La riduzione del cuneo fiscale azzera dal 1° luglio 2023 la contribuzione a carico delle lavoratrici madri e degli apprendisti. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2924/2023 in cui spiega alcuni effetti del cd. «decreto lavoro» (dl n. 48/2023).
I chiarimenti
Riguardano l’applicazione dell’incentivo introdotto l'anno scorso, a favore dei dipendenti di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, anche se non impresa, con esclusione dei domestici. Nel 2022 è stato di due misure, 0,8% (primo semestre) e 2% (secondo semestre), con un unico limite della retribuzione lorda: 2.692 euro mensili, cioè 35.000 annui. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il legislatore lo ha rinnovato rimodulandolo:
- nella misura del 3% (7% dal 1° luglio 2023) se la retribuzione non supera 1.923 euro mensili (cioè 25.000 euro annui);
- nella misura del 2% (6% dal 1° luglio 2023) se supera 1.923 ma non 2.692 euro.
L’aumento dal 1° luglio 2023 è frutto del dl n. 48/2023 che, tuttavia, come aveva già illustrato l’Inps con messaggio n. 1932/2023, non ha effetti sulla tredicesima mensilità. Su questo rateo, spiega l'Inps, l’esonero troverà applicazione nella sua misura base del 2-3% e non nella misura aumenta del 6-7%. Ciò vale sia nel caso in cui la tredicesima sia corrisposta in unica soluzione a dicembre sia ove sia erogata mensilmente.
Sì al cumulo
L’Istituto conferma che l’agevolazione è cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, in particolare con il cd. «bonus Neet» previsto dallo stesso dl n. 48/2023 (cfr. messaggio inps 2923/2023).
E’ pure cumulabile con l’esonero del 50% della quota di contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri rientrate a lavoro entro il 31 dicembre 2022. Sul punto l’Inps aveva già fornito chiarimenti con la Circolare n. 102/2022. In caso di cumulo dapprima va ridotta del 50% l’aliquota IVS (che quindi passa dal 9,19% al 4,595%) e poi sulla quota residua si applica quello del dl n. 48/2023 nei limiti della contribuzione IVS dalla stessa dovuta. In sostanza la contribuzione a carico delle madri è completamente azzerata nel periodo temporale in cui entrambi gli esoneri coesistono.
Idem nei rapporti di apprendistato. In questa ipotesi, infatti, la contribuzione risulta già abbattuta rispetto alle aliquote ordinarie e la quota di contribuzione a carico dell’apprendista è inferiore rispetto allo sgravio riconosciuto dal dl n. 48/2023 (6-7%). Pertanto la contribuzione IVS a carico dell’apprendista sarà completamente sgravata sempre nel rispetto delle soglie minime di retribuzione mensile sopra riportate.
Documenti: Messaggio Inps 2924/2023