Nel profilo dei mobilitati, invece, il rapporto delle domande respinte rispetto a quelle presentante è molto più sfavorevole: ben il 53% delle domande è stato bocciato con ancora un ulteriore 20% da esaminare. Questo profilo di tutela, del resto, è sempre stato quello più problematico per la difficoltà di individuare in maniera precisa ed univoca i requisiti necessari in caso di cessazione o fallimento dell'impresa. Soprattutto per quanto riguarda l'accordo che prevedeva il ricorso alla mobilità. A pesare è poi l'errore di non aver concesso più tempo per la richiesta dell'autorizzazione ai versamenti volontari per il perfezionamento del requisito contributivo entro i tre anni dal termine della mobilità o del TSE. In definitiva dalla lettura del rapporto è facile immaginare che anche questa salvaguardia si chiuderà con un sottoutilizzo delle risorse stanziate, una sponda alle richieste dei Comitati degli Esodati che chiedono da tempo una ulteriore estensione delle tutele.
Salvaguardia più vantaggiosa rispetto all'APE social
La salvaguardia resta comunque più vantaggiosa rispetto agli altri strumenti di flessibilità previsti da quest'anno con la legge di Bilancio. Con la salvaguardia è possibile, infatti, anticipare il pensionamento sfruttando i vecchi canali di uscita ante riforma Fornero (es. pensionamento con la quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi o con 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) senza alcuna decurtazione o tetto sulla misura della pensione. L'APe sociale, la principale alternativa alla salvaguardia, prevede invece un tetto all'importo massimo concedibile che non può superare un valore lordo di 1.500 euro al mese. Dunque un lavoratore che soddisfi entrambe le condizioni avrebbe tutto il vantaggio a pensionarsi con la salvaguardia piuttosto che con l'APE sociale.
La difficoltà nell'accesso alla salvaguardia risiede nel fatto che il lavoratore deve trovarsi in alcune specifiche condizioni di tutela da verificare al 31 dicembre 2011 (qui i dettagli) data di introduzione della legge Fornero. Prevalentemente occorre risultare senza lavoro (o aver siglato accordi per la cessazione dal servizio) a tale data. Chi invece ha perso l'occupazione (ma solo a seguito di un licenziamento) dopo tale data deve volgere lo sguardo esclusivamente ai nuovi strumenti di flessibilità introdotti da quest'anno con la legge di bilancio (Ape sociale, Quota 41) che tutelano, peraltro, anche altre situazioni a differenza delle salvaguardie pensionistiche (come gli invalidi, i caregivers e gli addetti alle mansioni gravose o usuranti).
Documenti: Il report Inps sull'ottava salvaguardia