L’indennità di disoccupazione ALAS viene erogata per un massimo di sei mesi per un importo pari, in linea di massimo, al 75% del reddito percepito nell’anno precedente alla domanda. A poterne beneficiare, previa domanda, sono i lavoratori autonomi del comparto spettacolo iscritti al FPLS che presentano determinati requisiti (assenza di un trattamento pensionistico diretto, condizioni reddituali, anzianità contributiva e non solo) e che abbiano interrotto involontariamente l’attività lavorativa a partire da quest’anno.
Insomma, il nuovo ammortizzatore sociale denominato ALAS ha più o meno le stesse caratteristiche della Naspi o della Dis-Coll, ma presenta connotati e regole specifiche riepilogate dall’Inps nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022.
A chi spetta l’indennità ALAS
La platea dei destinatari del nuovo sussidio è delineata dall’art. 66, comma 7 del Decreto Sostegni bis. Si tratta dei soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo che in qualità di lavoratori autonomi, in particolare, svolgono:
- a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa alla realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997);
- a tempo determinato attività diverse da quelle previste nel punto precedente (articolo 2, comma 1, lett. b);
- attività musicali di cui al punto 23-bis) dell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Figura introdotta dalla Legge di Bilancio 2004 ai quali è attribuita la facoltà di potersi versare autonomamente i contributi previdenziali (quindi non ad opera di committenti) e di poter richiedere autonomamente il Certificato di Agibilità.
Requisiti d’accesso
Per poter richiedere l’indennità di disoccupazione, purché a seguito di eventi successivi al 1° gennaio 2022, costoro devono presentare, a pena di decadenza al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione, i seguenti requisiti:
- non essere titolari rapporti di lavoro autonomo o subordinato, compresi quelli di collaborazione;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota. Quindi sono esclusi gli assicurati AGO, comprese le forme sostitutive, esonerative e integrative della stessa, gli iscritti alla Gestione separata e i beneficiari dell’APE sociale;
- non essere percettori di Reddito di cittadinanza. La condizione è soddisfatta quando il richiedente l’ALAS non faccia parte di un nucleo familiare beneficiario del Rdc;
- avere maturato, nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data della domanda, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS. Utili al calcolo si considerano i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma per cui si è iscritti allo stesso, oltre a quelli figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale nei corrispondenti periodi di astensione del lavoratore. Al riguardo l’Inps precisa che a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo (subordinati, parasubordinati, autonomi) opera il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 del codice civile).
- avere percepito un reddito complessivo (non solo connesso all’attività autonoma che determina l’inscrizione al Fondo ma a qualsiasi attività), nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro. Il possesso di tale requisito, autocertificato dall’istante in sede di domanda, viene verificato dall’Inps che richiede tutte le informazioni necessarie all’Agenzia delle Entrate;
- non essere beneficiari di assegno ordinario di invalidità. Il richiedente ALAS che sia titolare di tale assegno al momento della domanda, o che lo divenga successivamente, potrà optare per l’una o l’altra prestazione.
La prestazione è altresì incompatibile con i sussidi a tutela della disoccupazione involontaria, quali la Naspi, la Dis-Coll e l’indennità di disoccupazione agricola, ed è incumulabile con le indennità di malattia e maternità. Quest’ultima viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento del periodo indennizzato.
Come e quando presentare domanda
Gli interessati sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, domanda all’Inps rivolgendosi ai consueti canali: tramite portale MyINPS accessibile con SPID, CIE e CNS dal sito istituzionale, attraverso i servizi offerti dal patronato o, ancora, chiamando il Contact Center integrato (803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile).
A pena di decadenza, la domanda deve essere inoltrata entro e non oltre 68 giorni dalle seguenti date:
- data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo;
- data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
- data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.
In caso di maternità e di infortunio/malattia indennizzabile il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento e dal giorno successivo dello stesso, per la parte residua. E ancora, per le sole cessazioni di rapporti di lavoro intervenute tra il 1° e il 14 gennaio 2022, data di pubblicazione del documento di prassi, i 68 giorni decorrono da detta pubblicazione.
Da quando decorre la prestazione
L’indennità ALAS viene riconosciuta a partire da diversi momenti, a seconda che sia presentata prima o dopo l’ottavo giorno dopo l’evento. In particolare, la prestazione viene corrisposta:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno da tale data;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, quando la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
- dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno di conclusione del periodo di malattia/maternità/infortunio ma comunque entro i 68 giorni previsti.
Di seguito una tabella riepilogativa in cui vengono illustrate le diverse decorrenze, a seguito della fine di un rapporto di lavoro o di periodi indennizzati, a seconda del momento in cui viene presentata l’istanza.
Importo della prestazione
Il reddito su cui determinare l’importo riconosciuto a titolo di ALAS è quello imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti effettuati dall’interessato in favore del FPLS nell’anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente. Tale importo viene suddiviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, per individuare il reddito medio mensile che costituisce la base per il calcolo dell’ALAS.
Ai fini della determinazione del reddito medio mensile vengono considerati anche eventuali periodi di maternità/paternità e di congedo parentale.
Quando tale reddito sia pari o inferiore, per il 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, l’ammontare per ogni mensilità dell’ALAS risulta pari al 75% di questo importo.
Al contrario, se il reddito medio supera i 1.227,55 euro la misura dell’ALAS è pari al 75 % del predetto importo, ma incrementata di una somma pari al 25 % della differenza tra reddito medio mensile percepito e 1.227,55.
Ad esempio, se il reddito medio mensile dell’interessato risulta essere pari a 1.220 euro costui riceverà 915 euro al mese (1.220*75/100=915). Al contrario, qualora il reddito mensile risulti, in caso, pari a 1.250 euro le mensilità a titolo di ALAS saranno di 943 euro ciascuna, uguali alla somma di 937,5 e 5,6125 (1.250*75/100=937,5; 1250-1227,55=22,45; 22,45*25/100=5,6125).
Ad ogni modo, l’indennità ALAS non può superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, tetto anch’esso annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Durata della prestazione
L’indennità ALAS viene corrisposta dall’Inps ogni mese per un numero di giornate uguali alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione di detto rapporto di lavoro. Nel computo vengono ricompresi eventuali periodi di maternità/paternità e congedo parentale coperti da contribuzione anche figurativa. Non rilevano i periodi che hanno già dato diritto ad una precedente erogazione di ALAS.
La durata massima dell’indennità ALAS non può comunque superare i sei mesi, che per i lavoratori autonomi dello spettacolo equivale a 156 giorni di contributi giornalieri.
Per i periodi di fruizione è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso.
Crescono i contributi
La nuova indennità è finanziata da un nuovo contributo, che decorre sempre dal 1° gennaio di quest'anno, in misura pari al 2% e dovuto dai datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo nel settore dello spettacolo con i lavoratori beneficiari di Alas.
Documenti: Circolare Inps n. 8/2022