La sorveglianza speciale sanitaria
La disposizione da ultimo richiamata impone, infatti, ai datori di lavoro, pubblici e privati, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale l'obbligo di assicurare una «sorveglianza sanitaria eccezionale» per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali. Il nuovo obbligo va rispettato nei confronti dei lavoratori più esposti al rischio coronavirus in ragione di età, condizione da immunodepressione ed eventuale pregressa infezione Covid o da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità, ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. E si sostanzia in una visita medica in relazione allo specifico rischio da Covid-19. Qualora, a seguito dell’esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il licenziamento del lavoratore (comma 3, art. 83, dl n 34/2020).
Vi provvede l'Inail
In linea generale la sorveglianza eccezionale è garantita in azienda dal medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria (art. 18, dlgs n. 81/2008, T.u. sicurezza). In caso contrario, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, il datore di lavoro può assolvere all'obbligo legale richiedendo la sorveglianza eccezionale all'Inail che vi provvederà con i propri medici del lavoro. In questo secondo caso la richiesta all'Inail va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato dal servizio online reso disponibile dall'Ente Assicuratore e accessibile con credenziali dispositive. Per chi ne fosse ancora sprovvisto, le credenziali si possono acquisire tramite: Spid; Inps; Carta nazionale dei servizi (Cns); Inail (online o presso le sedi territoriali).
L'Inail effettua la sorveglianza eccezionale tramite i medici del lavoro che, all'esito di una visita medica, esprimono parere esclusivamente sulla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività di lavoro. Successivamente al parere, l'Inail invia fattura senza Iva per il pagamento della prestazione che, in attesa del previsto decreto per la definizione della tariffa, l'Inail ha fissato in via provvisoria d'importo pari a 50,85 euro.