L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

ho lavorato presso una banca dal 2.1.1981 al 28.2.2011.Dal 1.3.2011 ho avuto accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente delle imprese di credito (ex DM 158/2000) e percepisco un assegno straordinario con scadenza 1.3.2016. Al 31.7.2012 ho maturato n. 1870 settimane di contributi e, secondo le regole valide fino al 31.12.2012, dovrei maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 1.3.2016, come indicato nella lettera dell’INPS.
Ora che finalmente è stato pubblicato sulla G.U. il decreto del 1.6. 2012, volevo alcune precisazioni:
• La mia posizione rientra effettivamente tra i 65.000 salvaguardati e, più precisamente tra i 17.710 di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c del citato decreto, anche se il mio diritto alla pensione, secondo la normativa previgente, maturerà solo nel 2016 e comunque dopo la fine del periodo di fruizione della prestazione straordinaria a carico del Fondo?
• In caso di risposta affermativa, tale salvaguardia è automatica e mi verrà comunicata ufficialmente dall’INPS o da altri o devo espletare di mia iniziativa qualche formalità, presentare istanza o altro?
• Infine, chiedo se, cessando la corresponsione dell’assegno straordinario a mio favore, nonchè la maturazione dei contributi, con il febbraio 2016, dovrò necessariamente procedere al versamento di contributi volontari per colmare il vuoto contributivo di sei mesi fino alla decorrenza del 1.9.2016 e pertanto presentare sin d’ora richiesta di autorizzazione all’INPS o solo attendere detta decorrenza, semplicemente rimanendo sei mesi senza reddito alcuno?
Cristina

 

Sì, la sua posizione rientra tra i lavoratori che sono titolari di prestazione straordinaria alla data del 4 Dicembre 2011 a carico dei fondi di solidarietà di settore. La salvaguardia non è automatica nel senso che essere in possesso dei requisiti non è garanzia di andare in pensione con le regole vigenti al 6.12.2011. Ciò dipende dall'inclusione del suo nominativo all'interno della graduatoria dei 65mila lavoratori salvaguardati che l'Inps ha stilato in queste settimane. Se inclusa riceverà una comunicazione da parte dell'istituto previdenziale entro la fine del mese di settembre (cfr: messaggio inps numero 12196 del 20 Luglio 2012).

I periodi di vuoto economico dovuti all'applicazione delle nuove finestre mobili di cui all'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 convertito con legge numero 122/2010 e successive modifiche - abolite in linea generale dal 1° gennaio 2012 ma mantenute ancora eccezionalmente in vigore per tutti i salvaguardati - non devono essere coperti da contribuzione volontaria. Si tratta infatti di uno spostamento della decorrenza: 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi. La copertura economica di questo imprevisto slittamento dovrebbe in futuro essere assicurata da un decreto interministeriale. 

Sono nato il 16/04/1952, ho 60 anni e 3 mesi, sono attualmente residente a Roma.
Io ricado in due casi previsti dai vari decreti e circolari:
Io sono cessato dal servizio dal 30 Dicembre 2008. Lavoravo presso Enel a Palermo. Sono cessato con accordo individuale consensuale di incentivazione all'esodo. Ma sono anche autorizzato alla contribuzione volontaria Inps dal 2009 e ho versato contributi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. In totale ho 38 anni e 3 mesi di contribuzione totale.
Ho ricevuto la comunicazione Inps che sono possibile beneficiario come lavoratore salvaguardato.

- A questo punto, devo o non devo presentare istanza alla DTL?

Faccio presente che l'accordo che ho firmato, l'ho sottoscritto presso l'ufficio del
Personale della mia azienda a Palermo e non in una sede DTL o di Ispettorato. Alla
firma ero presente io e il funzionario dell'Ufficio del Personale soltanto.
Dalla circolare non mi e' chiaro se io devo presentare l'Istanza a Roma o a Palermo.
Tra l'altro la Sicilia e' Regione autonoma, non esiste DTL ma l'Ispettorato del
Lavoro, ma da nessuna fonte si e' ancora a conoscenza degli indirizzi per la
presentazione delle istanze nella Regione Sicilia.

- Non essendoci stata firma presso alcun Ufficio del Lavoro, posso presentare
l'istanza a Roma dove sono residente?


Sono un cessato dal servizio ma sono stato autorizzato alla contribuzione volontaria nel 2010 ed ho versato i contributi necessari a raggiungere la quota 96 nel maggio del 2012. Al patronato mi hanno suggerito, a scanso di equivoci, di presentare l'istanza alla Direzione territoriale del lavoro. Io credo di non esserne tenuto. Come mi devo comportare? Ma non è un non-senso: tutti coloro che cessano con accordo chiedono la prosecuzione volontaria. O no? Ernesto da Mantova.

 

In linea generale i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione che rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del Decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno non sono tenuti alla presentazione delle istanze alle Direzioni Territoriali del Lavoro. E ciò indipendentemente dal fatto che questi autorizzati abbiano risolto il rapporto di lavoro a seguito di un accordo con il datore (articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011). Ciò non toglie, tuttavia, che nel dubbio è consigliabile comunque presentarla.

La presentazione dell'Istanza

Le istanze possono essere presentate dai lavoratori stessi, oppure dai soggetti all'uopo abilitati (consulenti del lavoro, patronati, dottori commercialisti). La presentazione avviene in via telematica tramite posta elettronica certificata. In alternativa è possibile inviare una raccomandata A/R.

