La maggior parte delle istanze respinte, ben 8.821, ricade nel profilo di tutela dedicato ai lavoratori collocati in mobilità o nello speciale trattamento edile che raggiungono i requisiti pensionistici ante fornero entro 3 anni dal termine dal termine della mobilità o del TSE anche attraverso il versamento dei contributi volontari. Proprio su questo punto recentemente il sottosegretario al Welfare, Massimo Cassano, rispondendo ad una interrogazione Parlamentare in Commissione Lavoro alla Camera, ha precisato che i lavoratori in mobilità che hanno presentato domanda di certificazione per l'ottava salvaguardia e non anche domanda di autorizzazione ai versamenti volontari entro il 2 marzo 2017 potranno fruire comunque della salvaguardia pensionistica. Correggendo il tiro rispetto a quanto indicato nella circolare Inps 11/2017. L'istituto con successiva disposizione interna, ha precisato, infatti, alle proprie sedi che, nelle ipotesi in cui il lavoratore ha presentato nei termini domanda di ammissione alla ottava salvaguardia ma non ha inoltrato domanda di prosecuzione volontaria, tale ultima domanda dovrà intendersi implicitamente presentata all'atto della demanda di certificazione del diritto alla salvaguardia. Dunque quei lavoratori che non hanno prodotto l'istanza per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 2 marzo 2017 dovranno prestare attenzione a che la propria istanza di salvaguardia non sia stata respinta o che sia riesaminata dall'Inps.
In definitiva dalla lettura del rapporto è facile immaginare che anche questa salvaguardia si chiuderà con un sottoutilizzo delle risorse stanziate, una sponda ai Comitati degli Esodati che chiedono da tempo che i fondi residui siano reimpiegati per un ulteriore provvedimento avente tali finalità.
Salvaguardia più vantaggiosa rispetto all'APE social
Si rammenta che la salvaguardia è più vantaggiosa rispetto agli altri strumenti di flessibilità previsti da quest'anno con la legge di Bilancio, in particolare l'Ape sociale. Con la salvaguardia è possibile, infatti, anticipare il pensionamento sfruttando i vecchi canali di uscita ante riforma Fornero (es. pensionamento con la quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi o con 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica più le finestre mobili) senza alcuna decurtazione o tetto sulla misura della pensione. L'APe sociale, la principale alternativa alla salvaguardia, prevede invece un tetto all'importo massimo concedibile che non può superare un valore lordo di 1.500 euro al mese e richiede il raggiungimento di un minimo di 63 anni. Dunque un lavoratore che soddisfi entrambe le condizioni ha tutto il vantaggio a pensionarsi con la salvaguardia piuttosto che con l'APE sociale.
La difficoltà nell'accesso alla salvaguardia risiede nel fatto che il lavoratore deve trovarsi in alcune specifiche condizioni di tutela da verificare al 31 dicembre 2011 (qui i dettagli) data di introduzione della legge Fornero. Prevalentemente occorre risultare senza lavoro (o aver siglato accordi per la cessazione dal servizio) a tale data. Chi invece ha perso l'occupazione (ma solo a seguito di un licenziamento) dopo tale data deve volgere lo sguardo esclusivamente ai nuovi strumenti di flessibilità introdotti da quest'anno con la legge di bilancio (Ape sociale, Quota 41) che tutelano, peraltro, anche altre situazioni a differenza delle salvaguardie pensionistiche (come gli invalidi, i caregivers e gli addetti alle mansioni gravose o usuranti).
Documenti: Il report Inps sull'ottava salvaguardia