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40 anni di contributi fatti a settembre del 2012(gli ultimi 25 v v con domanda fatta nel 2011 ma iniziato pagamenti a settembre del 2012 perche 'prima percepivo la mobilita') secondo il patronato cgil di torino (forse) dovrei essere salvaguardato come 40ista( legge sacconi 40+1 anno di attesa)dal conteggio che hanno fatto dovrei andare a novembre del 2013. Chiedo : posso considerami salvaguardato.devo aspettare la data che mi hanno detto. Giuseppe Carito da Torino

Si confermano i calcoli del patronato. L'articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 228/2012 tutela i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 gennaio 2015). Si attendono ora i provvedimenti attuativi di questa salvaguardia.

Si ricorda che il terzo decreto - in attesa della pubblicazione in GU - tutela potenzialmente:

1) 2560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga aseguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili altrattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

2) 1590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011 ancorche' abbiano svolto,successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

3) 5130 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

4) 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Criteri di assegnazione

Nell’esaminare le domande, l’Inps terrà conto di determinati criteri di precedenza.

  • Per i lavoratori in mobilità: cessazione del rapporto di lavoro.
  • Per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria: cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.
  • Per i lavoratori cessati in base ad accordi collettivi o individuali, data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Prossimi Passi

    Si attende la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale in cui saranno indicate le modalità per avvalersi della salvaguardia in esame.


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Esodati, i dubbi sul terzo decreto

Martedì, 30 Aprile 2013

Faccio riferimento alla legge 228/2012, commi da 231 a 235, che ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei (io appartengo al caso "d" sotto riportato): d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 gennaio 2015). La mia domanda è la seguente: dal momento che nel 2011 non era stato caldeggiato l’ottenimento dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro la data del 04/12/11, cosa succede se la richiesta di prosecuzione volontaria sia stata da me inoltrata in data susseguente al 04/12/11? Serena da Milano

Si condividono le preoccupazioni della lettrice. L'articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 228/2012 prescrive effettivamente che i lavoratori in questione devono essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione alla data del 4 Dicembre 2011 al fine di risultare nella salvaguardia. Si ricorda tuttavia che la disposizione in esame dovrà essere interpretata dall'Inps con apposito messaggio nelle prossime settimane.


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sono un ex-dipendente ENEL nato nel Gennaio 1954, con accordo individuale ho cessato l'attività  lavorativa il 31.12.2010, nel marzo 2014 maturerò i requisiti (40 anni di contributi, piu' i mesi di "finestra"). Da Gennaio 2011 ho iniziato a versare i contributi volontari INPS. Nel settembre 2011 ho svolto attività  di vendemmia per un totale di 75 euro (sic!) in modalità voucher: per tale ragione mi è stata negata la possibilità  di essere "salvaguardato" dai 65.000 prima, e dai 55.000 poi, a causa di aver svolto "attività  lavorativa" come specificato dal Decreto. Vi chiedo la cortesia di farmi un pò di chiarezza, in particolare vi chiedo se secondo voi potrei rientrare nei 10.130 nuovi salvaguardati, in ragione della nuova clausola "attività  lavorativa fino a 7500 euro", anche se io l'ho svolta prima del termine ivi esplicitato (nel settembre 2011 per l'appunto). Qual'è il modulo adeguato per fare la domanda nella mia particolare situazione?

Il dubbio del lettore dovrebbe risolversi in senso positivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (attesa nelle prossime settimane) del decreto attuativo della terza salvaguardia . Nell'ultimo schema di decreto la salvaguardia verrebbe estesa ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 Gennaio 2015

Il paletto della necessità di non aver rilavorato prima del 4 Dicembre 2011, comparso in un primo schema di decreto agli inizi di Aprile, sarebbe stato dunque superato.


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Sono un esodato dei credito. Ho aderito il 1 settembre 2011 a un esodo incentivato. Per accedere alle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà di settore sono cessato dal servizio il 31 gennaio 2013, con accesso al fondo dal 1 ° febbraio 2013 e permanenza nel medesimo fino al raggiungimento della finestra pensionistica, in base alla normativa pre-Fornero (sistema delle quote), in data 1 ° gennaio 2018. Per rientrare tra i "salvaguardati", è sufficiente la domanda di assegno straordinario, già presentata all'Inps a dicembre 2012, per il tramite della banca, oppure devo presentare una ulteriore domanda alla direzione territoriale del Lavoro entro il 21 maggio 2013, come previsto dal Dm dell'8 ottobre 2012 (attivazione dell'articolo 22, comma 1, del Dl 95 del 6 luglio 2012) per i cosiddetti "cessati"?

