Regole in chiaro per andare in pensione dopo l'approvazione del decreto legge sulla quota 100. Le indicazioni le fornisce l'Istituto di previdenza con la Circolare Inps 11/2019 pubblicata oggi concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il documento fornisce una panoramica delle novità in vigore dal 29 Gennaio 2019 confermando gran parte delle anticipazioni dei giorni scorsi condotte su PensioniOggi. Quattro le novità prese in considerazione dall'Inps: la quota 100; l'opzione donna; la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne); la pensione anticipata con il requisito di contribuzione ridotto a 41 anni per i cd. lavoratori precoci.
Quota 100
La misura consente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni di accedere alla pensione con la cd. "quota 100”. Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita; per cui l'età anagrafica resterà ferma a 62 anni sino al 31 dicembre 2021.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo l'Inps informa che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ciò significa che, per i lavoratori dipendenti del settore privato, ai fini dei 35 anni di contributi, occorre scomputare la contribuzione derivante da disoccupazione indennizzata e malattia. I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra. Dunque anche successivamente al 31 dicembre 2021, scadenza della quota 100.
Si può, inoltre, cumulare la contribuzione mista, presente nelle gestioni Inps (sono fuori le casse professionali) ai fini del perfezionamento dei 38 anni di contributi. Ad esempio si può cumulare la contribuzione nel FPLD con quella nella gestione separata.
Finestre mobili
La pensione con quota 100 decorre dopo tre mesi dopo la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi sopra descritti. Se maturati entro il 31.12.2018 la finestra si apre il 1° aprile 2019. Per il pubblico impiego la finestra mobile è di sei mesi; se raggiunti entro il 29 gennaio 2019 la finestra mobile si apre il 1° agosto 2019. Per il comparto scuola è confermata l'uscita al 1° settembre 2019. In caso di cumulo dei periodi assicurativi tra settore pubblico e privato (es. lavoratore pubblico che cumula contribuzione nel FPLD per uscire con quota 100) la finestra mobile sarà di sei mesi se l’ultima attività lavorativa svolta è stata prestata alle dipendenze delle PA; altrimenti la finestra di tre mesi.
Pensione anticipata
I requisiti per la pensione anticipata restano fermi a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni per i precoci) sino al 31 dicembre 2026. Chi matura i requisiti a partire dal 1° gennaio 2019 è soggetto ad una finestra mobile di tre mesi. Ciò vale anche per i dipendenti pubblici. A questa regola c'è solo un'eccezione: chi ha maturato i requisiti di 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne (si noti che sono esclusi i precoci) tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del DL 4/2019) esce il 1° Aprile 2019. Tra le indicazioni fornite dall'Inps va segnalata la possibilità di continuare a cumulare la contribuzione mista ai sensi della legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016 (anche quella versata presso le casse professionali) e la precisazione che il blocco della speranza di vita non si applica ai requisiti contributivi per l’accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli appena citati (es. pensione in totalizzazione).
Opzione donna
Le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni di età (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31.12.2018 possono andare in pensione con l'opzione donna. Due le questioni da segnalare: le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile. Dunque non c'è alcun termine per fare domanda, dopo l'apertura della finestra mobile. La decorrenza del trattamento pensionistico con opzione donna non può essere comunque anteriore al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 4/2019.
Documenti: Circolare Inps 11/2019; Il Decreto Legge 4/2019;