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Riforma Pensioni, Poletti verso il no al ricalcolo dell'assegno con il sistema contributivo
Il costo dell'intervento, «dipende dalle priorità che decideremo perché questo Paese ha bisogno anche di altre risposte come la lotta alla povertà».
Kamsin Sulle pensioni il governo, per ora, si preoccupa di rassicurare i cittadini che non ci saranno nuovi stravolgimenti delle regole, mentre non ha ancora le idee chiare su cosa farà a settembre con la legge di Stabilità per introdurre quegli elementi di flessibilità in uscita, cioè la possibilità di andare in pensione prima, che tutti reclamano ma che rischiano di aprire la strada a forti aumenti della spesa pubblica.
La rassicurazione più forte arriva rispetto alle ipotesi di un ricalcolo delle pensioni in essere con il metodo contributivo ai fini di eventuali prelievi sulla parte dell'assegno in eccesso rispetto a quanto versato (proposta avanzata tra gli altri anche da Tito Boeri prima che diventasse presidente dell'Inps).
Ieri il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, è stato molto netto: il ricalcolo col contributivo, ha detto in tv a Di Martedì, «non è sensato, non è logico. Si tratterebbe di un sistema meccanico, non ragionevole, perché si interverrebbe anche sulle pensioni più basse». Rassicurante, nella stessa trasmissione, anche il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che sulle ipotesi che vorrebbero il calcolo di tutte le future pensioni integralmente col contributivo, ha detto: «I diritti acquisiti si preservano sempre. Si può immaginare una transizione da due (retributivo e contributivo, ndr) a un solo sistema nel lungo periodo, ma se la domanda è, state pensando a misure ora, la risposta è no perché ci sarà un impatto sulla finanza pubblica, e se interveniamo sulla previdenza dobbiamo farlo in un contesto di consenso». Dunque riprende quota l'idea di allargare le maglie sull'età minima per ritirarsi dal lavoro. Con una sostanziosa decurtazione all'assegno nel caso in cui il lavoratore scelga l'uscita anticipata.
Una maggiore flessibilità, conferma Poletti, rappresenta «un dato di libertà: se un cittadino può decidere tra uscire e non uscire potrà valutare, farsi i conti. Oggi non può decidere e questo è sbagliato perché dobbiamo anche far muovere il mercato del lavoro e far entrare i giovani». Quando si è scelto di alzare l'età pensionabile «sarebbe stato ragionevole» prevedere più flessibilità, «non è stato fatto e lo facciamo ora».
Infine Poletti: «La previdenza bisogna toccarla il meno possibile e solo se indispensabile perché è un elemento di sicurezza». Il ministro ha confermato l'intenzione di introdurre flessibilità in uscita, ma prima è necessario «un confronto con l'Europa»
seguifb
Zedde
Pensioni, i giornalisti in pensione possono continuare ad avere incarichi nelle Pa
I giornalisti in quiescenza possono continuare a collaborare con la pubblica amministrazione. Alle predette attività, infatti, non si applica il divieto imposto dall'articolo 6 del dl n. 90/2014 il quale è circoscritto ai soli incarichi di studio, consulenza e a quelli dirigenziali. Kamsin È quanto si legge nel testo della deliberazione n. 15/2015, con cui la Corte dei conti sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni pubbliche ha fatto chiarezza sulla portata normativa delle disposizioni introdotte al citato articolo 6, dove si prescrive che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Oggetto del casus belli è un contratto di attività giornalistica, consistente nella cura della comunicazione ed informazione istituzionale, stipulato nel dicembre dello scorso anno tra il Ministero dello sviluppo economico ed una giornalista in pensione. Analizzando lo stesso, il collegio della magistratura contabile ha preliminarmente rilevato che, per ascrivere o meno tale contratto nell'alveo del divieto normativo imposto, occorre individuarne la natura e che, in dettaglio, questo viene espressamente intestato quale «contratto di collaborazione ex art. 2 Cnnl giornalisti del 26 marzo 2009». A seguito delle osservazioni formulate in istruttoria, il Mise rilevava che l'incarico esaminato non ammette alcun vincolo di subordinazione, lo svolgimento di responsabilità gestionali né l'assegnazione di risorse umane o di capitoli di spesa dell'Amministrazione prevedendo esclusivamente lo svolgimento dell'attività giornalistica.
