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Appartengo alla categoria degli esodati con accordi individuali e sono stato rioccupato temporaneamente dopo la cessazione dell'attività lavorativa (il 31 Maggio 2011). Posso fare parte del nuovo contingente di cui al terzo decreto? E' stato pubblicato in Gazzetta il terzo decreto salvaguardati? Come mi dovrò muovere? Mario Spera da Foligno

Il terzo decreto salvaguardati non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sulla base della bozza del decreto il lettore dovrà presentare istanza di accesso alla DTL entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto. Quanto al quesito si ritiene che potrà farne parte a condizione che il reddito derivante dalle attività lavorative in questione - per il periodo successivo al 30 giugno 2012 - non abbia superato i 7.500 euro. 

Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 (legge di stabilità) ha esteso la salvaguardia:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.


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Sono un ex dipendente della Telecom posto in mobilità ordinaria per 4 anni, fino al 31/12/2014. Sono nato il 9 / 10 / 1953 ed ho lasciato il servizio in data 31/12/2010. Dai calcoli fatti dall'azienda e dal sindacato avrei maturato il coefficiente 97 ad ottobre 2014 , e quindi la pensione di anzianità. Sono andato via a seguito In adempimento degli Accordi sindacali del 19 settembre 2008, viene collocato in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 a partire dal 31/12/2010 con lettera del 14/10/2010 . Ricevetti la lettera INPS di potenziale beneficiario , e recatomi all'INPS il funzionario competente mi confermo' questi dati. Ora usando il vs. calcolatore viene fuori che non rientro nei salvaguardati. Credo che dipenda dal fatto che il sistema mi calcola 3 mesi in più. Che cosa devo fare??? Guido da Pellezzano

L'intuizione del lettore è corretta. Il messaggio Inps numero 20600 del 13 Dicembre 2013 ha precisato che l'adeguamento alla stima di vita Istat (3 mesi a partire dal 2013) si applica anche ai salvaguardati con la conseguenza che - nel caso di specie - il diritto alla pensione viene perfezionato oltre la scadenza dell'indennità di mobilità.

Tuttavia l'inps ha precisato - nel messaggio numero 13343 del 13 Agosto 2012 (punto 2.1) - che "va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria. Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia. Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012."

Si ritiene pertanto che il lettore possa beneficiare di tale disposizione ed entrare all'interno della salvaguardia una volta che l'Inps adotterà gli "specifici interventi".


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Sono la figlia di una (in teoria a questo punto) salvaguardata. Mia madre è nata il 18.01.1953. E' entrata in mobilità nell'agosto 2010 e ha maturato i requisiti di maturazione della pensione (vecchiaia 60 anni, maturati nel gennaio 2013 e decorrenza in teoria dal maggio 2014, tenuto conto dei 3 mesi di aspettativa di vita aggiunti di recente) entro il periodo di fruizione della mobilità, ancora in corso, e che scade ad agosto 2013. Ha ricevuto in effetti le 2 lettere cosiddette dei 65000 dell'agosto 2012 (in cui le si diceva che sarebbe stata una probabile salvaguardata) e anche quella tanto agoniata del febbraio 2013 (che la Fornero aveva annunciato come definitiva della certezza de diritto alla pensione per 65000 persone) in cui l'Inps la avvisa che ella (cito le testuali parole della lettera) "rientra nella categoria dei beneficiari della salvaguardia come lavoratrice collocata in mobilità per accordi sindacali stipulati prima del 4.12.2011 e con cessata attività lavorativa entro il 4.12.2011 e che perfeziona i requisiti entro il periodo di fruizione della mobiità". Preciso anche che l 'oggetto della missiva nella cassetta postale telematica dell'INps classifica questa comunicazione come "diritto a pensione da mobilità". La lettera continua avvisando che ciò che resta da fare è solo attendere che loro comunichino la data effettiva di decorrenza della pensione, con successiva comunicazione. Ieri invece ricevo una mail allarmante dal patronato che mi chiede via mail se mia madre abbia ricevuto la terza lettera con indicata la decorrenza, altrimenti è meglio, dicono loro, fare al più presto ed entro il 21.05.2013 una domanda alla DTL). Io ho risposto che non pensavamo fosse necessario, pensando, che lei non è tra i 55000 ma già tra i cosiddetti 65000 avendo ella ricevuto una lettera che le conferma il rientro nella categoria dei beneficiari. A questo punto ho reinviato  copia della lettera di febbraio 2013 nella quale l'Inps parla per mia madre di diritto alla pensione già certo (in teoria pensavo). L'impiegata mi scrive che si scusa e che ho ragione, che aveva perso la mia mail di febbraio con questa lettera e che mia madre è senz'altro salvaguardata e di non preoccuparmi più. ANdremo a fare domanda di pensione 3 mesi prima della decorrenza, e cioè nel gennaio 2014, dice questa. E che, soprattutto, non serve assolutamente fare nessuna domanda entro il 21 maggio 2013.

