribuzione utili per la quota 96. Con questi requisiti sono rientrato nel gruppo dei primi 65000 possibili beneficiari di salvaguardia quale prosecutore volontario. Ho infatti potuto seguire alla lettera la prassi predisposta dall'INPS con una prima telefonata di preavviso, ricevimento lettera, appuntamento presso "sportello amico" e richiesta dichiarazione di non aver ripreso attività lavorativa successiva. Ora credo di avere una obiettiva speranza di rientrare nella lista dei 10250 salvaguardati previsti nel mio caso, ma non la certezza. Nell'ipotesi non rientrassi, credevo di poter almeno usufruire del pensionamento in deroga a 64 anni + mesi ? ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 comma 15 bis del DL 201/2011, ma un funzionario della locale sede INPS mi dice che non potrei usufruirne poiché al 28/12/2011 non svolgevo attività lavorativa. Di questo io non vedo traccia leggendo il sopracitato comma, ma la circolare INPS n° 35 del 14/03/2012 recita al punto 6 disposizioni eccezionali (art.24 comma 15 bis): "le predette disposizioni si applicano ai lavoratori e alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) SVOLGONO ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE NEL SETTORE PRIVATO, ....). Chiedo cortesemente se è possibile avere un chiarimento su questo punto


L'osservazione è corretta. La Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 ha precisato che il pensionamento in deroga a 64 anni di cui al comma 15-bis dell'articolo 24 del Dl 201/2011 si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che alla data del 28 Dicembre 2011 svolgevano attività lavorativa.

Ricordo che la disposizione del comma 15-bis è invocabile dai lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima che maturano entro il 31.12.2012 la quota 96 e dalle lavoratrici dipendenti del settore privato che perfezionino entro la predetta data almeno 60 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi.

 

Vorrei approfittare della vostra cortesia per conoscere come si svolgerà il concorso per gli insegnanti 2012. Quando e come si svolgeranno i test di preselezione? Ho letto che si dovrebbero tenere entro fine Dicembre. Esiste una data certa? GianPaolo da Venezia.

Non ancora. Quanto alle modalità di svolgimento, queste sono state definite nel bando di concorso. 

Ai fini dell’ammissione alle prove scritte i candidati dovranno superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La prova si svolgerà in più sessioni secondo un calendario che sarà reso noto il 23 Novembre.

I candidati ammessi a ciascuna sessione avranno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. Per ciascun candidato il sistema genererà casualmente una prova costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti: - capacità logiche 18 domande; - capacità di comprensione del testo 18 domande; - competenze digitali 7 domande; - conoscenza della lingua straniera 7 domande.

I quesiti saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it) 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione.

La prova durerà 50 minuti, al termine dei quali il sistema concluderà la procedura e acquisirà definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino
all’acquisizione definitiva il candidato potrà correggere le risposte già date. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale – 0,5 punti. Il risultato della prova sarà immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato.

Verranno ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporterà l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Inoltre si ricorda che il punteggio della prova non concorrerà alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

Il bando precisa inoltre che " Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 23 novembre 2012, sulla rete intranet e sul sito del Ministero(www.istruzione.it), nonché sui siti internet degli Uffici scolastici regionali competenti a gestire la procedura, sono resi noti il calendario, le sedi e le ulteriori modalità di svolgimento della prova preselettiva. Nello stesso avviso è data comunicazione in merito alla pubblicazione dell’archivio da cui sono estratti i quesiti  nonché delle modalità di restituzione al candidato di copia della prova svolta, se richiesta".


Per la prova di preselezione è necessario seguire una preparazione specifica? Molte case editrici hanno messo a disposizione i quiz per affrontare la prova. Loredana

No. I quiz oggetto della prova saranno preventivamente resi pubblici sul sito del Ministero 20 giorni prima della prova di preselezione secondo modalità che saranno comunicate il 23 Novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale. Si presti dunque attenzione alle "bufale" circa scuole di formazione o libri che contengano i quiz oggetto della preselezione. Come si intuisce si tratta di una prova volta a scremare il numero degli aspiranti docenti piu' che a valutare la propria competenza sulle materie oggetto di insegnamento. I candidati dovranno infatti mandare a memoria 175 quesiti al giorno (avendo circa 20 giorni di tempo prima della prova) per affrontare tutte le 3500 domande oggetto dell'esame.