Sul punto, la Corte ha osservato che la norma limitatrice si esprime nel senso che il divieto si circoscrive ai soli «incarichi di studio» ed «incarichi di consulenza», oltre che agli «incarichi dirigenziali». Pertanto, un contratto di natura giornalistica non può rientrare nel divieto normativo sopra citato. La limitazione imposta dal legislatore, infatti, è da valutare come criterio di stretta interpretazione e, quindi, non è possibile estenderne gli effetti fondandosi su semplici analogie. In poche parole, il divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza è applicabile ai soli casi espressamente indicati all'articolo 6 del dl n. 90/2014
seguifb
Zedde
Rimborsi Pensioni, le pensioni piu' elevate rischiano di essere penalizzate
Le pensioni ricomprese tra i 2300 e i 2800 euro lordi al mese nel 2011 potrebbero avere un saldo negativo rispetto agli attuali importi liquidati.
Kamsin Il decreto legge sulla rivalutazione delle pensioni (Dl 65/2015) inizierà dalla Camera il percorso per la conversione in legge che dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il 20 luglio. Il provvedimento governativo, com'è noto, interviene sul comma 25 dell'articolo 24 del Decreto Legge 201/2011 introducendo, retroattivamente, un diverso sistema di indicizzazione degli assegni superiori a 3 volte il trattamento minimo inps e sino a 6 volte il minimo. La misura si è resa necessaria per rispondere alla sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 con la quale la Consulta ha dichiarato illegittimo il blocco totale dell'indicizzazione delle pensioni superiori a 3 volte il minimo inps nel biennio 2012-2013.
I pensionati interessati dalla misura sono coloro che avevano un assegno, a carico della previdenza obbligatoria, ricompreso tra i 1405 euro e i 2.810 euro lordi al 31 dicembre 2011 (con fascia di garanzia sino a 2.818 euro). Questi assegni infatti nel biennio 2012-2013 non hanno ottenuto alcuna rivalutazione e si sono trascinati una perdita nel corso degli anni.
Nello specifico il provvedimento riconosce per il biennio 2012-2013 una rivalutazione, sull'intero importo del trattamento, pari al 100% sugli assegni sino a 3 volte il minimo (confermando sostanzialmente la normativa in vigore); al 40% sino a 4 volte il trattamento minimo; al 20% sino a 5 volte il minimo e del 10% sino a 6 volte il minimo. Non è corrisposta alcuna rivalutazione per gli importi superiori a 6 volte il minimo. Nel biennio 2014-2015 la rivalutazione di tali trattamenti passa al 20% di quella riconosciuta nel biennio precedente per tutte le fasce sopra menzionate (cioè da 3 a 6 volte il minimo) e dal 1° gennaio 2016 la rivalutazione sale al 50% di quella riconosciuta nel biennio 2012-2013.
A partire dal 2014 e fino al 2016 questo sistema di calcolo, che andrà a sostituire il sistema introdotto dal governo Letta, ridurrà praticamente a zero l'indicizzazione in modo da contenere (per non dire annullare) l'aumento mensile dovuto alla perequazione 2012 e 2013. L'obiettivo del governo, infatti, è di garantire entro il 2016 il medesimo importo lordo di pensione erogato attualmente senza riconoscere un aumento strutturale (se non in misura minima) dell'assegno nel tempo (qui è possibile simulare gli effetti sugli assegni).
