Il buono vale 1.200 euro
Secondo quanto previsto in origine dal DL "Cura Italia" (DL 18/2020) il bonus spettava nella misura di 600 euro a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato; ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps (sia titolari di partiva iva che collaboratori); ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti, artigiani e coltivatori diretti) in alternativa alla fruizione del congedo COVID-19 nonché ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (cioè ad esempio avvocati, ingegneri, architetti eccetera) subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, la misura era maggiorata a 1.000 euro (la presenza nel nucleo di più figli minori non determina l'aumento dell'importo concedibile).
L'articolo 72 del decreto legge 34/2020 raddoppia l'importo erogabile da 600 a 1.200 euro (e da 1.000 a 2.000 euro la cifra più alta) ferme restando le categorie beneficiarie. Resta inteso che il bonus potrà essere riconosciuto esclusivamente ai genitori di figli che alla data del 5 marzo 2020 abbiano un'età inferiore a 12 anni (si prescinde dall'età anagrafica se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali) e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Lo strumento, inoltre, resta alternativo alla fruizione del congedo COVID-19.
Spese sino al 31 luglio 2020
La seconda novità riguarda il termine di fruizione del bonus che originariamente coincideva con il periodo di sospensione dei servizi scolastici (quindi entro la prima settimana di giugno 2020). Con il DL Rilancio la cifra potrà essere spesa per pagare servizi di baby sitting erogati sino al 31 luglio 2020. Viene introdotta, inoltre, anche la facoltà di ricevere il bonus non tramite il libretto della famiglia ma direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In tal caso, però, il bonus non sarà cumulabile con il buono nido per i periodi temporali corrispondenti.