Da questo mese salgono di un altro 2% i contributi dovuti dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali. La nuova aliquota, che si aggiunge a quella per il finanziamento dell’indennità di maternità, serve per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 2260/2022 con cui aggiorna le aliquote contributive dovute dopo la riforma della previdenza dello spettacolo.
Tutele estese
Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’ultimo tassello della riforma della previdenza dello spettacolo (art. 66 del dl n. 73/2021) con l’estensione della tutela per la disoccupazione anche in favore dei lavoratori autonomi assicurati presso il Fpls. Si tratta della cd. «Alas» in merito alla quale l’Inps ha fornito istruzioni con la Circolare n. 8/2022. La prestazione è finanziata con un contributo pari al 2% del compenso lordo giornaliero assolto, di regola, dai datori di lavoro/committenti sempre a partire dal 1° gennaio 2022.
Nei confronti di questi soggetti, spiega l’Inps, l’introduzione del contributo comporta la rimodulazione delle previgenti contribuzioni minori. In particolare il contributo per il finanziamento dell’Alas si riduce all’1,06% grazie alle riduzioni contributive stabilite dall'art. 120 della legge n. 388/2000 e dall'articolo 1, co. 361 e 362 della legge n. 266/2005 (non applicabili alle Pubbliche Amministrazioni) che cessano però di sgravare la contribuzione di malattia. Quest'ultima assicurazione, pertanto, dal 1° gennaio 2022 sale al 2,22% dal precedente 1,28% mentre resta azzerata la contribuzione di maternità. Si veda tabella.
Musicisti
La particolare categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, invece, è tenuta ad adempiere personalmente sia agli obblighi informativi che contributivi presso l'INPS in considerazione dell'ampia autonomia di organizzazione dell'attività economica e dei compiti assunti. Inoltre non godono degli abbattimenti sopra esposti. Pertanto il contributo per il finanziamento dell'«Alas» si versa in misura piena (2%) e si aggiunge al contributo di maternità (0,46%) dovuto dallo scorso mese di giugno 2021.
Ebbene l’Inps spiega che a partire dal mese di competenza maggio 2022 gli interessati pagheranno il contributo tramite le denunce on line Uniemens (l’Ente previdenziale ha aggiornato il calcolo in funzione della nuova aliquota) già utilizzate per il versamento degli obblighi contributivi ed effettueranno il versamento, come di consueto, a mezzo F24. Gli arretrati riferiti alle mensilità di gennaio ad aprile 2022 dovranno essere versati utilizzando l’apposito codice «M219» avente il significato di «Versamento differenze contributive ALAS» e versando la relativa contribuzione con le denunce di competenza di maggio, giugno e luglio 2022.
Documenti: Messaggio Inps 2260/2022