In linea generale la DTL competente è sempre quella in cui il lavoratore cessato ha la residenza. Solo nel caso di accordi sottoscritti a seguito di una procedura conciliativa (artt. 410 e ss. cpc) la DTL interessata è quella innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti (cfr: articolo 4, comma 4, Decreto Interministeriale del 1° Giugno).

Per ulteriori dettagli rimando alla Circolare numero 19 del Ministero del Lavoro del 31 Luglio 2012

 

 

 

 

Sono nato il 21-05-1953 dipendente di aziende privata. Al 30-04-2009 risultavano 1899 contributi.
il 30-12-2009 ho dato le dimissioni x mobilita'in base ex art 7 comma 1-2 legge 223/91 (con accompagnamento in quiescenza alla data della comunicazione per il raggiungimento dei requisiti durante la fruizione della mobilita'). Cesso l'attivita' lavorativa il 30-12-2009 con 4 mesi di preavviso retribuito ed inizio a percepire la mobilita' dal 08-05-2010. La mia finestra era (a quei tempi ) aprile 2013 perche' i 40 anni venivano maturati ad ottobre 2012. Ora dovrei andare in pensione a Dicembre 2013 per effetto delle modifiche di Berlusconi? Volevo inoltre sapere ma se la legge fornero dice che possono usufruire i lavoratori che maturano i requisiti non oltre i 24 mesi dalla legge di Dicembre 2011 posso non essere tra gli inclusi?

I requisito dei 24 mesi (ora 36 con l'approvazione del Decreto Legge Numero 95 del 6 Luglio 2012 cd. "Spending Review") entro cui maturare la decorrenza della pensione riguarda solo due categorie di soggetti salvaguardati: i cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 e gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

Coloro che sono in mobilità - come nel caso di specie - sono salvaguardati invece a condizione che maturino il requisito per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Nel suo caso dunque è in possesso dei requisiti per essere tra i possibili inclusi.

Quanto alla decorrenza confermo che questa, per effetto degli interventi nel corso del 2010/2011 sull'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010, sarebbe fissata dal mese di Dicembre 2013 ( stante l'applicazione di 13 mesi di finestra mobile).
 

 

 

Esodato bancario sulla Griglia

Venerdì, 03 Agosto 2012

Sono un esodato sulla griglia (ex IntesaSanpaolo) nato a giu.1955. Ho lasciato la banca il 31.12.2009 con un'anzianità di 36 anni avendo aderito a lug.2008 al Fdo di solidarietà per il sostegno al reddito con ingresso l' 1.1.2010 e durata fino al 31.3.2014 (pari a 51 mensilità). La data di maturazione dei 40 anni sarà il 5.11.2013 e la data di finestra originaria: l'1.4.2014 ma l'Inps mi conferma che sarà spostata in avanti a causa di Tremonti.
Al patronato mi hanno detto che se non sarò un salvaguardato per andare in pensione dovrò aspettare molti anni. Dal 2013 saranno necessari 42 anni e 5 mesi di maturato contributivo minimo la pensione. Ma è vero tutto ciò? Sarei fregato in pieno! Sono particolarmente seccato per queste Riforme. Ci saranno altre novità per aiutarci?  Rodolfo da Torino


Le persone che potranno accedere alla pensione con le vecchie regole sono un totale di 65mila soggetti (a cui si sono aggiunti con il decreto spending review ulteriori 55mila persone). Questi numeri sono tuttavia legati alle risorse stanziate e dunque se i calcoli fossero stati fatti male il plafond potrebbe anche esaurirsi prima del raggiungimento di questo numero.

Le conseguenze per coloro che restassero esclusi sono quelle da Lei evidenziate. Dal 2013 è necessario perfezionare 42 anni e 5 mesi di maturato contributivo (per la pensione anticipata) oppure raggiungere 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia. Dunque si aprirebbe un periodo di vuoto economico di una certa rilevanza. Non è escluso che il governo possa ulteriormente intervenire ma al momento cio' appare improbabile.  

 

sono una esodata del settore delle poste nata ad aprile 1952 è ho quindi 60 anni con 28 anni e 8 mesi di contributi, il 31/12/2010 è stato il mio ultimo giorno di lavoro. ho qualche speranza di rientrare tra i " salvaguardati" dei 65.000? ho già presentato l'istanza con relativa documentazione al DTL di competenza.


Dalle informazioni fornite ritengo sia in possesso dei requisiti per fare parte dei 65mila salvaguardati. E' infatti una lavoratrice  cessata dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto legge milleproroghe in quanto ha stipulato un accordo con il datore di lavoro ed ha cessato l'attività lavorativa entro il 31 Dicembre 2011. Secondo le vecchie regole avrebbe maturato la pensione di vecchiaia nell'Aprile di quest'anno con decorrenza quindi dal mese di Maggio 2013.

Ricordo che deve avere conferma circa la sua presenza all'interno della lista dei 65mila salvaguardati che l'Inps sta componendo in questo periodo. I lavoratori in posizione utile nella graduatoria saranno avvisati telefonicamente e riceveranno a seguire una lettera dall'istituto previdenziale. Queste operazioni dovrebbero concludersi entro la fine del mese di Settembre.

 

 

 

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