L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Nel milleproroghe la clausola di salvaguardia(art.6) precisa che qualora in seguito all'inclusione di nuovi lavoratori ( gli esodati) dal monitoraggio Inps si determinasse il raggiungimento del limite delle risorse precedentemente stanziato, le ulteriori domande provenienti da soggetti beneficiari del comma 2 ( ovvero dei soli esodati) saranno prese in considerazione solo se coperte da decreto che preventivamente provvede ad innalzare le aliquote contributive...ecc
Sembra, in sintesi, che la clausola di salvaguardia si sia resa necessaria perchè il nuovo ed importante flusso di esodati (postali ecc) avrebbe determinato numericamente l'impossibilità poter essere coperto dalle prime risorse stanziate. Se ne può, indirettamente, dedurre che per i salvaguardati della prima ora: mobilitati, esonerati e gli autorizzati alla prosecuzione volontaria ( comma 14-art.24) un primo, seppur parziale, monitoraggio dell' Inps era stato già fatto determinando quella sarebbe dovuta essere l'entità delle risorse necessarie a coprire tutti i lavoratori, prima che il Milleproroghe allargasse la platea?
E' corretto dedurre che non dovrebbero esserci problemi di copertura finanziaria per tutti gli esonerati individuati dalla legge 214/2011 ? Che i rischi maggiori restano per i soli esodati inclusi in extremis ( con il Milleproroghe) e parzialmente tutelati dalla clausola di salvaguardia ? Grazie

Sono un lavoratore dipendente da una ditta privata, nato il 26/10/1951, assunto in data 24/08/1974. Alla data del 31/12/2011 forse ho maturato i requisiti per andare in pensione( età anagrafica: anni 60 - anzianità contributiva: anni 37 e 4 mesi ) quando posso andare in pensione ? senza essere penalizzato ? sono soggetto alla finestra mobile ( 12 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti? Grato e cordiali saluti

Confermo. Avendo maturato quota 96 entro il 31 Dicembre 2011 non è soggetto alla normativa Fornero. Può dunque già andare in pensione facendo la relativa domanda all'istituto previdenziale competente. Non ci sono penalizzazioni.  Come correttamente osserva è tuttavia soggetto a 12 mesi di finestra mobile e dunque la decorrenza della pensione non potrà avvenire prima del 1° Novembre 2012. Un cordiale saluto

Buonasera, Sono esodata dal 1 gennaio 2009 nel fondo di sostegno al reddito 'del settore'credito' con versamento contribuzione da parte dell'azienda sino al 31 orttobre 2011 periodo in cui maturo i 40 anni.  Con lettera INPS del 2009 mi si diceva che la mia finestra di decorrenza pensione e' il 1 aprile 2012. Mi e' stato detto con domanda di pensione fatta il 10 gennaio 2012 che io non rientro tra i 'salvaguardati', quindi la mia finestra e' il 1 novembre 2012.  Punto cruciale: ma i 7 mesi scoperti che me li rimborsa?
Ho letto la circ. 35 del 14 marzo emanata dall'INPS che dice gli stanziamenti fatti dal Governo per gli anni 2013-2014-2015-2016-2017 E IL 2012 NON VIENE STANZIATO NULLA?
grazie per la cortese disponibilita'

sono nato il 01.04.1955 e sono stato collocato in mobilita` il 30.12.2010 legge 223/1991 ex articolo 4 e 24 - secondo la documentazione in mio possesso raggiungero` il requisito per la pensione il 01.04.2016 con 61 anni di eta` e 36 di contributi somma 97 e l`erogazione della pensione il 01.05.2017 - se ho capito bene secondo quanto dice la manovra monti le vecchie regole continuano ad applicarsi soltanto a coloro che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell' indennita' di mobilita' - ho cominciato a percepire l' indennita' il 07/09/2011 e quindi calcolando 36 mesi terminera' il 07/09/2014 quindi maturerei il requisito per il pensionamento fuori dal periodo di mobilita' volevo sapere cortesemente se nel mio caso andro` in pensione con il vecchio sistema.

Ho smesso di lavorare da dipendente enel il 31/12/2009 perchè incentivato all'esodo con 56 anni di età e 36 di contributi, quindi con le regole pensionistiche di allora e raggiungendo i 40 anni di lavoro con la prosecuzione volontaria dei contributi dovrei maturare i requisiti alla pensione nel 2013 ma ad oggi, con tutti questi cambiamenti non ho capito ancora niente.
secondo voi quando avrò maturato il diritto alla pensione ? Distinti saluti

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