L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


Invia un Quesito

Se sei già registrato esegui il login oppure registrati ora

Invia


Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Gentilmente, da quando scatta l'aumento dell'aspettativa di vita Istat? Quali pensioni sarebbero interessate? Matteo da Potenza

Le finestre di accesso alla pensione sono state abolite o no? Raggiungo 41 anni e 5 mesi nel 2013 posso andare in pensione subito o devo aspettare i 12 mesi. Grazie mille, Giorgia

Le finestre mobili di accesso sono state abolite per tutti coloro che matureranno i requisiti dal 1° Gennaio 2012 in poi e non rientrano tra coloro che sono salvaguardati dall'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011. Dunque potrà accedere alla pensione al compimento dei requisiti minimi contributivi da lei indicati senza tale slittamento.

Esodati, la decorrenza della pensione

Mercoledì, 14 Marzo 2012

ho sottoscritto il 18.10.2010 un accordo di esodo. In breve, il 1° giugno 2012 raggiungo 40 anni di contributi e 57,5 di eta' anagrafica.  rientro nei salvati? quando posso accedere alla pensione inps ?

L'art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 salvaguarda i lavoratori che, tra le altre condizioni previste, maturano la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo la previgente disciplina, entro il 6 dicembre 2013. Nel caso di specie, da quanto leggo, maturerebbe la decorrenza il 1° Agosto 2013 alla scadenza delle finestre mobili pari a 13 mesi (art. 12, comma 2, Dl 78/2010) e dunque potrebbe accedere al beneficio in esame.

Sono un esodato e vorrei sapere cosa sono queste benedette finestre di accesso. Non mi basta aver raggiunto i requisiti per la pensione? Grazie

La mia situazione è questa, per favore le chiedo di darmi un chiarimento: sono nato a novembre del 52. Ho firmato l' accordo aziendale nel mese di maggio 2011, maturerò quota 96 il 30/11/2012, in virtù della finestra di un anno avrei percepito il primo assegno pensionistico il 01/12/2013. Ora devo considerare l' ulteriore mese per l' aumento delle aspettative di vita introdotta dall' ultima finanziaria del governo Berlusconi e quindi non rientro nel decreto Milleproroghe solo per circa 20 giorni?  Grazie per la sua cortese disponibilità ed attendo una risposta certa sulla mia condizione.  Mario

 

I lavoratori esodati fanno salva la previgente disciplina, tra le altre condizioni previste, se maturano la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo la previgente disciplina, entro il 6 dicembre 2013 (articolo 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012). Nel caso di specie, da quanto leggo, maturerebbe la decorrenza, come correttamente osserva, il 1° Dicembre 2013 alla scadenza delle finestre mobili pari a 12 mesi (art. 12, comma 2, Dl 78/2010) e dunque potrebbe accedere al beneficio in esame.

 

L'incremento dell'aspettativa di vita, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010) interessa, dal 1° Gennaio 2013, i soli requisiti di cui alla tabella B, allegato 1, alla legge 243/04 come modificata dalla legge 247/07 ( cioè le “quote”) e non i mesi delle finestre mobili di decorrenza di cui all'articolo 12, comma 2 del citato decreto.

 

In definitiva dovrebbe essere tutelato dalla nuova disposizione del milleproroghe.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati