Esodati, le finestre mobili fanno slittare la decorrenza della pensione
Venerdì, 26 Aprile 2013ho compiuto 40 anni di contributi ad aprile.2013 sono stato messo in mobilita ordinaria per 4 anni perche abito in calabria ex legge 223/91 dal 5/08/2010 al 5/8/2014, vorrei sapere il periodo in cui andro in pensione. Mario da Cosenza
Il lettore raggiunge i 40 anni di contribuzione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria ed è pertanto un potenziale salvaguardato ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011. La pensione decorrerà dal 1° Agosto 2014 per effetto dell'applicazione delle finestre mobili.
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Esodati, prosecutori volontari in salvo se la finestra si apre entro il 6 Gennaio 2015
Venerdì, 26 Aprile 2013Sono nato nel febbraio del 1952; ho iniziato a lavorare nel settembre del 1974; il 30 giugno 2008 ho chiuso il rapporto di lavoro dipendente con un'anzianità di 35 anni. Ho versato un anno di contributi volontari per raggiungere quota 96, che ai compimento dei 60anni mi avrebbe permesso di percepire la pensione nel marzo 2013. Vorrei sapere se la mia posizione rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 24, comma 15-bis, lettera a) della legge 21412011, in base alla quale un dipendente del settore privato può andare in pensione «al compimento dei 64° anno di età». In caso affermativo, con quale criterio viene effettuato il calcolo. Francesco Da Firenze
La risposta è negativa perchè, secondo quanto previsto dall'Inps con la circolare 35 del 14 marzo 2012, l'accesso al pensionamento al compimento del 64esimo anno di età è ulteriormente subordinato alla condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D1201/2011 (28 dicembre 2011), i lavoratori svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato. L'accesso al pensionamento di vecchiaia dovrebbe avvenire nel 2018. L'incertezza è legata agli adeguamenti legati alla speranza di vita, che saranno applicati nel triennio 2016/2018. Il calcolo della pensione, a legislazione invariata, avverrà con il sistema di calcolo retributivo (poiché al 31 dicembre 1995 il lettore può vantare oltre 18 anni di contributi) per le anzianità contributive riferite entro il 2011.
L'eventuale quota contributiva si applicherà solo se saranno presenti retribuzioni e contribuzioni decorrenti dal 1° gennaio 2012. Tuttavia il lettore può verificare la possibilità di rientrare tra i salvaguardati della riforma Monti-Fornero in qualità di autorizzato alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 a condizione di non essersi rioccupato dopo l'autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e con decorrenza massima della pensione entro il 6 gennaio 2015 (messaggio Inps 4678/2013).
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Esodati, l'istanza di accesso alla DTL non va ripresentata
Venerdì, 26 Aprile 2013Sono tra i potenziali beneficiari di cui al vecchio decreto 65mila nella categoria cessati dal servizio (sono un esodato enel cessato con accordo individuale). Ancora oggi non ho avuto alcuna notizia sul mio destino e sono praticamente disperato. Vorrei sapere se devo ripresentare la domanda di accesso alla DTL come mi dicono alcuni per rientrare nel 2° decreto dei 55mila. E' possibile avere un supporto normativo sul punto? Francesco da Monza
In supporto del lettore l'Inps ha pubblicato il messaggio numero 6645 del 22 Aprile 2013 il quale ha dispensato i lavoratori che avevano già fatto istanza alla DTL in forza del primo decreto (65mila) dal ripresentarla.
"I lavoratori in argomento, le cui domande di accesso al beneficio (salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 -ma comunque entro il 6 gennaio 2015 - o per eventuale incapienza, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non dovranno presentare una nuova istanza alle Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro per l’accesso al beneficio di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.
Le posizioni interessate, pertanto, andranno riesaminate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia dei 55.000 sulla base dell’originario provvedimento di accoglimento emesso dalle competenti Commissioni ministeriali nell’ambito della salvaguardia dei 65.000, sempreché alla data della verifica sussistano le condizioni di legge per l’accesso alla salvaguardia dei 55.000.
Ad eccezione dei soggetti sopra menzionati, rimane fermo che per accedere alla salvaguardia dei 55.000 devono presentare istanza entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla Direzione territoriale del lavoro ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55.000."
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Esodati, il vincolo della non rioccupazione deve permanere sino alla decorrenza della pensione
Giovedì, 25 Aprile 2013Ho letto quest'oggi il messaggio INPS 6645 del 22.04.2013 ed al secondo capoverso del punto 1 il documento dichiara quanto segue"Le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. finestra mobile." Se non ho frainteso vuole dire che oltre a raggiungere i requisiti per la pensione, la mobilità dovrà coprire anche il periodo della finestra mobile più l'aspettativa di vita? Danilo
La risposta è negativa. Il messaggio citato non ha modificato le condizioni di accesso rispetto a quanto precisato nei messaggi 13343 del 13 Agosto 2012 e 4678 del 18 Marzo 2013 (65mila e 55 mila). Il recente intervento dell'Inps indica che le condizioni di accesso debbano permanere sino al momento della decorrenza della prestazione pensionistica. La precisazione è rivolta in particolare per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per questi soggetti viene precisato per l'appunto che la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.
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Lavoratori precoci, penalizzazione congelata sino al 31 Dicembre 2017
Lunedì, 22 Aprile 2013Sono un lavoratore precoce dipendente del settore privato nato nel 1960 con circa 37 anni di contributi nel marzo di quest'anno. Secondo i miei calcoli non potrò beneficiare dell'emendamento precoci in quanto raggiungo i 42 anni e 6 mesi di contributi utili per la pensione anticipata dopo il 31 Dicembre 2017. E' corretto il mio calcolo? Franco da Firenze
La risposta è positiva. Dai dati forniti il requisito utile per il trattamento viene infatti perfezionato nel 2019 (anche se non è possibile essere precisi in quanto non si conoscono con esattezza i futuri adeguamenti alla stima di vita istat) . Per quanto riguarda le penalizzazioni si fa presente che l'articolo 24, comma 10 del decreto legge 201/2011 convertito con legge 214/2011, prevede che sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; la percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per gni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso di specie la penalizzazione ammonterebbe a circa il 4 %.
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Esodati, chi sono i potenziali beneficiari del terzo decreto
Lunedì, 22 Aprile 2013Sono un esodato enel nel febbraio 2011 che ha avuto la sfortuna o la fortuna di essere stato reimpiegato in attività lavorative - a tempo determinato - dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro. Dovevo percepire la pensione nel marzo del 2013 in quanto avevo raggiunto i requisiti - la vecchia quota 96 - nel febbraio 2012. Sono stato escluso da tutte le salvaguardie con enorme frustrazione e disperazione in quanto per i cessati dal servizio con un accordo individuale era necessario non essere stato reimpiegato. Volevo sapere se - come mi pare di capire - ho qualche speranza dall'approvazione del terzo decreto esodati approvato con la legge di stabilità. Giorgio da Firenze
Si ricorda che l'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 (legge di stabilità) ha esteso la salvaguardia:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Dai dati forniti dal lettore - qualora i redditi percepiti successivamente al 30 Giugno 2012 non siano superiori a 7.500 euro - si ravvisano dunque gli estremi per essere potenzialmente incluso tra questo nuovo gruppo di salvaguardati (lettera c).
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