Lavoratori nel Sistema misto
Per gli assicurati nel sistema misto (cioè in possesso di contribuzione al 31.12.1995): 1) pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi; 2) pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) a prescindere dall'età anagrafica; 3) pensione anticipata con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci in particolari condizioni meritevoli di tutela (disoccupati, caregivers, invalidi almeno al 74%, addetti a mansioni gravose o usuranti); 4) pensione con quota 100 cioè con 62 anni e 38 anni di contributi.
Sistema contributivo
Per gli assicurati nel sistema interamente contributivo (cioè privi di contribuzione al 31.12.1995); 1) pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi unitamente ad un assegno con un importo non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale; 2) pensione di vecchiaia con 71 anni e 5 anni di contributi effettivi; 3) pensione anticipata con 64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'importo soglia non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale; 4) pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica; 5) pensione con 62 anni e 38 anni di contributi (quota 100). Per i contributivi puri naturalmente la quota 100 resta un esercizio ipotetico: non si può aver raggiunto il requisito contributivo richiesto considerando che l'iscrizione non può essere datata prima del 1996.
Tornano le finestre
Occorre ricordare che sia per l'accesso alla pensione con la quota 100 che con la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne e 41 anni i precoci) il rateo pensionistico non decorrerà più subito ma dopo una finestra mobile trimestrale con la prima decorrenza, per chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2018, fissata per il 1° Aprile 2019 (se l'Inps riconoscerà la prestazione dopo tale data si avrà cioè diritto agli arretrati). Solo per i dipendenti pubblici coinvolti nella quota 100 la finestra mobile sarà di sei mesi dalla maturazione dei requisiti e la prima decorrenza, per chi ha i citati requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto legge, è fissata al 1° Agosto 2019. Per il settore scolastico viene comunque garantito il pensionamento al 1° settembre 2019. Nessuno slittamento è previsto con riferimento al conseguimento della pensione di vecchiaia.
Gli altri scivoli pensionistici
Oltre a questi canali restano in vigore gli scivoli pensionistici creati e/o rafforzati in questi ultimi anni. In particolare proseguono le agevolazioni per i lavori usuranti (uscita a 61 anni e 7 mesi unitamente ad un minimo di 35 anni di contributi e perfezionamento del quorum 97,6, senza applicazione del prossimo scatto alla ADV); l'ape volontario (cioè il prestito per i nati entro il luglio del 1956 con almeno 20 anni di contributi; la rita, la redita integrativa temporanea anticipata per chi sceglie di farsi pagare l'anticipo dal fondo di previdenza complementare.
A questi canali si aggiunge anche la proroga dell'opzione donna (per le lavoratrici con 58 anni (59 le autonome) unitamente a 35 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2018, e la proroga di un anno dell'ape sociale cioè l'uscita a 63 anni e 30/36 anni di contributi in particolari condizioni meritevoli di tutela (disoccupati, caregivers, invalidi almeno al 74%, addetti a mansioni gravose) rinnovato sino al 31 dicembre 2019.