L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

L'Inps sta inviando le lettere che autorizzano il pensionamento con i requisiti ante 2012 nei confronti di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992.

Kamsin L'Inps ha comunicato questa settimana di aver esaurito il plafond delle 2500 posizioni disponibili per la salvaguardia dei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito dei congedi e/o permessi per l'assistenza di un familiare con disabilità. L'ultimo lavoratore incluso nella graduatoria, formulata sulla base della data di maturazione di un diritto a pensione secondo la vecchia disciplina pensionistica, ha perfezionato il diritto entro il 31 Ottobre 2012

L'Inps sta pertanto ultimando l'invio delle lettere di certificazione del diritto alla fruizione della salvaguardia in parola. 

Per i dipendenti pubblici le regole per il pagamento dell'indennità di buonuscita risultano essere quelle indicate nella Circolare Inps 73/2014. E cioè nei casi di dimissioni volontarie (ipotesi prevalente perchè il lavoratore che ha ricevuto la lettera di salvaguardia in genere presenta le dimissioni dall'ente in cui lavora) il pagamento avverrà non prima di 24 mesi mentre nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione per raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) i termini vengono accorciati a 12 mesi. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi (quindi il termine di pagamento è pari a 27 o 15 mesi) pena il pagamento degli interessi.

Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro. Una precisazione sul punto da parte dell'Istituto nazionale di Previdenza sarebbe tuttavia utile a chiarire la vicenda.

Zedde

Sono un primario di una struttura sanitaria. Sono preoccupato circa l'abolizione del trattenimento in servizio disposta di recente con il decreto legge di riforma della pubblica amministrazione. In particolare volevo sapere se è possibile restare sul lavoro sino a 70 anni. Sto fruendo del trattenimento in servizio sino al perfezionamento dei 40 anni di servizio "effettivo" quando avrò 68 anni di età. Roberto Kamsin Si ritiene che non sia possibile chiedere di rimanere in servizio fino all'età di 70 anni, in quanto l'articolo 1, comma 5 del Dl 90/14, convertito con modificazioni nella legge 114/14, non ha modificato quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge 183/2010 (età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) che prevede che «il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età».

Quindi, a legislazione vigente, il lettore dovrà necessariamente cessare dal servizio al compimento dei 40 anni di servizio effettivo, previsti a 67 anni anni di età, senza possibilità di permanere in servizio fino a 70 anni di età, avendo precedentemente maturato i 40 anni di servizio effettivo.

Zedde

Sono una lavoratrice invalida al 100% con 59 anni e 25 anni di contributi. Sono stata all'Inps per capire quando potrò andare in pensione ma non hanno saputo indicare concretamente se io posso optare per la pensione a 55 anni prevista dalla legge 503/1992. Come stanno realmente le cose? Avrò la penalizzazione perchè ho meno di 62 anni? Preciso che sono titolare di assegno di invalidità. Grazia Kamsin La risposta è positiva. Anche dopo la Riforma Fornero è possibile attivare l’articolo 1, comma 8, del Dlgs 503/1992, il quale prevede che gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento - che lavorano nel settore privato - accedono alla pensione di vecchiaia con i requisiti previgenti la riforma Amato del 1992.

A decorrere dal 2013, il requisito anagrafico richiesto è pari a 55 anni e tre mesi (60 anni e 3 mesi per gli uomini), mentre la decorrenza del trattamento pensionistico avverrà non prima di dodici mesi, a causa del differimento dovuto alla finestra mobile, che, nel caso in esame, continua a trovare applicazione. Naturalmente non troveranno applicazione le penalità previste per pensionamenti anticipati rispetto ai 62 anni.

