DL Rilancio, Ecco il testo definitivo dopo la conversione in legge

Bernardo Diaz Lunedì, 20 Luglio 2020
Dalla proroga delle integrazioni salariali al rinnovo degli indennizzi da Covid-19 all'istituzione di un fondo per l'aumento delle pensioni degli invalidi civili totali. Ecco Le principali misure a sostegno del welfare contenute nel Dl "Rilancio" dopo la conversione definitiva in legge.
Il Senato ha dato la scorsa settimana il secondo ed ultimo disco verde alla conversione in legge del Decreto Rilancio (Dl 34/2020). L'impianto complessivo resta intatto con la conferma di gran parte delle misure sul welfare già anticipate sulle pagine di questo giornale nelle scorse settimane. Alcune sono state arricchite con il lavoro svolto dalle Commissioni anche se la novità principale è l'assorbimento del DL 52/2020 contenente le modifiche al meccanismo delle integrazioni salariali con Causale Covid-19. Riassumiamo, quindi, le novità principali in ambito di welfare e protezione sociale che trovano spazio nell'ampio provvedimento.

Proroga degli ammortizzatori sociali

In primo luogo il decreto stabilisce l'aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell'assegno ordinario (da nove) a diciotto settimane – di cui quattordici fruibili, ricorrendo determinate condizioni, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 – estendendola anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020. Con la trasposizione dei contenuti nel DL 52/2020 si prevede che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Viene, poi, recepita la disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande contenuta nel Dl 52/2020, attribuendo agli stessi natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell'INPS.

Si prevede, inoltre, il riconoscimento della cassa integrazione in favore degli operai agricoli (CSOA), per eventi riconducibili all'emergenza COVID, in deroga a determinati limiti di fruizione posti dalla normativa vigente. Per la concessione dell'assegno ordinario si reintroduce l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Si conferma inoltre il pagamento diretto della CIGD da parte dell'Inps e la facoltà di chiedere all'Inps l'anticipo del 40% nel pagamento diretto delle integrazioni salariali (CIGD, CIGO e ASO).

Le Naspi e le DIS-Coll in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 vengono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di 600/1000 euro. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Si dispone, inoltre, la proroga a tutto il 2020 della mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla fruizione della NASpI.

Invalidi

Tra le novità apportate dall'esame in Commissione del provvedimento va segnalato lo stanziamento di alcune risorse al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale che riconosce il diritto al cd. incremento al milione previsto in favore degli invalidi civili totali a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente). Come già anticipato su PensioniOggi la reale portata della misura è destinata a ristorare, salvo modifiche legislative, solo le categorie più povere e disagiate.

Indennizzi COVID-19

Il provvedimento rinnova poi per il mese di aprile gli indennizzi COVID-19 (600 euro) per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome dell'Inps (es. commercianti ed artigiani), liberi professionisti e i co.co.co iscritti alla gestione separata, lavoratori stagionali del turismo e del settore termale, agricoli dipendenti, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori stagionali in settore diversi dal turismo, gli intermittenti, gli autonomi occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e i liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi.

A maggio le categorie cambiano: commercianti e artigiani perdono il beneficio come gli agricoli dipendenti mentre i professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata potranno percepire 1.000 euro a fronte però di una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 così come i collaboratori iscritti alla gestione separata a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato. Sale a 1.000 euro anche il bonus per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali mentre resta a 600 euro l'indennizzo per i lavoratori dello spettacolo, i professionisti iscritti ad ordini e collegi, lavoratori stagionali in settore diversi dal turismo gli intermittenti, gli autonomi occasionali, incaricati alla vendita a domicilio.

Le altre misure

Viene inoltre introdotto il bonus di 500 euro per i lavoratori domestici ed il reddito di emergenza; la proroga al 31 luglio 2020 dell'equiparazione del periodo di quarantena alla degenza ospedaliera per i dipendenti pubblici con comprovata disabilità; l'estensione da due a quattro mesi della sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione delle prestazioni di sostegno al reddito; l'estensione da 60 giorni a 5 mesi del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso; l'estensione della disciplina in materia di collocamento obbligatorio e di assunzioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche ai medici e agli operatori sanitari deceduti a causa del Covid-19; lo spostamento del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data.

Famiglie

Nell'alveo delle misure a sostegno delle famiglie con figli viene confermato l'aumento (da 15) a 30 giorni della durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori a causa della sospensione delle attività scolastiche, fruibile per figli fino a 12 anni e fino al 31 agosto 2020 (in luogo del 31 luglio 2020 attualmente previsto). Si prevede che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura delle scuole si possa fruire in presenza di figli minori di 16 anni.

Viene incremento da 600 a 1.200 euro l'importo massimo complessivo del voucher babysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l'aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all'infanzia. Si incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto per l'assistenza di familiari disabili.

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Documenti: Il testo del DL 34/2020 coordinato con la legge di conversione 77/2020

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