Questo obiettivo, se sostanzialmente viene centrato per gli assegni piu' bassi, rischia però di danneggiare i pensionati con trattamenti ricompresi tra 5 e 6 volte il minimo che potrebbero addirittura vedersi corrispondere, dopo il piccolo ristoro sul biennio 2012-2013, un importo minore rispetto a quanto erogato attualmente. Per questi pensionati sarebbe utile inserire, in sede di conversione in legge del provvedimento, una regola secondo la quale l'importo ricalcolato con le nuove regole non possa essere inferiore a quanto attualmente erogato. Dal 2017 la rivalutazione di tali trattamenti tornerà poi ancorata alle regole generali che potrebbero essere riviste anche in senso piu' favorevole.
Nel provvedimento ci sono anche altre misure sul sistema previdenziale. La data di pagamento di tutte le prestazioni previdenziali viene spostata al primo di ogni mese a partire dal 1° giugno; si sterilizzano gli effetti negativi dell'andamento quinquennale del Pil (il cd. tasso di capitalizzazione) sul montante contributivo; si rifinanzia di un miliardo il Fondo Sociale per l'Occupazione per garantire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2015 e i contratti di solidarietà.
Documenti: decreto legge 65/2015
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Riforma Pensioni, Poletti: andremo sino in fondo con la pensione flessibile
Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti: pronti a concedere maggiore flessibilità in uscita a partire dalla prossima legge di stabilità. Sono le aziende che, in primis, ci chiedono la staffetta generazionale.
Kamsin "In quattro mesi c'è stato un significativo incremento dei contratti a tempo indeterminato mentre si sono ridotte le tipologie di lavoro precario. Un fatto positivo perché la precarietà crea svantaggi non solo alle persone, ma a tutto il sistema economico". Lo afferma il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in un'intervista al Corriere della Sera.
"Premesso che i nuovi contratti a tempo indeterminato garantiscono tutte le tutele che i contratti precari non prevedono, sette punti sono già un grande passo in avanti - prosegue -. Credo che arrivare entro l'anno al 25% dei contratti a tempo indeterminato sarebbe un ottimo risultato. Significherebbe un contratto stabile ogni quattro attivati. Prima era uno su sei". Quanto al Jobs Act, "sono già attivi i nuovi ammortizzatori per chi perde il lavoro, che durano più a lungo e coprono più persone. Dopo i 4 decreti legislativi gia' approvati, il governo varerà entro i primi di giugno altri 4 decreti, completando così l'attuazione del Jobs act. Uno riguarderà l'Agenzia unica sulle ispezioni, perché non è possibile che un'azienda subisca, magari in momenti diversi, i controlli degli ispettori del ministero, di quelli dell'Inps e di quelli dell'Inail. Un altro decreto avrà come obiettivo l'universalizzazione degli ammortizzatori sociali. A regime vorremmo estendere i sostegni ai lavoratori delle imprese con almeno 5 dipendenti".
Sul tema delle pensioni, "la flessibilità in uscita è importante non solo per rimuovere alcuni elementi di rigidità del sistema previdenziale, ma anche per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, in questi ultimi anni oggettivamente limitato anche dall'allungamento dell'età pensionabile - sottolinea il ministro -. Sono le stesse aziende che ci richiedono questa sorta di staffetta generazionale. Quanto alle proposte ne parleremo a settembre con la legge di Stabilità, in base alle risorse disponibili".
Per Poletti "la lotta alla povertà è una priorità, perché con la crisi le diseguaglianze sono aumentate. Metteremo a disposizione tutte le risorse del ministero più i fondi dei piani europei per l'inclusione, ma so già che non basteranno. Su questo dovremo concentrare gli sforzi nella legge di Stabilità".