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compio 57 anni a fine 2012, ho maturato le 2080 settimane a fine marzo 2012 (gli ultimi 2 anni con contribuzione volontaria), rispetto tutti i "paletti" e dovrei quindi essere tra i salvaguardati. Vorrei sapere 1) Se non dovessi essere nella salvaguardia, arriverei ai 41 anni a fine marzo 2013, e quando prenderei la pensione?
2) sempre se non sarò salvaguardata, dovrei perfezionare i requisiti continuando la contribuzione volontaria, ma in quanto lavoratrice precoce, andrei incontro ad una sensibile riduzione percentuale? detto in altro modo: i contributi volontari non vengono assimilati alla "prestazione effettiva di lavoro" che l'INPS richiede per non applicare la riduzione? 3) se dovessi avere detta riduzione percentuale, credo che non mi converrebbe continuare con i contributi volontari ma richiedere la pensione contributiva con la cosiddetta "opzione donna": da quando decorrerebbe? 4) oppure potrei svolgere attività professionale per il 41° l'anno mancante, ma la totalizzazione abbatterebbe al contributivo i miei 40 anni calcolati con il retributivo?  potrei avere la totalizzazione anche se, in alternativa, trovassi un lavoro da dipendente per il 41° anno?


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Ho lasciato il lavoro il 31/12/2009 e messo in mobilità ordinaria fino al 28/1/2013 con accordo presso il ministero del lavoro del 29/6/2009. Sono nato a marzo 1955 e a luglio scorso ho maturato le 2080 settimane utili alla pensione. La lettera di salvaguardia mi è arrivata solo da pochi giorni ,mentre ad altri miei colleghi che hanno lasciato il lavoro mesi dopo di me la lettera è arrivata sin dai primi di agosto. La cosa mi ha molto preoccupato. Forse ora mi è arrivata in seguito al mess. Inps 14907 che dice di inserire nelle liste SICO anche a chi ha lasciato prima del 30/4/2010? Ma non erano salvaguardati tutti coloro avevano lasciato il lavoro prima del decreto salva Italia?
Sarò salvaguardato? Quando avrò la pensione? Quando mi libererò di questo incubo? Rosario

La posizione del lettore rientra tra i 65mila lavoratori che potenzialmente possono mantenere le vecchie regole di pensionamento (articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011). La pensione decorrerà quindi trascorse 13 mensilità dalla data di perfezionamento dei 40 anni di contributi per l'applicazione delle finestre mobili. Circa le modalità di accesso alla salvaguardia si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell'Inps.


sono nata il 26/09/1956, a fronte di accordo sindacale il 23/12/2009 ho lasciato l'azienda ed ho iniziato il periodo di mobilità che scadrà il prossimo 4 Dicembre 2012.
Nell'accordo era compreso un piccolo pacchetto economico a copertura dei 3 mesi che sarebberò mancati al raggiungimento dei 40 anni di versamenti, da Gennaio 2013 a Marzo 2013.  A suo tempo avevo richiesto se conveniva sottomettere immediatamente la domanda di volontaria, sia all' Inps che al Caf e la risposta era stata "in quanto in mobilità la domanda non può essere sottomessa".  La mia mobilità finira tra 2 mesi circa e ad oggi nessuno mi sa dire se sono tra gli esodati salvaguardati o non rientro in nessuna di queste categorie e dovrò versare non solo i tre mesi ma altri 12/15. Silvana

L'articolo 24, comma 14 lettera a) del Dl 201/2011 salvaguarda i lavoratori in mobilità, tra le altri condizioni, qualora maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Nel caso di specie ciò non sembra verificarsi in quanto non perfeziona nè i 60 anni di età nè i 40 anni di maturato contributivo entro il 4.12.2012. Per tale ragione ritengo che sia soggetta alle nuove regole di pensionamento.


Sono in mobilità dal 2009 con scadenza al 13/10/2012 al 31/12/2011 ho maturato 35 anni di contributi con 1867 sono nato il 05/07/1951 vorrei sapere se rientro nella categoria protetta e quando potrò andare in pensione,Giovanni

La risposta è positiva: è in possesso dei requisiti per essere incluso tra i salvaguardati. Da quanto riporta ha infatti perfezionato la quota 96 nel mese di Aprile 2012 tramite le frazioni di anno e dunque entro la fine dell'indennità di mobilità. La pensione decorrerà dal mese di Maggio 2013. E' opportuno verificare presso l'Inps la propria posizione previdenziale.

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