L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

I lavoratori avranno tempo sino al 5 Gennaio 2015 per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia. Qui il testo della legge 147/2014.

Kamsin E' stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la legge 147/2014 che estende i benefici in materia di deroghe alla Riforma Fornero in favore di ulteriori 32.100 lavoratori.

Con la pubblicazione in Gazzetta parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di accesso ai benefici. Gli interessati avranno 60 giorni di tempo (probabilmente entro il 5 Gennaio 2015 dato che la legge entrerà in vigore il 6 Novembre 2014) per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate - nei prossimi giorni - con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con l'entrata in vigore della legge, il legislatore porta quindi globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero nel 2011.

Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).

Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».

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Sono nato il 09/02/1954, sono stato licenziato il 30/04/2010 e collocato in mobilità in pari data a seguito di accordo sindacale per cessazione di attività. La mobilità termina il 30/03/2015 alla cui data avrò raggiunto 35 e l'età anagrafica di 61 anni e 2 mesi circa. Il mio problema è sapere: A. rientro nella sesta salvaguardia per gli esodati ? B. se non vi rientro, posso chiedere la riapertura dei termini per il versamento dei contributi volontari, per coprire gli anni 86/87/88, autorizzati dall' inps nel gennaio 2013 ma mai versati ? quando andrei in pensione come esodato oppure quando se non rientrassi tra gli esodati ? Luigi Kamsin La sesta salvaguardia consente di accedere alle previgenti regole di pensionamento a condizione, tra l'altro, che sia stato raggiunto un diritto a pensione entro il termine dell'indennità di mobilità. 

Nel caso di specie dunque risulta necessario maturare il quorum 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi entro il 30 Marzo 2015. Questa condizione non appare soddisfatta a causa dello slittamento dei 3 mesi di aspettativa di vita (il lettore avrebbe infatti quota 97 con 61 anni e 35 di contributi).

Tuttavia la Circolare Inps 76/2013 (punto 4.2) ha indicato - con riferimento alle precedenti salvaguardie - che nei casi in cui la stima di vita determina il mancato perfezionamento dei requisiti entro il termine della mobilità i lavoratori possono essere ammessi comunque alla tutela. Si ritiene, per ragioni logiche e sostanziali, che tale indicazione possa essere attivata anche con riferimento al caso in parola (anche se occorrerà un riscontro presso l'Inps). In tal caso il lettore potrà fruire della tutela in discussione. 

Non appare invece utile procedere al versamento dei volontari in quanto, alla data del 30 marzo 2015, risulta già soddisfatto il requisito contributivo dei 35 anni. In altri termini il problema dell'inclusione nella salvaguardia deriva dalla mancanza del requisito anagrafico di 61 anni e 3 mesi e non di quello contributivo e pertanto versare contributi non risolverebbe la questione. Altresì non appare utile fare domanda per il profilo di tutela "lavoratori cessati dal servizio con accordi" in quanto, per quel profilo, è richiesto che la decorrenza della pensione si verifichi entro il 6.1.2016 (mentre nel caso in parola la pensione decorre da giugno 2016).

In definitiva se il lettore sarà ammesso alla salvaguardia i requisiti (quorum 97,3) saranno perfezionati nel maggio 2015 e la decorrenza sarà fissata dal 1° Giugno 2016 (finestra mobile 12 mesi come da vecchie regole). Altrimenti con la nuove regole la pensione (di vecchiaia) sarà raggiunta non prima dei 66 anni e 7 mesi di età.

Zedde

Sono nata nel 1958 ed ho 33 anni di contributi. Ho presentato all'inps domanda per l'invalidità (assegno ordinario di invalidità) ai sensi della legge 222/1984, ma mi hanno reiettato la mia richiesta per motivi "sanitari". Cosa posso fare per farla riesaminare? Kamsin Contro il rigetto della domanda di assegno ordinario di invalidità è possibile presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’Inps direttamente online (accedendo al sito dell’istituto, www.inps.it, sezione "servizi online", mediante l’apposito codice Pin), entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento, oppure decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l’Istituto si sia pronunciato.

Coloro che non sono muniti del codice Pin possono rivolgersi agli enti di patronato e ad altri soggetti abilitati per l’impugnazione del provvedimento, sempre per via telematica, o a un avvocato, che sarà riconosciuto dal sistema come procuratore del ricorrente e, in quanto tale, abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.

Se invece è necessario presentare ricorso contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile farlo per via giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Dal 1° gennaio 2012, con l’obiettivo di raggiungere un accordo in via conciliativa senza arrivare al giudizio, la legge ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidità civile, cecità e sordità, l’handicap e la disabilità è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP: un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011). La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.

L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps. Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

Zedde

Sono nato a fine novembre 1951 e al 15 settembre 2011 ho raggiunto i 36 anni di contributi. Al 31 dicembre 1995 avevo un’anzianità contributiva di 18 anni, 10 mesi e 15 giorni. Al 31 dicembre 2012 la mia anzianità contributiva era di 37 anni, 2 mesi e 15 giorni. Da quanto ho desunto dalla normativa, potrei andare in pensione, secondo l'articolo 24, del Dl 201/2011,  con 66 anni e 7 mesi di età nel 2018. Lavoro in una Pubblica Amministrazione. Il direttore del personale la pensa diversamente e mi dice che a me non si può applicare la nuova normativa. Com'è possibile? Posso almeno chiedere il trattenimento in servizio per un biennio? Francesco Kamsin Appare utile ricordare che in base alla Circolare della Funzione Pubblica 2/2012  i lavoratori che hanno raggiunto un diritto a pensione entro il 31.12.2011 come ad esempio la quota 96 (che doveva essere raggiunta con almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi oltre i resti utili a perfezionare la quota) dovranno cessare dal servizio al raggiungimento dell'età massima per la permanenza in servizio prevista per l'amministrazione di appartenenza (in genere 65 anni).

I lavoratori in parola non possono chiedere di raggiungere i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) stabiliti dalla Riforma Fornero del 2011. Inoltre non appare praticabile neanche l'ulteriore ipotesi prospettata dal lettore e cioè optare per il trattenimento in servizio. L'istituto in questione, infatti, è stato abrogato con il recente Dl 90/2014 e pertanto non può essere piu' chiesto dai lavoratori della Pa.

Zedde

Volevo sapere se il reddito del suocero deve essere considerato nel nucleo familiare ai fini del conseguimento degli assegni al nucleo familiare. Preciso che nello stato di famiglia compaiono mamma, papà, i due figli minori e il suocero del richiedente degli in quanto costui ha la stessa residenza e dimora del richiedente).Laura Kamsin Si ritiene che la risposta sia negativa. Infatti, il nucleo, per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali, è composto:

a) dal richiedente lavoratore o dal titolare di prestazioni previdenziali;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;

d) dai figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;

e) dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

Essendo i suoceri affini di primo grado, essi non sono compresi tra i componenti del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'Anf.

Zedde

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