Scrivo perchè non mi fido assolutamente di questa risposta. I quesiti sono i seguenti: 1) la lettera che mia madre ha ricevuto a febbraio è certificativa del diritto o no alla pensione con i criteri previgenti?;  2) E' vero che è inutile per mia madre presentare istanza alla DTL entro il 21 maggio 2013 perchè lei non è stata scartata tra i 65000 ma la lettera di febbraio la salvaguarda già? Mia madre ricordo rientra nella categoria A del decreto salvaItalia (mobilità ordinaria automatica). 3) Comunque sia, perchè nella parte finale del messaggio ultimo dell'Inps 6645 del 22.04.2013 è scritto che tutti devono presentare la domanda alla DTL? 4) Infine, mi permetto di chiedere anche questa ultima cosa: l''assegno di mobilità per mia madre, finisce di essere erogato ad agosto di quest'anno. Poi ella rimarrà per vari mesi (se la pensione gliela danno appunto a maggio 2014, come speravo, ma come ora non sono più certa del tutto). Può ella presentare una domanda di prolungamento?  

Si condivide il ragionamento e si rassicura. In particolare si ritiene che la ricezione della seconda lettera di salvaguardia sia sufficiente a certificare l'inclusione all'interno della graduatoria dei soggetti salvaguardati.

La signora ha effettivamente maturato il diritto alla pensione di vecchiaia con la vecchia disciplina nel mese di Aprile (con il perfezionamento di 60 anni e 3 mesi di età) entro la fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria. Pertanto rientra tra i lavoratori salvaguardati del 1° gruppo (cd. 65mila ex articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 e art 2, comma 1, lett. a) del Dm del 1° Giugno 2012). Per effetto dell'applicazione delle finestre mobili la prestazione pensionistica decorrerà dal 1° maggio 2014.

Per i lavoratori in oggetto (mobilità ordinaria) il citato Dm nonché il messaggio inps numero 13343 del 13 Agosto 2012 non hanno richiesto la presentazione dell'istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Né tantomeno il messaggio inps 6645 ha imposto tale onere. Il messaggio regola esclusivamente la posizione dei lavoratori cessati dal servizio per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo di cui all'articolo 6 comma 2-ter del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 che siano rimasti esclusi dalla salvaguardia (dei 65mila) "per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 -ma comunque entro il 6 gennaio 2015 - o per eventuale incapienza, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte". Ebbene questi lavoratori sono stati sollevati dalla presentazione di nuova istanza alla DTL (entro il 21 Maggio 2013).

Ciò detto la ricezione della terza (ed ultima) lettera con l'indicazione della data di decorrenza della prestazione pensionistica è legato ai tempi dell'Inps.

