La rivalutazione nel biennio 2020-2021
La proposta governativa modifica la normativa attuale valida per il triennio 2019-2021 di cui alla legge 145/2018. In particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella disciplina precedente, la quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte).
A partire dal 1° gennaio 2020, pertanto, i trattamenti compresi tra 1.539,04 euro lordi e 2.052,04 euro mensili lordi (al 31 dicembre 2019) saranno rivalutati dello 0,4% contro lo 0,388% (considerando che il tasso previsionale di inflazione è stato fissato allo 0,4%). Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote attuali pari:
- al 77% qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;
- al 52% qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
- al 45% qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;
- al 47% qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
- al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.
Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede (così come nella disciplina transitoria già vigente) un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate; tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica.
Dal 1° gennaio 2022
Dal 1° gennaio 2022 il legislatore stabilizza criteri più succulenti anche per gli assegni superiori a quattro volte il minimo. In particolare, le nuove norme prevedono l'applicazione della perequazione: nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS; nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo; nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo. Con il ripristino di una indicizzazione in forma progressiva su singoli scaglioni di importo (e non più per fascia di importo complessivo).
Si ritornerebbe così al meccanismo di rivalutazione in vigore sino al 31 dicembre 2011 (ln 388/2000) prima della Riforma Fornero. A dire il vero il nuovo sistema sarebbe anche leggermente più generoso considerando che sulla fascia tra tre e quattro volte il minimo l'indicizzazione riconosciuta dalla legge 388/2000 era ferma al 90% mentre ora salirebbe al 100%.
Conguagli
Considerato che la novella di cui alla Legge 160/2019 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, quando l'Inps già aveva ultimato il rinnovo delle pensioni sulla base della precedente normativa, i soggetti che al 31 dicembre 2019 percepivano pensioni comprese tra 1.539,04 euro e 2.052,04 euro lordi mensili vedranno nelle prossime settimane l'aggiornamento della pensione con i nuovi criteri. L'adeguamento avverrà automaticamente da parte dell'Inps con la corresponsione del relativo conguaglio a credito (le modalità saranno comunicate dall'Ente Previdenziale). Si tratta chiaramente di pochi centesimi al mese in più (un assegno di 2.000 euro lordi al mese, 26 mila euro annui, crescerà nel 2020 complessivamente di 104 euro invece che 100,88 euro).