L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


Invia un Quesito

Se sei già registrato esegui il login oppure registrati ora

Invia


Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Buonasera, Sono andato in mobilità per tre anni a seguito di accordi con l'azienda dal 24/03/2011; (che mi doveva accompagnare alla pensione); maturerò 40 anni di contributi in data 15/01/2013 e con la vecchia finestra dovevo iniziare a percepire la pensione da febbraio 2014... quando terminava appunto l''erogazione dell'indennità di mobilità. Leggo che ora questi requisiti devono invece maturare entro il 06/12/2013... cosa mi devo apettare?
Grazie e saluti.

 

Mia moglie il 1 dicembre 2015 compierà 41 anni di lavoro derivante di prestazione effettiva quando potra andare in pensione e se rientra nel decreto per i lavoratori precoci senza penalizzazione distinti saluti

 

La signora potrà accedere alla pensione senza penalizzazione dall'ottobre 2016 al raggiungimento di 41 anni e 10 mesi di contribuzione effettiva da lavoro. La penalizzazione è infatti esclusa fino al 31 Dicembre 2017.

Cordialmente

esodato ENI il 30/04/2010 nato nel 52,ho maturato 40 anni di contributi a giugno 2011.quando andrò in pensione? mille grazie Italo

 

I lavoratori che hanno maturato 40 anni di contributi nel 2011 sono esclusi dalla Riforma Fornero. Per loro continuerà ad applicarsi la previgente disciplina. In definitiva sta scontando il periodo di finestre di 12 mesi e dovrebbe ricevere il trattamento dal 1° luglio 2012.

Un Cordiale Saluto

Buongiorno, mi chiamo Angela. Nel febbraio 2010 ho aderito al c.d. Esonero, l'accordo prevedeva la corresponsione di metà stipendio a fronte di un versamento integrale dei contributi previdenziali e ciò fino al maturare della prima finestra utile per il pensionamento, previsto a gennaio 2014 in base alla legge in allora vigente, con 40 anni di contributi oltre finestra.
Succede ora che essendo nata nel febbraio 1954, con inizio attività lavorativa nel gennaio 1971, non è dato comprendere quale sia la prima finestra utile con la conseguenza che il periodo di metà stipendio verrebbe ad essere spostato in avanti se non addirittura non più garantito. La precedente situazione in base alla quale mi ero indotta ad aderire all'esonero è mutata, mi sembra di capire che potrebbe spostarsi di parecchi anni per via della mia “giovane” età!
La ringrazio cordialmente anche a nome di altri lavoratori nella mia stessa situazione. angela

Scusate vorrei una delucidazione. Raggiungo i 40 anni di contributi nel 2013 anno in cui volevo accedere alla pensione. Premetto che sono tra i salvaguardati in quanto ho l'autorizzazione ai volontari prima del 4 Dicembre 2011. Mi hanno messo le benedette finestre di 14 mesi. Ora leggo sul Sole24ore che nei requisiti che avrò anche l'aumento di 3 mesi sull'aspettativa di vita. Ma e' mai possibile? Le finestre non erano di 12 mesi? Mi date qualche riferimento? Grazie

L'osservazione è corretta. Le finestre di accesso per coloro che accedono al pensionamento tramite i 40 anni di contributi sono innalzate di un mese per coloro che raggiungono il requisito contributivo nel 2012 e di 2 mesi per chi lo raggiunge nel 2013 (art. 12, comma 2, Dl 78/2010). Quanto all'aumento di ulteriori tre mesi dal 1° Gennaio 2013, confermo anche questo. E' quanto ha disposto l'articolo 24, comma 12, Dl 201/2011 che ha modificato l'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010. Dal 1° Gennaio 2013 saranno dunque necessari 40 anni e 3 mesi per l'accesso al pensionamento secondo la previgente disciplina.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati