Il riscatto «light» della laurea è possibile anche per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995 ma in tal caso almeno un mese di contributi andrà versato con il criterio della riserva matematica. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2564/2023 in cui spiega, tra l’altro, che tutti i requisiti determinanti per l’operazione vanno versati in unica soluzione (non è possibile il pagamento rateale).
I chiarimenti riguardano i lavoratori iscritti presso l’Inps privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995 interessati a riscattare con i criteri del sistema contributivo (sia quello a «percentuale» che quello «light» ma, in tal caso, solo se riguarda un periodo di corso di studio universitario) periodi anteriori al 31.12.1995. La facoltà, come si ricorderà, è stata ammessa dall’Inps con Circolare n. 6/2020 e 54/2021 e consente, ad esempio, ad un lavoratore di riscattare la laurea pagando un onere economico poco superiore a 5.000€ per ogni anno di riscattare. L’operazione è possibile a condizione che, contestualmente alla domanda di riscatto, il lavoratore opti per il sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995.
Le condizioni
L’Inps ricorda che tra i requisiti richiesti per l’esercizio della predetta opzione l’assicurato deve risultare in possesso di almeno un contributo al 1.1.1996 e/o essere in possesso di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno 5 successivi al 1.1.1996). Ebbene se l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’opzione al contributivo grazie alla contribuzione da riscattare ci sono due elementi da tenere in considerazione:
- La mensilità necessaria a fare acquisire all’assicurato il possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 andrà calcolata con i criteri tradizionali della riserva matematica (tutti gli altri mesi, invece, potranno essere calcolati con il sistema contributivo, a «percentuale» o «light» a seconda dei casi);
- Le mensilità necessarie a far acquisire all’assicurato il minimo di 15 anni di contribuzione oltre che la mensilità di cui al punto precedente andranno versate in unica soluzione e non potranno formare oggetto di pagamento rateale.
Ovviamente il problema non si pone se l’interessato alla data di riscatto abbia già prodotto opzione al sistema contributivo (i requisiti in tal caso li possedeva a prescindere dall’operazione) oppure se l’anzianità riscattata non serve per l’opzione al contributivo (es. soggetto che ha già un contributo al 31.12.1995 e/o ha un minimo di 15 anni di contributi alla data del riscatto).
L’esempio
Si immagini un assicurato privo di anzianità assicurativa al 31.12.1995 che alla data della domanda di riscatto ha solo 14 anni di contributi. Presenta domanda di riscatto della laurea di 4 anni anteriori al 31.12.1995 optando per la definizione dell’onere con i cd. criteri contributivi. La contribuzione da riscatto è determinante sia per acquisire l’anzianità al 31.12.1995 sia per raggiungere i 15 anni di contributi. Pertanto:
- L’onere relativo ad un mese andrà calcolato con il criterio della riserva matematica (es. costo 500€);
- L’onere relativo ai restanti 47 mesi potrà essere calcolato con i criteri contributivi a percentuale/agevolati (es. 19.500€);
- 12 mesi di contribuzione (cioè la contribuzione mancante ai 15 anni) andranno versati in unica soluzione in quanto necessari al perfezionamento dell’opzione al contributivo. L’onere sarà determinato dalla mensilità riscattata con il criterio tradizionale + ulteriori 11 mensilità determinati con il criterio a percentuale/agevolato (500€ + 19.500€/47*11= 5.063€);
- L’onere residuo (20.000€ - 5.063€ = 14.937€) potrà formare oggetto di pagamento rateale con trattenute sullo stipendio senza interessi per 119 rate (120-1). La rata pertanto sarà di 125,52€ mensili (14.937€ / 119).
Gli effetti
Attenzione. L’Inps ricorda che la prima rata, quella da versare in unica soluzione, andrà versata entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto. Una volta pagata, peraltro, rende irrevocabile l’opzione al contributivo avendo prodotto effetti sostanziali sulla posizione assicurativa. Dall’operazione, pertanto, si determinano effetti irreversibili sulla carriera previdenziale dell’assicurato tra cui, va segnalata, la perdita dei canali di pensionamento disponibili per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995, cioè l’uscita a 64 anni con 20 anni di contributi e opzione donna (salvo la domanda di riscatto non sia prodotta contestualmente al pensionamento), e l’applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 1, co. 18 della legge n. 335/1995).
Il mancato pagamento della prima rata entro i termini indicati sarà considerato dall’Inps, invece, come rinuncia alla domanda di riscatto. Pertanto, oltre a non esserci conseguenze sulla posizione assicurativa, prima di avviare il piano di ammortamento e operare la ritenuta mensile sullo stipendio della prima delle 119 rate, l’Ente datore di lavoro o la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) per gli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), dovrà accertare l’avvenuto pagamento in unica soluzione, previa acquisizione della copia del pagamento effettuato con il modello “F24”, e l’operatore competente dell’INPS dovrà verificare su Entrate – Gestione Versamenti, la presenza del suddetto versamento.
L'evidenza
L'Istituto spiega, infine, che i periodi oggetto di riscatto il cui onere sia stato calcolato con il sistema contributivo, anche se collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996, saranno inseriti automaticamente in Posizione assicurativa con la nota “riscatto calcolato con il sistema contributivo”, e opportunamente “targati” e valutati nella determinazione del futuro trattamento pensionistico, a eccezione del contributo minimo calcolato con il criterio della riserva matematica.
Documenti: Messaggio Inps 2564/2023