L'attesa è quindi tutta rivolta alla circolare suppletiva che dovrebbe riaprire i termini in primavera per la presentazione delle domande di cessazione per quei docenti che intendono fruire degli strumenti previsti dalla legge di bilancio (APE sociale, APE volontario, Quota 41, Opzione donna per le nate nell'ultimo trimestre del 1958, ottava salvaguardia, cumulo dei periodi assicurativi, eccetera..). E’ evidente che ci sono difficoltà a recepirle, soprattutto per quanto riguarda l'APE, considerando le peculiarità del personale della scuola che ha la finestra di uscita fissa al 1° settembre dell'anno in cui sono maturati i requisiti.
I lavoratori che invece andranno in pensione il 1° settembre a prescindere dalle novità contenute nella legge di bilancio dovranno invece rispettare la scadenza del 20 gennaio. In particolare possono produrre domanda per la cessazione dal servizio tutti i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 avevano maturato un diritto a pensione sia di anzianità (cioè la vecchia quota 96 con sessanta anni di età e 36 di contribuzione oppure sessantuno anni di età e 35 anni di contribuzione; o 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica), che di vecchiaia (in particolare le donne in possesso di 61 anni di età e 20 anni di contributi al 31 dicembre 2011). Si tratta di un contingente ormai in esaurimento dato che già nel 2016 queste coorti di lavoratori hanno già raggiunto l'età di 65 anni, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio.
Del pari possono produrre domanda di cessazione i lavoratori che hanno raggiunto i nuovi requisiti previsti dalla legge Fornero. Vale a dire 66 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall'età anagrafica, i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2017. Ancora, in applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004, il personale femminile che fa valere una età anagrafica non inferiore a 57 anni e 3 mesi e una anzianità contributiva pari o superiore a 34 anni, 11 mesi e 16 giorni entro il 31 Dicembre 2015 a condizione che le lavoratrici in questione optino per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo contributive (cd. opzione donna). Potranno cessare dal servizio il 1° settembre 2017 i lavoratori che sono risultati destinatari della settima salvaguardia prevista dall'art. 1 , comma 265 lett .d) , della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La disposizione appena richiamata ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Ebbene i soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’INPS, potranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 20 gennaio 2017 per accedere al trattamento pensionistico dal 1 ° settembre 2017, così come previsto dall’art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997.
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è invece previsto per il 28 Febbraio 2017 come dispone l'articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'Area V della dirigenza stipulato il 15 luglio 2010.