I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia. In caso contrario scatterà lo stop all’indennità di malattia. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4010/2023.
Certificato di malattia
I chiarimenti riguardano gli adempimenti a carico dei lavoratori marittimi in stato di malattia indennizzata. L’Istituto spiega, in primo luogo, che trovano applicazione le disposizioni in materia di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia. L'eventuale certificato cartaceo, purché originale, è ammesso in via eccezionale. Permane sul lavoratore l'obbligo d'invio del certificato entro due giorni dal suo rilascio per evitare la perdita del diritto all'indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo. Non è consentita l'erogazione dell'indennità nelle more e in assenza dell'originale della certificazione medica cartacea.
Reperibilità
In secondo luogo l’Istituto ricorda che il lavoratore dovrà sempre accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea, ed eventualmente aggiornarlo durante l’intero evento di malattia. Si tratta, infatti, di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo. Le variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica dovranno essere preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
Marittimi in malattia
L'Inps precisa, infine, che i marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia, prima di recarsi all'estero, devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l'unità operativa medico legale più vicina al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia. L'accertamento medico legale è finalizzato a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell'UE, anche allo scopo di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell'istituto di previdenza.
Qualora il lavoratore marittimo si rechi comunque all'estero, nonostante l'eventuale mancata autorizzazione o in presenza di parere negativo, la sede dell'Inps territorialmente competente decreterà la sospensione del diritto all'indennità. Infine, l'Inps fa riserva di fornire future indicazioni per i marittimi in stato di malattia sbarcati in porti esteri.
Documenti: Messaggio Inps 4010/2023