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Pensioni, esodati in piazza il 28 maggio per chiedere la settima salvaguardia
I Comitati degli esodati chiedono un rapido sblocco dell'approvazione della settima salvaguardia, un provvedimento che consentirebbe di estendere il vecchio regime previdenziale nei confronti di ulteriori migliaia di lavoratori bloccati dalla Riforma Fornero
Kamsin Scenderanno in piazza giovedì prossimo sotto la sede dell'Inps per chiedere una celere approvazione della settima salvaguardia, le due proposte di legge presentate lo scorso mese di Aprile dalla minoranza dem e dalla Lega Nord alla Camera per estendere le tutele offerte dalla legge 147/2014.
«Esclusi dalle 6 salvaguardie finora approvate - ricorda un comunicato diffuso dalla Rete - restano almeno 49.500 cittadini, come certificato dal Governo e comunicato dal Sottosegretario Bobba in Parlamento lo scorso ottobre in risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-03439 dell’On. Gnecchi».
I rappresentati dei Comitati intendono riportare al centro dell'attenzione del Governo il problema dei lavoratori esodati dopo la sentenza della Consulta sul blocco biennale dell'indicizzazione delle pensioni e della recente apertura del Governo verso l'introduzione delle pensioni flessibili e del reddito minimo per gli ultra 55enni. Tali provvedimenti, per quanto urgenti, non devono pregiudicare l'iter legislativo delle salvaguardie per chiudere i "danni" determinati dalla legge Fornero del Dicembre 2011 nei confronti di quei lavoratori che, all'epoca, avevano già siglato accordi che prevedevano la cessazione del rapporto entro pochi anni.
«Stante il blocco dei lavori inerenti le due proposte di legge per una settima salvaguardia depositate in Commissione Lavoro della Camera - ricordano -, la cui “calendarizzazione” è impedita dall’irragionevole ritardo dell’INPS nelle verifiche tecniche atte a quantificare e rendicontare i risparmi certi realizzati nei sei provvedimenti finora attuati e che per legge devono essere adoperati per nuovi interventi di salvaguardia, la Rete dei Comitati ha deciso di indire una nuova manifestazione per giovedì 28 maggio, che inizierà il mattino davanti alla sede dell’INPS e proseguirà nel pomeriggio davanti ad altre sedi istituzionali e di quotidiani nazionali».
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Statali, ok ai permessi di malattia ad ore per visite mediche specialistiche
Il Ministero della Funzione Pubblica apre la via ai «permessi di malattia ad ore», da utilizzare per visite mediche, terapie, cure specialistiche, esami diagnostici.
Kamsin Via libera ai permessi di malattia ad ore. Lo precisa ufficialmente la nota 7457/2015 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica accoglie la recente sentenza del Tar del Lazio (n. 5714 del 17 aprile scorso). In attesa che la materia venga disciplinata con atti contrattuali, precisa Palazzo Vidoni, i dipendenti pubblici che dovranno assentarsi per visite mediche specialistiche (se tali visite non sono immediatamente riconducibili ad uno stato di malattia) potranno fruire di speciali permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dal contratto nazionale ai sensi del comma 5-ter dell’art. 55-septies del Dlgs 165/01 introdotto dall’art. 16 c. 9 della legge n. 111 del 15 luglio 2011.
La materia, prima della sentenza, del Tar era regolata dalla Circolare 2/2014 della Funzione Pubblica nella quale si precisava che i pubblici dipendenti, anche per effettuare un semplice prelievo o una radiografia prescritti dal medico, dovevano utilizzare i permessi straordinari per motivi personali (massimo 3 giorni l'anno) oppure i giorni di ferie, venendo così compromesse sia la finalità di queste tipiche assenze sia la loro effettiva durata come stabilita dal contratto collettivo di lavoro.
Il Tar ha però annullato la circolare. Viene ora riconosciuto il pieno diritto del dipendente ad essere considerato regolarmente in malattia anche non per una intera giornata di lavoro. Dal momento che i contratti collettivi non possono essere modificati unilateralmente da semplici circolari, è in corso una trattativa sindacale con l'Aran, l'agenzia contrattuale per il settore pubblico, per inserire i nuovi permessi di malattia ad ore, stabilendone modalità e quantità, all'interno di un "pacchetto sociale", che comprenda anche le assenze di malattia collegate a terapie salvavita.