La risposta è negativa. L'adempimento relativo alla presentazione della domanda alla direzione territoriale del Lavoro non è un adempimento da rispettare per i lavoratori con assegno a carico dei fondi di solidarie­tà. Infatti, il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, pubbli­cato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 21 gennaio, non prevede alcuna formalità in tal senso nè tantomeno tale onere è stato previsto nel messaggio inps 4678 del 18 Marzo 2013.  Si ricorda che i titolari di assegno straordi­nario da data successiva al 4 dicembre 2011, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, rimarranno a carico del Fondo fino al compi­mento del 62esimo anno di età.


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Sono in mobilita dal 14 gennaio 2012 dopo un anno di cassaintegrazione. Ho maturato i 40anni di contributi ad aprile 2012 avrei perciò la finestra a maggio 2013. Devo fare istanza alla DTL oppure devo aspettare la comunicazione da parte dell INPS ? preciso che la mobilita' terminera a gennaio 2015 in quale salvaguardia rientrerei? preciso che e stato effettuato un accordo governativo per la cassaintegrazione con un documento del ministero delle politiche sociali en non so per la mobilita perche non riesco a capire la differenza in quanto la mobilita e stata firmata in regione lombardia per 600 persone la ringrazio anticipatamente. Franca Da Mantova

Se gli accordi di mobilità sono stati stipulati presso la sede di governo la lettrice può rientrare nella seconda salvaguardia (cd. dei 55mila ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e del decreto interministeriale dell'8 Ottobre 2012). Per i lavoratori in mobilità ordinaria di questo gruppo il messaggio inps numero 4678 del 18 Marzo 2013 non richiede la presentazione dell'istanza di accesso alla DTL.

In caso l'accordo di mobilità sia stato firmato al di fuori della sede di governo rientra potenzialmente nella terza salvaguardia (10.3010) - articolo 1, comma 231, lettera a) legge 228/2012. Al momento attuale - non essendo stato pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo - non sappiamo se sarà tenuta a presentare l'istanza di accesso alla DTL. 


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sono un esodato nato il 6 ottobre del 1957 dal settembre 1972 ho iniziato la mia vita lavorativa che si è conclusa il 1 gennaio 2008 con un accordo aziendale di incentivo all'esodo a causa della mancanza di lavoro nel settore trasformazione plastica. Ho avuto anche un supplemento rispetto alla mia liquidazione per poter arrivare al compimento dei 40 anni di contributi e pagarmi i contributi volontari. Il 3 gennaio 2011 ho ricevuto dall'inps l'autorizazione al versamento dei contributi volontari e questo ho fatto fino a giugno 2011. Poi mi è capitato un lavoro ed io (scioccamente ma onestamente) l'ho accettato e sono stato assunto con contratto a tempo indeterminato (così l'impresa non sborsava un euro di contributi); il lavoro però è finito a luglio 2012 (adesso sono disoccupato e riscuoto l'indennità di disoccupazione) ora vorrei sapere visto che a novembre 2012 ho maturato i 40 anni di contribuzione e che sono stato ammesso al pagamento dei contributi volontari e sono stato esodato con un accordo tra azienda e sindacato (sono stato assistito dal sindacato cisl) ho diritto a rientrare nell'ultima salvaguardia (quella dei 10.130)?

In tema di esodati la nuova (terza) salvaguardia richiede - tra le varie condizioni -  che i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi non siano stati rioccupati in lavori subordinati a tempo indeterminato (articolo 1, comma 231, lettera b) legge 228/2012) successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa.

Analoga condizione è imposta ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 Dicembre 2011 (lettera c del citato comma) i quali non devono essere stati rioccupati in attività di lavoro a tempo indeterminato successivamente al conseguimento dell'autorizzazione ai volontari. Si ritiene pertanto che il lettore non possa fare parte del contingente in esame. 


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