Fisco

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Da quando si dovrà pagare la tassa sulle imbarcazioni? 

 

La tassa sulle imbarcazioni è oggetto in questi giorni di una modifica in sede di conversione del decreto legge 1/2012. In particolare viene stabilito che la tassa nautica non sarà più dovuta su base giornaliera, come previsto nella versione attualmente in vigore (art. 16, Dl 201/2011), ma sarà dovuta in una unica soluzione annuale con importo predeterminato a seconda della lunghezza del natante. La tassa dovrà essere pagata il 1° Maggio di ogni anno a partire dal 2012. 

Le nuove misure sono le seguenti:
a)   euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b)  euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c)  euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri;

Per la costituzione della Ssrl, la società semplificata a responsabilità limitata è necessario o no il notaio? C'è molta confusione sul punto ma mi sembrava che tale passaggio fosse stato eliminato: mi sbaglio? Alfredo

La confusione è dovuta al fatto che, come correttamente osserva, nella prima versione approvata del Dl 1/2012, la costituzione della società semplificata a responsabilità limitata poteva farsi per scrittura privata. In sede di conversione del decreto legge si è introdotto un emendamento che ha mutato l'orientamento iniziale.

Nello specifico si è previsto che la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione e che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Rispetto al testo originario del decreto legge viene quindi introdotta la previsione del necessario ricorso alla forma dell'atto pubblico, conformemente a quanto richiesto in generale dall'articolo 2463 del codice civile per la società a responsabilità limitata ordinaria

Vorrei costituire una società semplificata a responsabilità limitata con i miei due figli. Ho visto che i soci devono essere sotto i 35anni. Io ho 56 anni non sarei socio ma solo amministratore: è corretto? La posso già costituire adesso? E' vero che non si passa dal notaio?

 

La risposta è negativa. Nella nuova formulazione dell'art 3, Dl 1/2012 sono state infatti introdotti significativi cambiamenti rispetto alla versione originale del testo sulla società semplificata a responsabilità limitata. In particolare il nuovo testo dell'articolo, al comma 1, riformula l'articolo 2463-bis del codice civile prevedendo che la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione e che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Rispetto al testo originario del decreto legge viene quindi introdotta la previsione del necessario ricorso alla forma dell'atto pubblico, conformemente a quanto richiesto in generale dall'articolo 2463 del codice civile per la società a responsabilità limitata ordinaria. La nuova formulazione prescrive inoltre che gli amministratori siano scelti tra i soci e dunque, nel caso di specie, non sarebbe possibile rivestire tale incarico all'intero della nuova SSRL.

 

Quanto alla costituzione, questa non è ancora possibile al momento attuale. E' necessario attendere la promulgazione dei decreti attuativi previsti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione al Dl.

Vorrei costituire una società tra professionisti: ci sono delle novità nel Decreto Milleproroghe?

Sì. In breve, il testo emendato del Dl 1/2012 come approvato dal Senato della Repubblica  prevede che le societa` cooperative di professionisti siano costituite da un numero di soci non inferiore a 3.

Viene anche precisato che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa` e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e` iscritta la societa` procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa` non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi il socio professionista  puo` opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita` professionali a lui affidate.

Ci sono novità riguardo la tassa sulle imbarcazioni della Manovra Monti?

Sì, il Decreto Liberalizzazioni, in corso di approvazione in Parlamento contiene alcune modifiche relative alla tassa nautica (introdotta dall'articolo 16 del Dl 201/2011). Le innovazioni principali riguardano: 

1) la tassa sarà annuale e non più calcolata su base giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a)   euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b)  euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c)  euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafò di lunghezza superiore a 64 metri`;

2) non ci sarà più l'esenzione per le imbarcazioni in rimessaggio. L'esenzione in questione scompare del tutto.

3) la tassa non sarà dovuta da coloro che non sono residenti in Italia al fine di stimolare il turismo. La tassa infatti non si applicherà ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio

4) E' prevista infine un'esenzione totale per il primo anno dalla prima immatricolazione allo scopo di non penalizzare l'industria nautica.

5) Viene eliminato l'obbligo di esibire la ricevuta di pagamento da parte del comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

6) Viene precisato che il dimezzamento dell'imposta per le unità a vela con motore ausiliario vale solo se il rapporto fra superficie velica e la potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5

Quali sono le novità sulla società semplificata a responsabilità limitata? E' vero che servirà l'atto pubblico dopo le modifiche apportate dal Parlamento?

Sì, l'osservazione è corretta. La disciplina della SSRL viene modificata dal Dl Liberalizzazioni proprio in questi giorni con alcuni significativi cambiamenti. In breve diventa necessaria l'adozione dell'atto pubblico, con il passaggio presso un notaio e viene stabilito che gli amministratori siano scelti solo tra i soci. Viene anche precisato che il capitale sociale, per la SSRL, non debba essere superiore ai 10mila euro.  Ecco l'emendamento appena approvato dal Senato della Repubblica:

1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 è aggiunto il seguente: "Att. 2463-bis. -(Società a responsabilità limitata semplificata) - La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto coli il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente 1'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie,
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata. l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.".
2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».

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