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Tasi 2015, ecco le regole per gli immobili in comodato
Occhio alle delibere comunali. I sindaci possono aver previsto un trattamento di favore agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado.
Kamsin Anche quest'anno le regole per il calcolo delle imposte sugli immobili concessi in comodato risulta particolarmente complesso e richiede di prendere nota delle delibere del proprio Comune. Il decreto legge 47/2014 prevede infatti che i Comuni, con propria delibera, possano equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'assimiliazione, in tal caso, a seconda di quanto stabilito dal Comune opera: 1) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; 2) senza alcun limite di rendita nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applica l'aliquota della Tasi deliberata dal Comune e le eventuali detrazioni previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applicherà l'aliquota Tasi prevista dal Comune per le abitazioni diverse da quelle principali. E sempre su tale quota "in eccedenza" il proprietario dovrà anche pagarci l'Imu.
Il Comune però, come visto, potrebbe aver deciso di assimilare l'abitazione a quella principale solo se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui. In questo caso, sull'intero valore non è dovuta l'Imu ma solo la Tasi e il tributo si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.
A pagare il tributo sarà poi di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.
Se, invece, il comune non ha deciso per l'assimilazione alla prima casa, l'immobile sarà trattato alla stregua di una normale seconda abitazione e pertanto si applicherà la Tasi ad aliquota ordinaria (con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Sull'immobile, il proprietario, dovrà anche versare l'Imu. Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi.
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Pensioni, dal 1° giugno tutte le prestazioni saranno pagate il primo del mese
L'Inps conferma che dal primo giugno tutti i trattamenti pensionistici erogati dall'istituto saranno pagati il primo giorno bancabile di ciascun mese.
Kamsin Dal 1° giugno tutti i pensionati vedranno spostarsi al primo giorno di ciascun mese la data di liquidazione delle prestazioni previdenziali. Lo comunica ufficialmente l'Inps con il messaggio 3519/2015 con il quale l'istituto coordina le novità introdotte di recente dal decreto legge 65/2015.
L’articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ha stabilito, infatti, che “a decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese".
L'isituto precisa pertanto che a decorrere dalla mensilità di giugno 2015, viene unificata al primo giorno del mese la data di pagamento per tutte le gestioni dell’Istituto, anticipando i pagamenti anche dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti che erano effettuati il 10 del mese, e delle gestioni pubbliche che erano effettuati il 16 del mese. La novità, quindi, interesserà anche i titolari delle prestazioni pagate in via "inframensile" che vedranno, nei fatti, allineata la data di pagamento del rateo a quella vigente nelle gestioni Inps dei lavoratori dipendenti. L'effetto armonizzazione è di non poco conto.
A partire dal 1° luglio, poi, i titolari di piu' trattamenti pensionistici facenti carico a gestioni private, gestioni pubbliche e gestioni spettacolo e sport riceveranno un pagamento unico, sempre al primo di ogni mese, comprendente tutti i trattamenti corrisposti dall'Inps. Ad esempio, quindi, una pensione diretta a carico della gestione Inps sarà pagata assieme ad eventuali ulteriori trattamenti erogati dall'Inps ad altro titolo nei confronti dello stesso beneficiario da altre gestioni (es. pensione di reversibilità).
Nel caso in cui il giorno 1 cada in giorno festivo o non bancabile, il pagamento viene posticipato al primo giorno bancabile successivo. Il pagamento al giorno 1° sarà effettuato sia per le pensioni in pagamento in Italia che per le pensioni in pagamento all’estero, ferma restando la cadenza bimestrale con pagamento posticipato per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti corrisposte a beneficiari residenti all’estero. Per le pensioni in pagamento all’estero è stata parificata la sola data di pagamento, in attesa di completare a breve l’unificazione del processo di pagamento delle pensioni estere delle gestioni pubbliche, dello spettacolo e degli sportivi.
