L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Emersione 2012: le tappe da affrontare

Lunedì, 24 Settembre 2012

Ho appena eseguito la procedura per regolarizzare la colf che dà una mano a mia madre ormai anziana. Ho pagato i mille euro e tutto il dovuto (è costato parecchio) ed ho effettuato la domanda di emersione chiesta dal ministero. Ora cosa si deve fare? Ho ulteriori oneri burocratici da effettuare?   Marcellino da Napoli

Al momento no. La palla è nella mani della burocrazia. In particolare lo Sportello Unico per l'immigrazione, procederà alla verifica circa l'ammissibilità della dichiarazione acquisendo il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, e il parere della competente Direzione Territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate.

Le Direzioni Territoriali del lavoro procederanno poi  a verificare che il datore di lavoro non abbia in passato avviato procedure di emersione o fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).

In caso di esito positivo di tali verifiche, lo Sportello unico convocherà datore e lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Si ricorda che con la stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro assolverà all’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Come stabilito dal decreto interministeriale di attuazione del 29 agosto 2012, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno decorre il rapporto di lavoro regolarizzato.

All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale. Il lavoratore dovrà esibire documentazione proveniente da organismi pubblici da quali si comprovi la presenza in Italia almeno al 31.12.2011. Si ricorda anche che la sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione e che la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

 

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Sono uno straniero colpito da provvedimento di esplusione nel 2011. Vorrei sapere se posso essere comunque regolarizzato oppure se non potrò esserlo.   Mohammed Da Udine

Dipende dal tipo di provvedimento di esplusione. In linea generale è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno. Si ricorda invece, che sono esclusi dall’ emersione del lavoro irregolare gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del D.gs. n. 286/1998. In tal caso a partire dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione restano, inoltre, sospesi i procedimenti penali ed amministrativi già in corso nei confronti del lavoratore per violazione delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata.

 

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Volevo alcuni dettagli circa la nuova sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare. Impiego una badante per mia madre ormai dal 2010 che è irregolare. Sapete dirmi se posso regolarizzarla? chi sono gli stranieri non regolarizzabili? Mario Da Udine

La domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Il lavoratore dovrà esibire quando verrà  convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

La procedura di emersione non può essere avviata nei confronti di lavoratori stranieri che:

1. risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 decreto legge 144/2005);
2. risultano segnalati come non ammissibili in Italia;
3. a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen.

Nella valutazione della  pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.


L’emersione è preclusa, infine, anche nei confronti degli stranieri condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), per uno dei reati per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in fragranza.

 

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Sono un dipendente del pubblico impiego. Nel dicembre 2014 compirò 61anni e maturerò 39 anni e 9 mesi di anzianità contributiva. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della recentissima legge sulla revisione della spesa, potrò essere collocato in mobilità o godere del diritto del prepensionamento nel caso in cui risultassi in soprannumero presso l'amministrazione di appartenenza? In caso affermativo, le decorrenze giuridica ed economica del trattamento di quiescenza saranno dicembre 2014 e gennaio 2016 rispettivamente? Alessandro Palermo

Da quanto scrive si ritiene che non sia possibile fruire del prepensionamento in quanto i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonchè il regime delle de correnze previste dalla previgente disciplina pensionistica, devono determinare la decorrenza entro il 31 dicembre 2014, mentre nel suo caso, la decorrenza della pensione avverrebbe dal 1° gennaio 2016, per applicazione della finestra mobile. Potrebbe, invece, fruire dell'applicazione del comma 12 dell'articolo 2 del Dl 95/2012 che ha stabilito che per il personale non riassorbibile il periodo in mobilità può essere aumentato fino a 48 mesi, nei casi in cui il personale collocato in disponibilità maturi entro tale periodo i requisiti per il trattamento pensionistico.

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Sono un funzionario del ministero della Giustizia. Vorrei sapere se, nei pensionamenti in deroga alla legge Fornero, previsti dal decreto 95/12, rientreranno anche i dipendenti della giustizia che abbiano i requisiti richiesti dallo stesso articolo. Il ministero della Giustizia è escluso dalla riduzione delle dotazioni organiche ma, dopo l'eventuale pensionamento di chi ha i requisiti, le sue vacanze di organico potrebbero essere coperte con la mobilità dai ministeri in esubero. È così? Francesco Mantova 

La risposta è negativa, in quanto, per espressa previsione normativa dell'articolo 2, comma 7 del Dl 95/12 sono esclusi dalla riduzione organica, tra gli altri, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari. Quindi, si ritiene che non possa fruire della norma che permette ai dipendenti pubblici di andare in pensione con i requisiti previgenti alla legge 214/11, che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014, in quanto la sua Amministrazione non rientra nelle unità di personale risultanti in esubero all'esito delle riduzioni previste dalla spending review.

 

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