Assunzioni a tempo indeterminato
La prima riguarda la proroga fino al 2020 la decontribuzione per chi assume in maniera stabile i giovani fino a 35 anni. La misura introdotta dal precedente Governo con la legge di bilancio 2018 avrebbe dovuto limitare la sua efficacia dal 1° gennaio 2019 ai giovani under 30. L'emendamento approvato dalle Commissioni va a prorogare il bonus attualmente in vigore sino al 2020 alle stesse condizioni: l'agevolazione prevede l'esonero del versamento del 50% dei contributi Inps e Inail fino a un massimo di 3mila euro l'anno per i soli datori di lavoro del settore privato.
Contratti a termine e somministrazione
Nella legge di conversione sale pure un allentamento della stretta sui contratti a tempo determinato. Le nuove regole non si applicheranno alle proroghe e ai rinnovi dei contratti in corso al 14 luglio (data di entrata in vigore del Dl 87/2018) fino al prossimo 31 ottobre. L'aumento del contributo aggiuntivo dello 0,5% rispetto all'1,4% già previsto dalla Legge Fornero non si applicherà per i lavoratori domestici (colf, badanti e baby-sitter). Via libera anche alla norma che prevede che se non vengono indicate le causali dopo 12 mesi il contratto a tempo determinato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
Approvata anche una norma che prevede che i contratti a tempo determinato e quelli in somministrazione non possono superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato dell'impresa (salvo diversa previsione dei contratti collettivi e salvo per i lavoratori svantaggiati). Per la somministrazione fraudolenta vengono introdotte multe di 20 euro al giorno per ciascun lavoratore coinvolto. Salta, poi, il tetto dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato della scuola previsto dall'articolo 1, co. 131 della legge 107/2015 (buona scuola). Sul lavoro in somministrazione è stato tolto il cosiddetto stop and go, la pausa tra un contratto e l’altro (10 o 20 giorni a seconda rispettivamente se il contratto scaduto avesse durata sino o superiore a sei mesi), e ricondotto la causale all’azienda utilizzatrice.
Licenziamenti
Sul fronte dei licenziamenti confermata l’indennità minima e massima per licenziamento illegittimo in misura pari rispettivamente a 6 e 36 mensilità; per chi sceglie la strada della conciliazione l'indennità minima sale a 3 mensilità, la massima a 27 mensilità.
Lavoro accessorio
Alcune novità coinvolgono anche il lavoro accessorio. I voucher potranno essere utilizzati anche dalle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo ma solo per le attività fino a 8 dipendenti. Passa anche la norma che estende l'utilizzo del voucher da tre a 10 giorni dal momento della comunicazione preventiva all'Inps: gli imprenditori agricoli, le strutture turistiche e gli enti locali dovranno, infatti comunicare all'Inps la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni. Per il settore agricolo, inoltre, le quattro ore continuative di prestazione potranno essere spalmate nell'arco temporale dei 10 giorni. Infine si prevede l'autocertificazione della condizione dei prestatori che ricorrono al voucher in qualità di disoccupati, pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, cassa integrati o titolari di REI.