La modifica aggiunge il seguente comma 113-bis al predetto articolo della precedente legge di stabilita': "le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". Tradotto significa che circa 25mila assegni (21.257 lavoratrici e 4.110 lavoratori secondo una stima diffusa dall'Inps e dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati) potranno essere ricostituiti dall'anno prossimo recuperando una fetta che può pesare, a seconda dei casi, anche sino al 10% del valore dell'assegno. La misura avrà effetto sui ratei erogati dal 1° gennaio 2016 anche se ancora non risulta chiaro se gli interessati dovranno presentare un'apposita domanda all'Inps, come avvenuto in passato per interventi simili, o se l'Istituto procederà direttamente d'ufficio.
Vale la pena di ricordare l'assurdità di tale norma frutto della Legge Fornero del dicembre 2011 e del decreto milleproroghe (Dl 216/2011). La penalizzazione è una infatti percentuale per la distanza anagrafica ai 62 anni non sulla durata o la diversa tipologia di contribuzione figurativa, per esempio, se una persona ha utilizzato congedi di vario tipo, per funerale di congiunto o congedo matrimoniale, ha riscattato il periodo di laurea, ha effettuato giornate di sciopero, ma ha 62 anni non subisce penalizzazione, se avesse usato anche solo una settimana di disoccupazione nell'arco di tutta la vita lavorativa, ma fosse andata in pensione a 61 anni ha la penalizzazione. Naturalmente a vita. Ora con questa modifica si dovrebbe porre la parola fine a questa discriminazione.