La nuova modalità di rimborso del debito contributivo sospeso per Covid-19 è stata introdotta dall'art. 97 del dl n. 104/2020, c.d. decreto Agosto. In pratica, consiste della possibilità di fare i versamenti attraverso la seguente doppia rateazione senza aggravi di sanzioni e interessi: a) per un importo pari al 50% del debito contributivo, in unica soluzione o mediante dilazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre; b) il restante importo, pari al rimanente 50% del debito, mediante dilazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata sempre il 16 gennaio 2021. L'Istanza di adesione alla rateizzazione può essere trasmessa fino al 30 ottobre 2020; il servizio è disponibile sul sito dell'Inps: «Rateazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid». I pagamenti vanno fatti con il modello F24.
A chi dovesse optare per questa nuova modalità di rimborso, l'Inps precisa che entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate ed entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione (in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021). Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato. Con successivo messaggio l'Inps fornirà indicazioni per il versamento del rimanente 50% dei contributi sospesi fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Documenti: Messaggio Inps 3882/2020