Quanto all'ultimo quesito si ricorda che l'art. 12 co. 5 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – come attuato (fino ad oggi solo parzialmente) dai Dm 63655 del 5 Gennaio 2012, dal messaggio inps numero 1648 del 30 Gennaio 2012 e dal Dm 68225 del 2 Ottobre 2012 – consente, tra l'altro, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 di ottenere il prolungamento del sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre di decorrenza a condizione che:

  • La data di licenziamento del lavoratore sia successiva al 30 ottobre 2008;
  • perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;
  • presentazione della domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010.

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Salve sono nato il 21/03/1953 e sono un esodato Enel-Wind in data 30/12/2009.Con accordo individuale regolarmente registrato. Al momento dell'accordo ho 36 anni e 3 mesi di anzianità. Con le vecchie regole avrei maturato il diritto alla pensione con quota 97 e cioè marzo 2014. Dalla DTL di Napoli ho avuto l'accoglimento della istanza e nel sito Inps, dove sono, registrato risulta che sono un probabile salvaguardato come contribuitore volontario avendo versato anche una rata nei termini stabiliti. Ora vorrei sapere se rientro nei 10130 ulteriori salvaguardati? sul vostro calcolatore inserendo i dati mi da esito negativo. Giancarlo da Catanzaro

Si ricorda che per i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo l'articolo 1, comma 231, lettera c) della legge 228/2012 richiede - tra le varie condizioni - che la decorrenza del trattamento pensionistico si verifichi entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (cioè entro il 6 Gennaio 2015). Nel caso del lettore questa condizione non sembra possa essere rispettata. La maturazione del diritto a pensione si perfeziona infatti nel marzo 2014 (senza peraltro considerare la stima di vita) con decorrenza prevista dunque dal mese di Aprile 2015.


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Sono un lavoratore esodato cd. quarantista. Sono nato nel 1956 sono in mobilità ordinaria dal Gennaio 2011 e ho raggiunto i 40 anni di contributi nel Gennaio 2013. Ho ricevuto la lettera di salvaguardato dall'inps ma scopro che a seguito dell'intervento della legge 111/2011 la mia decorrenza si è spostata dal Febbraio 2014 ad Aprile 2014 (+ 2 mesi di slittamento) . Ho letto da qualche parte che alcuni lavoratori possono evitare questo slittamento. Al patronato non sanno nulla. C'è qualcosa di vero o mi sono sbagliato? Gennaro da Torino

La risposta è positiva. Il comma 22 quater dell'articolo 18 della legge 111/2011 (ripreso anche dal recente messaggio Inps numero 20600/2012) ha previsto una deroga rispetto al posticipo delle decorrenze introdotte con la legge 111/2011 (detto posticipo ha riguardato i soli lavoratori che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con i 40 anni di contributi), limitata a 5000 lavoratori ancorché maturino il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 2012. Si tratta di lavoratori che debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:
- collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturino i requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità,
- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011,
- titolari alla data del 17 luglio 2011 di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.
È l'INPS che provvede al monitoraggio delle domande di pensione presentate dai lavoratori che intendono avvalersi della deroga e che devono averlo esplicitamente chiesto nella domanda. L'individuazione dei 5 mila beneficiari viene effettuata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.


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Ho letto la risposta su Business Vox sul chiarimento richiesto al messaggio INPS 6645 del 22.4.2013 dove precisa che "Le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge 214 del 2011 devono permanere fino alla decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario della c.d. finestra mobile". In termini pratici, poichè maturo i requisiti per il diritto alla pensione (legge 135 del 7.8.2012) il 7 novembre 2016 (61 anni + 7 mesi) con 39 anni di contributi, stando in mobilità che termina il 25 dicembre 2016) la mia pensione decorrerà dal 1.12.2017, è così? Maurizio da Napoli

Si ritiene che i calcoli del lettore siano corretti. Maturando il diritto a pensione nel Novembre 2016 - entro il termine dell'indennità di mobilità - la pensione decorrerà dal 1° Dicembre 2017 per effetto dell'applicazione delle finestre mobili.  


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