Anche i lavoratori titolari dell'assegno straordinario di solidarietà e della cd. isopensione possono accedere alla pensione con la cd. quota 100. E' l'importante chiarimento fornito dall'Inps con il messaggio numero 2251 del 14 giugno con il quale l'ente previdenziale colma una lacuna interpretativa che si era riscontrata sin dall'avvio della novella.
Il legislatore, come noto, ha espressamente escluso la possibilità dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del Dl 4/2019, di anticipare la decorrenza dell'assegno straordinario di solidarietà e dell'isopensione (gli assegni di accompagnamento alla pensione erogati tramite l'Inps ma con fondi delle aziende esodanti) ai requisiti per la cd. quota 100 (62 anni e 38 di contributi). La norma però non chiariva la questione relativa ai soggetti già titolari di tali trattamenti. Nell'eventualità che venissero maturati i requisiti anagrafici e contributivi per la cd. quota 100 prima della scadenza naturale di questi trattamenti (cioè alla maturazione della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata) le soluzioni possibili erano due: 1) negare la possibilità di accedere alla pensione con quota 100 costringendo, pertanto, l'interessato a godere dell'assegno straordinario o dell'isopensione sino alla scadenza prevista al momento dell'accesso alla prestazione; 2) consentire al titolare ad interrompere anticipatamente i trattamenti di esodo ed andare in pensione con quota 100 al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi (62 + 38).
L'apertura dell'Inps
Ebbene con il citato messaggio l’Inps in via interpretativa ha optato per questa seconda opzione basandosi sulla considerazione che il DL 4/2019 se da un lato esclude la possibilità di accedere all'assegno straordinario di solidarietà o all'isopensione per maturare i requisiti di quota 100 dall'altro non preclude a coloro che sono già titolari dei predetti strumenti la possibilità di pensionamento anticipato con i requisiti di quota 100. Si tratta di una facoltà per l'interessato che, quindi, può scegliere o meno di esercitarla secondo le proprie considerazioni.
In merito occorre ricordare che la scelta di cessare anticipatamente l'assegno straordinario o l'assegno di isopensione è foriera di alcune conseguenze circa la determinazione della misura dell'assegno previdenziale perchè priva il lavoratore del versamento della contribuzione correlata da parte delle aziende esodanti sino alla data (originaria) di cessazione del trattamento di esodo. Pertanto il lavoratore rischia di conseguire un assegno previdenziale inferiore a quello a cui avrebbe diritto alla scadenza naturale dei suddetti trattamenti nonchè, talvolta, allo stesso trattamento in godimento al momento della cessazione anticipata. Nella scelta occorre anche considerare che passando a quota 100 non sarà più possibile cumulare con la pensione redditi da lavoro a differenza di quanto previsto per gli assegni straordinari e l'isopensione (che hanno regole molto più vantaggiose). L'apertura dell'Inps deve essere guardata, quindi, con attenzione almeno per i lavoratori. Da parte delle aziende il vantaggio è, indubbio, in quanto consente loro di cessare anticipatamente il versamento dell'assegno e dei relativi oneri relativi alla contribuzione correlata.
Documenti: Messaggio inps 2251/2019