L'opzione donna, com'è noto, è un regime sperimentale introdotto dalla legge Maroni nel 2004 che consente, sino alla fine di quest'anno, alle lavoratrici di andare in pensione, accettando un assegno determinato con il sistema contributivo (e quindi più leggero) se in possesso di almeno 57 anni di età e 3 mesi (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi. L'Inps, con due Circolari nel 2012, ha però interpretato il termine del 31 dicembre 2015 come data di decorrenza della pensione e non come data di maturazione dei requisiti come prevede la legge istitutiva (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) accorciando di fatto di almeno un anno la durata della sperimentazione. Per questo regime, infatti, sono rimaste in vigore, in via eccezionale, le finestre mobili (12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome), e ciò determina che la data di maturazione dei requisiti non coincide con quella di liquidazione del primo rateo.
Le modifiche della Legge di Stabilita'. Con le modifiche contenute nella manovra l'opzione resterà aperta nei confronti di tutte le lavoratrici in possesso di 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015, diventando così irrilevante la decorrenza della pensione. Nello specifico potranno esercitare l'opzione tutte le nate entro il 30 settembre 1958, mentre le autonome dovranno essere nate entro il 30 settembre 1957, dato che il requisito anagrafico per loro è più alto di un anno (si veda la tavola sotto per un riepilogo della modifiche).
La proroga. Le domande delle lavoratrici nate dal 1° ottobre 1958 (o 1957 se autonome) in poi potranno essere accolte solo se avanzeranno dei fondi per un ulteriore prosieguo della sperimentazione. E a seguito dell'adozione di specifici provvedimenti a carattere legislativo. A tal fine l'emendamento approvato dalla Bilancio prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall’INPS nell’ambito della propria attività di monitoraggio sull’attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. "Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe".
In altri termini si dovrà attendere almeno il prossimo 30 settembre per conoscere se il regime in parola potrà essere prorogato oltre le date limite esposte nella tavola.