Fisco

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Buongiorno, volevo conoscere se nel decreto liberalizzazioni sono contenute novità relative all'unificazione delle tasse sulle rendite finanziarie. Preciso che ho dei proventi da fondi pensione esteri situati in Germania. E' confermata la tassazione dell'11 % su tali rendite? Cosa cambia per le white-list? Alfredo

 

L'articolo 95 del Dl 1/2012 modifica l’art. 2 del D.L. 138/2011 in tema di l'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Per effetto di tali modifiche ricordo in breve che:

1) viene soppressa l’esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall’applicazione dell’aliquota al 20 per cento;

2) viene confermata la tassazione all’11 per cento sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list;3

3) viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri white list;

4) viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

Come sarà possibile calcolare l'Imu su un immobile adibito solo in parte ad attività commerciale? Piero da Napoli

Al momento l'emendamento sull'Imu relativo ai beni immobili con uso non commerciale non è stato ancora approvato in via definitiva dal Parlamento. L'art 91-bis che verrebbe inserito nel Dl 1/2012 ci informa che sarà disponbile una duplice disciplina per il calcolo della nuova tassa in base alla frazionabilità o meno dell'immobile.

In particoalre per gli immobili frazionabili, l’esenzione opera sulla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, qualora essa sia identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. In ordine alla frazione rimanente, purché dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, saranno applicate le procedure di revisione catastale disciplinate dall’articolo 2, commi 41, 42 e 44 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Le rendite catastali così dichiarate o attribuite produrranno effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013; a partire da tale data la frazione di immobile non esente sarà assoggettata a imposta secondo il valore determinato dalle predette risultanze catastali.

Si rammenta che le suddette norme del D.L. 262/2006, dispongono che tali immobili devono essere dichiarati in catasto entro nove mesi. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvederanno all’accatastamento e all’applicazione delle relative sanzioni. Si affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio la determinazione delle relative modalità tecniche e operative. Decorso inutilmente il termine di nove mesi (a mente dell’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) i comuni richiederanno ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento catastale.

Nel caso in cui invece non sia possibile procedere secondo quanto appena detto (ad esempio, per gli immobili non frazionabili ovvero in tutti i casi non sia possibile operare una distinzione in ordine al luogo di svolgimento di attività commerciali e non), dal 1° gennaio 2013 l’esenzione sarà applicata secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’uso non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione.

Le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché per l’individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto liberalizzazioni.

Vorrei alcune delucidazione riguardo al cd. regime dei minimi 2012. In particolare dato che vorrei avviare una nuova attività e approfittare del nuovo beneficio volevo conoscere se tale beneficio è stabilito anche in favore di una Srl. Grazie. Alfredo

Il legislatore, allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese soprattutto da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2012 ha modificato il regime fiscale semplificato dei cd. “contribuenti minimi” che si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.

Pertanto, il beneficio del c.d. “forfettone” (una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro) è riservato solo alla persone fisiche.

 

 

Quali sono gli immobili non commerciali che oggi sono esenti dall'IMU, e come cambierebbe con il Decreto Liberalizzazioni la disciplina per l'IMU sugli immobili  della Chiesa? Grazie, Vincenzo

 

L'articolo 91-bis al decreto liberalizzazioni (DL 1/2012), in corso di approvazione in Parlamento, modifica l’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale, nella formulazione vigente, esenta da imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ove essi siano destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

 

Per effetto delle modifiche che verrebbero introdotte, viene specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. Attualmente invece l'articolo 7, comma 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005, nell'interpretare l'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 dispone l’applicabilità dell’esenzione a tutte le attività dei predetti enti a condizione che queste non abbiano esclusivamente natura commerciale (che nei fatti determina l'esezione totale perchè tali enti svolgono, almeno in parte, anche attività non commerciale).

In mancanza dei nuovi requisiti introdotti, le relative attività saranno assoggettate (dal 2013, come si desume dall'articolo 91-bis) ad IMU sperimentale e con le medesime regole di calcolo.

 

 

Vorrei conoscere quali sono le aliquote Imu e quali sono i casi di riduzione previsti dalla legge. Grazie Franco

 

L’articolo 13 del D.L. 201 del 2011, come convertito dalla legge 214/2011, ha anticipato al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

 

In particolare, si prevede un periodo di applicazione sperimentale dell’imposta, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13. L’applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.

 

Presupposto dell’IMU sperimentale è il possesso di immobili – fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992) - compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Base imponibile (comma 3 dell’articolo 13) è il valore dell'immobile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di ICI.

Il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli viene determinato, in particolare:

-        per i fabbricati iscritti in catasto (comma 4 dell’articolo 13) applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, specifici moltiplicatori (che sono più alti rispetto a quanto previsto dalla disciplina ICI e dalle relative norme di attuazione) in base alla categoria catastale dell'immobile (per le abitazioni il moltiplicatore è 160);

-        per i terreni agricoli (successivo comma 5), applicando all'ammontare del reddito dominicale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 130; esso è pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

-        per fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili, è rimasta inalterata la disciplina ICI.

L’aliquota di base IMU (comma 6 dell’articolo 13) è pari allo 0,76 per cento. Ma è data facoltà ai comuni di modificare l’aliquota di base, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. Ricordo inoltre che ai sensi del  comma 9 dell'art. 13,  i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nei seguenti casi:

-        immobili non produttivi di reddito fondiario;

-        immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

-        immobili locati.

Ci sono inoltre due ipotesi di riduzione per legge dell'aliquota. In particolare sussiste:

-        la riduzione allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. In relazione alla “prima casa”spetta inoltre una detrazione pari a 200 euro, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Per i soli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione della suddetta detrazione per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base;

-        la riduzione  allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.


 

 

Mi confermate che il bollino blu è stato abrogato dal 2012? Grazie per la Vostra gentilezza e professionalità

 

Il Decreto Semplificazioni non ha abrogato il cd "bollino blu", ne ha solo modificato i termini per il suo rilascio o rinnovo. In particolare l'art. 11, comma 8 del Dl 5/2012 dispone che, a decorrere dall'anno 2012, il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli verrà effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

In genere auto e moto devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione (art. 80, comma 3, Cod. della Strada). Il Bollino blu dunque seguirà queste cadenze.

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