L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Volevo sapere se è vero che l'Inps invierà le lettere a casa per coloro che sono tra i 65mila salvaguardati? Leggo da alcune parti che le lettere sono pronte a partire ma non trovo alcun riferimento ufficiale sulla questione. E poi come si concilia il fatto che si deve presentare l'istanza presso le DPL? Significa che si può non presentarla? Franca da Vicenza
 

Andrò in mobilità nel settembre 2012. Nel nuovo articolo 22 del Decreto 95 del 6 Luglio si legge che gli accordi devono essere stati stipulati in sede governativa per essere nei 55mila salvaguardati. Non soddisfo questo parametro perchè l'accordo non è stato stipulato a Roma. Sono fuori dalla tutela? Ernesto da Padova
 

Sono un 60enne esodato bancario che ha smesso di lavorare il 31/12/2011 e per accordo titolare di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà. Secondo la vecchia disciplina, maturerei il diritto alla pensione effettiva in maggio 2013, compiendo inoltre 62 anni nell'agosto 2013, quindi dovrei restare a carico dei fondi fino a maggio (o agosto??) 2013. Non ho inoltre svolto nell'arco di questi mesi nessuna altra attività lavorativa, attendendo da ormai quasi 8 mesi cioè che mi spetta dopo tanti anni di lavoro. Il mio dilemma è il seguente: rientro o non rientro nei 65.000 esodati per i quali pare che le cose si stiano, seppur molto lentamente, muovendo? Inoltre, secondo la suddivisione dei lavoratori tutelati, dovrei eventualmente rientrare nei 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà il cui accesso al fondo sia autorizzato dall’Inps o previsto da accordi collettivi, oppure nei 6.890 esodati con rapporto risolto al 31 dicembre 2011, che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e che maturino la decorrenza entro il Dicembre 2013? Quindi, dovrò presentare o meno l’istanza preliminare di accesso salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente?
 

Sono un esodato  bancario in carico al Fondo di Solidarietà del Settore Credito a decorrere dal 01/01/2009. Gli ultimi decreti sui "salvaguardati "( quello dei c.d. 65.000 + quello dei 55.000 ) sanciscono il riconoscimento giuridico della salvaguardia; ovvero viene confermato il diritto ad andare in pensione con le regole previgenti all'entrata in vigore dell'ultima riforma in materia pensionistica ( decreto Monti ) per i soggetti in carico ai Fondi alla data del 05/12/2011 + altri soggetti che avevano aderito ad accordi collettivi stipulati anteriormente al 05/12/2011;

per i soggetti in carico ai Fondi di Solidarietà di settore alla data del 31/05/2010 e che siamo incappati nelle "finestre mobili ", invece, lo stesso riconoscimento giuridico di " salvaguardati " è sancito dal D.L. 78/2010 + d.i. 63655/2012.
Secondo la mia esperienza e quella di moltissimi altri colleghi nella mia stessa situazione, il vero problema, è il problema della copertura finanziaria per il periodo  tra l'ultima mensilità pagata dal Fondo e la nuova data di decorrenza ( allungata ) della pensione per effetto del d.l. 78/2010. In pratica, per quelli che eravamo nel Fondo alla data del 31/05/2010, a partire da gennaio 2012 e man mano che scade l'ultima mensilità a carico del Fondo, rimaniamo senza alcuna forma di reddito in attesa della maturazione della nuova finestra pensionistica.
Cosa succede? siamo salvaguardati nel senso che abbiamo evitato gli effetti dell'ultima riforma pensionistica ( Monti ) ma che, comunque, dobbiamo sopportare l'onere di rimanere senza alcun reddito in questo periodo? Aldo

Ho sottoscritto un accordo individuale in data 31/12/2010 per la risoluzione consensuale del mio rapporto di lavoro, sarei dovuto rientrare nei 65.000 salvaguardati. Ora, in virtù del DM emesso il 1/6/2012 probabilmente non lo sarei più per il fatto che il ministro ha deciso, al fine di limitare la platea, di aggiungere la frase "...senza successiva rioccupazione lavorativa ..." (e io ho lavorato con contratto a termine per 6 mesi sempre nel 2011).

In aggiunta ho letto il DL95 del 6/7/2012 nel quale, all'articolo 22 punto 1d, si salvaguardano i lavoratori (come me) ma che acquisiscano i requisiti di accesso alla pensione dal 24° al 36° mese e non prima (senza alcuna clausola di successiva rioccupazione). E' possibile una cosa del genere? Sandro



Sono un "cessato dal servizio" che avrebbe maturato la decorrenza entro il Maggio 2013 ma risulto escluso dal decreto fornero perchè sono stato rioccupato. Ora nel Dl 95/2012 vedo che la clausola della successiva rioccupazione è stata rimossa ma che il nuovo Dl è riservato solo a coloro che maturano i requisiti tra il 24 e il 36° mese.  Cristina da Padula

 

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