Contratti a termine, Ecco cosa cambia con il decreto dignità

Fabrizio Galbani Venerdì, 13 Luglio 2018
Il decreto legge con la stretta sui contratti a termine è atteso oggi in Gazzetta Ufficiale. Gli stagionali guadagnano l'esonero dalla causale. Licenziare illegittimamente sarà più salato con sanzioni sino a 36 mensilità di stipendio. 
Sui contratti a termine tornano le causali ad eccezione degli stagionali. A stabilirlo è la versione definitiva del decreto dignità (approvato lo scorso 2 luglio dal Consiglio di Ministri) che dovrebbe oggi uscire in Gazzetta Ufficiale. La prima novità concerne l'abrogazione, quasi del tutto, del principio della libertà di assumere a termine.

Con una novella agli articoli 19, 20 e 21 del Dlgs 81/2015 il decreto dignità stabilisce due principi cardine: 1) sarà possibile assumere liberamente (senza dover dare giustificazione) se il rapporto avrà una durata fino a 12 mesi; 2) se il contratto avrà una durata superiore a 12 mesi e sino ad un massimo di 24 mesi (dai 36 attuali) il datore di lavoro dovrà giustificare l'apposizione del termine al contratto per esigenze temporanee e oggettive o per esigenze sostitutive; oppure per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria

Se il contratto a termine prevede una durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi), l'assunzione dovrà essere giustificata da una delle predette causali. La causale sarà pure necessaria in ogni caso di rinnovo del contratto a termine (a prescindere dalla durata); mentre, in caso di proroga di un contratto a termine, la causale sarà necessaria solo se il rapporto di lavoro, con la proroga, supera la durata complessiva di 12 mesi. Le proroghe saranno massimo 4 (dalle attuali cinque) e, dunque, dalla quinta scatterà la trasformazione in tempo indeterminato.

Stagionali esonerati

Nelle ipotesi di rinnovi e di proroghe, quando il contratto a termine riguarda una delle attività stagionali previste dal DPR 1525/1963, non sarà richiesta la presenza di una causale. Dovranno, invece, rispettare la causale le assunzioni con contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi). In questo caso, infatti, non è prevista l'eccezione per cui occorrerà dotarsi di una causale qualora si intenda assumere a termine, per una durata superiore a un anno, un lavoratore da impiegare in un'attività stagionale.

Le nuove regole valgono anche per i contratti a tempo determinato in somministrazione e per il rinnovo dei contratti attualmente in corso. Restano fuori le pubbliche amministrazioni per le quali continueranno ad applicarsi le regole attualmente in vigore. Confermato l'aumento del costo del rinnovo, con l'obiettivo di scoraggiare il ricorso ai contratti a tempo: ad ogni rinnovo i datori di lavoro dovranno pagare un'addizionale più cara dello 0,5% rispetto all'attuale 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali già è a carico del datore di lavoro e che finanzia la NaspiCresce poi l'indennità per i lavoratori licenziati “ingiustamente”: dall'attuale minimo di 4 mensilità si passerà a 6 mensilità di retribuzione mentre l'indennità massima salirà a 36 mensilità dalle 24 attuali. 

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