Hanno la possibilità di non rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o in situazione di invalidità riconosciuta pari ad almeno il 67% Per i dipendenti pubblici l'esonero dalla reperibilità è possibile per patologie gravi che richiedono terapie salvavita; per causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto; per stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
Per quanto riguarda il codice "E" l'Inps ribadisce che si tratta di un codice ad esclusivo uso interno dei medici Inps, che lo possono apporre durante l'esame dei certificati pervenuti, in caso di malattie gravissime solo «secondo precise disposizioni centralmente impartite». La conclusione dell'istituto è che «qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità» rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.