Le citate disposizioni recano, in attuazione di quanto stabilito nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, c. 250 della legge 232/2016), l'erogazione della pensione di inabilità ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da patologie asbesto correlate (mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio. Gli interessati potranno conseguire la prestazione di inabilità (per la quale, come noto, non è richiesto un requisito anagrafico) a condizione di avere almeno 5 anni di contributi accreditati nell'arco della vita lavorativa. A differenza della normale pensione di inabilità, prevista dalla legge 222/1984, non è necessaria, per conseguire la prestazione, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa nè la presenza di tre anni di contribuzione negli ultimi cinque antecedenti alla domanda, elementi che spesso limitano il conseguimento del beneficio.
L'Inps precisa che sono state istituite due nuove tipologie di domande telematiche finalizzate rispettivamente al riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e alla richiesta di accesso al beneficio ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al pari di quanto previsto in materia di ape sociale gli interessati dovranno produrre prima la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 16 settembre 2017 (a partire dal 2018 la domanda dovrà pervenire entro il 31 marzo di ogni anno), allegando la documentazione idonea a fruire della disposizione in questione, e quindi la domanda di accesso alla prestazione.
Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica attraverso i consueti canali. La prima domanda ("Verifica del requisito a pensione di inabilità Art. 1, c. 250, legge 232/2016") è disponibile all'interno della sezione Certificazioni--->Diritto a Pensione--->Inabilità (legge 232/2016); la seconda domanda ("Pensione di Inabilità articolo 1 comma 250 legge 232/2016") volta all'accesso alla prestazione è disponibile all'interno della sezione prestazioni previdenziali Inabilità/Invalidità--->Diritto a Pensione--->Inabilità Art. 1, c. 250, legge 232/2016.
La documentazione da allegare all'istanza
Per la domanda diretta al riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio è obbligatorio allegare la seguente documentazione: per gli assicurati della gestione privata, la certificazione rilasciata dall’INAIL ovvero una dichiarazione dell’interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto 31 maggio 2017, nonché l’eventuale percezione della rendita diretta erogata dall’INAIL, in relazione allo stesso evento invalidante. Le ultime due condizioni saranno verificate dall’ INAIL. Per gli assicurati della gestione pubblica, per i quali è previsto l’istituto dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, la certificazione rilasciata da altre commissioni competenti (Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate o Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF). Non è prevista l’allegazione di altra documentazione medica (modello SS3).
Il cittadino potrà rivolgersi a un patronato che come di consueto offre gratuitamente la sua assistenza, oppure può compilare direttamente le domande, selezionandole fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito dell'Inps. Si rammenta a tal fine che è necessario essere in possesso delle credenziale di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Il monitoraggio
Il beneficio è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. A tal fine l'Inps dovrà avviare una specifica procedura di monitoraggio delle istanze presentate. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie indicate il riconoscimento del trattamento pensionistico viene differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie.
Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro 31 Maggio 2017 ; Messaggio inps 3249/2017