Documenti: Messaggio inps 3519/2015
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Riforma Pensioni, Damiano: pronti a convergenza su uscite flessibili a 62 anni
"Ora speriamo di passare ai fatti. Anche perche’ lo stesso Premier Renzi ha ammesso la necessita’ di correggere la legge Monti introducendo un criterio di flessibilita’ nel sistema previdenziale".
Kamsin La mia proposta di legge, che Salvini vuole sostenere, che consentirebbe ai lavoratori di andare in pensione a partire dai 62 anni, con 35 di contributi e con l’8% massimo di penalizzazione, e’ attualmente all’esame della Commissione lavoro della Camera.” Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione lavoro alla Camera Cesare Damiano.”
“Il 3 giugno prossimo – prosegue – avremo in audizione il ministro Poletti e successivamente il Presidente dell’Inps Boeri e le parti sociali. Se si registrasse una convergenza sull’obiettivo sarebbe piu’ facile trovare nella legge di Stabilita’ la soluzione, coperture finanziarie comprese. Dalle dichiarazioni di Salvini speriamo di passare ai fatti, anche perche’ lo stesso Premier Renzi ha ammesso la necessita’ di correggere la legge Monti introducendo un criterio di flessibilita’ nel sistema previdenziale. Noi siamo pronti” ha concluso Damiano.
Il provvedimento promosso da Damiano-Baretta consentirebbe l'accesso alla pensione, per i lavoratori dipendenti, autonomi e del pubblico impiego, al perfezionamento di un'età pari a 62 anni in presenza di almeno 35 anni di contributi con un taglio dell'assegno di circa l'8%. E' prevista anche un'uscita anticipata a 41 anni di contributi e senza decurtazioni, una norma che dovrebbe aiutare il pensionamento dei cd. lavoratori precoci (cioè coloro che hanno iniziato a lavorare in età molto giovani). Tra le altre misure che potrebbero entrare nel provvedimento c'è un aumento piu' graduale dell'età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici (con l'attenuazione dello "scalone fornero"), una revisione delle norme relative all'adeguamento della stima di vita, una piu' agevole "riunificazione" dei contributi sparsi in diverse gestioni previdenziali.
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Esodati cooperative, i requisiti per ottenere l'assegno straordinario di sostegno al reddito
L'Inps riepiloga la normativa per l'accesso alle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Kamsin Continua l'adeguamento dei regolamenti dei fondi di solidarietà di settore alla legge Fornero del 2012 (legge 92/2012). L'Inps con la Circolare 104/2015 riepiloga le prestazioni e le modalità di accesso alle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo come individuate nel Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 a sua volta adottato in base all'articolo 3 della legge 92/2012.
Sostanzialmente l'Inps conferma che i lavoratori del personale del credito cooperativo possono fruire di specifiche prestazioni di sostegno al reddito finanziate dalle aziende al verificarsi di particolari eventi che pregiudicano il normale svolgimento del rapporto di lavoro. Nello specifico il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo all'erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno straordinario di sostegno al reddito.
L'assegno ordinario spetta: 1) per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione; 2) per il finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti da accordi collettivi di categoria; 3) per il finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984.
il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario.
Il Fondo riconosce poi l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, per quei lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo e al versamento della relativa contribuzione correlata, dovuta dai datori di lavoro, alla competente gestione previdenziale, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010. Destinatario delle prestazioni straordinarie - ricorda l'Inps - è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la contribuzione correlata.
In via emergenziale, il Fondo riconosce, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso all'assegno straordinario: 1) il finanziamento per la durata massima di 24 mesi di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente; 2) il finanziamento per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale .
Documenti: Circolare Inps 104/2015
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