La normativa sopra richiamata è valevole esclusivamente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Pertanto il beneficio non è applicabile nei confronti dei lavoratori autonomi e dei lavoratori del settore pubblico. In alternativa si ricorda che, dopo tre riconoscimenti consecutivi dell'assegno di invalidità, questo viene confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione e, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

Zedde

Ho verificato con il vostro pensionometro la data di uscita. Risulta che potrò andare in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi nel 2017 quando avrò 62 anni e mezzo di età. Io però vorrei rimanere ancora sul posto di lavoro. Ma è possibile farlo? Posso superare gli attuali 42 anni e 6 mesi di contributi? In questo caso la mia pensione sarà migliore o resterà invariata? Carlo da Verona

Kamsin La risposta è positiva. In linea generale, salvo che nel pubblico impiego, il lavoratore può restare al lavoro sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia anche qualora abbia maturato un diritto a pensione anticipata. La Riforma Fornero ha inoltre incentivato la permanenza in servizio sino all'età 70 anni (anche se su tale ultima estensione la giurisprudenza è divisa circa la necessità del consenso o meno del datore di lavoro per la prosecuzione del rapporto di lavoro). 

In ogni caso con la prosecuzione del rapporto di lavoro con la relativa contribuzione fino all'età pensionabile per la pensione di vecchiaia la pensione avrà un importo più elevato.

I contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 in poi verranno calcolati con il sistema contributivo. Questo significa che tali contributi, anche dopo i 40 anni di anzianità contributiva, saranno utili per l'aumento della misura della pensione. Ciò anche perchè si attiveranno coefficienti di trasformazione piu' elevati (i coefficienti, si veda la tabella a lato, crescono infatti con l'aumento dell'età anagrafica) e dunque daranno diritto a prestazioni più elevate.

Zedde

Saranno ammessi alla tutela anche i lavoratori che, attraverso la contribuzione volontaria, maturino i requisiti previdenziali entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità.

Kamsin I lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che   perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine della mobilità, i requisiti di pensionamento previgenti Dl 201/2011 potranno mantenere le vecchie regole pensionistiche nel limite di 5.500 unità. E' quanto prevede l'articolo 2, comma 1, lettera a) del nuovo disegno di legge in materia di esodati approvato la scorsa settimana da Palazzo Madama.

Per il profilo di tutela riguardante i lavoratori in mobilità pertanto la misura tutela da un lato chi ha raggiunto un diritto previdenziale, con la vecchia normativa, entro la fruzione dell'indennità di mobilità; dall'altro apre anche a chi riesca a perfezionare entro i 12 mesi dalla fine dell'indennità di mobilità un diritto a pensione. Ma in tal caso con alcuni limiti.

Possono attivare questa "estensione" infatti solo coloro che, facendosi autorizzare al versamento dei volontari, maturino il requisito contributivo entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità. In tal caso la legge precisa che il versamento potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti  la domanda di  autorizzazione stessa. Il versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.

La precisazione sembra pertanto escludere dal beneficio coloro che non hanno raggiunto i requisiti anagrafici entro il termine dell'indennità di mobilità. Vale a dire che i lavoratori ammessi a maturare il diritto a pensione entro i 12 mesi dalla scadenza della mobilità sono coloro che:

1) si fanno autorizzare ai volontari per maturare il requisito contributivo delle 2080 settimane utili per ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico. Ad esempio un lavoratore con 39 anni e 3 mesi di contributi al termine della mobilità potrà farsi autorizzare ai volontari per versare i rimanenti 9 mesi al fine di raggiungere 40 anni di contributi ed accedere alla salvaguardia;

2) si fanno autorizzare ai volontari per perfezionare il requisito minimo di 35 anni di contributi se alla scadenza della mobilità hanno già il requisito anagrafico (ossia 61 anni e 3 mesi di età). Ad esempio un lavoratore che ha 62 anni e 34 anni e mezzo di contributi alla scadenza della mobilità potrà versare 6 mesi di contributi per raggiungere i 35 anni e perfezionare il quorum 97,3 come richiesto dalla vecchia normativa per accedere alla pensione di anzianità con le cd. "quote".

Di conseguenza saranno esclusi dalla possibilità di maturare i requisiti previdenziali entro i 12 mesi successivi alla mobilità quei lavoratori che maturano i requisiti anagrafici dopo la scadenza della stessa. Ad esempio un lavoratore che alla fine della mobilità avrà 60 anni e 6 mesi di età e 36 di contributi e che maturerà i 61 anni e 3 mesi necessari alla pensione di anzianità con le quote nei successivi 12 mesi dal termine della mobilità non potrà accedere alla salvaguardia. 

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Zedde

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