In base ai calcoli del mio patronato è emerso che compio i requisiti per la pensione (quota 97 con i vari adeguamenti alla stima di vita ) nel Novembre 2014 successivamente alla scadenza dell'indennità di mobilità. Volevo sapere se posso comunuque beneficiare dell'ultima salvaguardia appena approvata con la legge di stabilità. Secondo il mio patronato forse potrei accedere ma all'inps non sanno nulla. Io sapevo che i requisiti dovevano essere perfezionati entro la fine della mobilità. E per tale ragione ero stato escluso dalle due precedenti salvaguardie. E' corretto quanto affermato dal patronato? Francesco da Torino

La risposta ritengo sia positiva. L'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 (legge di stabilità 2012) ha esteso la salvaguardia - tra l'altro - ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

La salvaguardia in esame non è stata tuttavia ancora attuata ed è dunque necessario attendere una conferma di questa impostazione da parte dell'Inps nelle prossime settimane.


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Dall'ultimo messaggio INPS n. 13343 e dalle successive interpretazioni pubblicate da vari organi di stampa, ho inteso che l'aspettativa di vita dal 2013 non sarà applicata a chi, in mobilità, maturerà i requisiti con 40 anni di contribuzione. A tali soggetti saranno applicate le finestre mobili maggiorate di uno, due e tre mesi in funzione dell'anno in cui avverrà la maturazione. Oggi sono stato in un Patronato e mi hanno comunicato che, dagli strumenti in loro possesso, i tre mesi di aspettativa di vita saranno considerati anche per i cosiddetti quarantisti. Il funzionario del Patronato si è riservato di fornirmi una risposta fra qualche giorno dopo una ulteriore verifica. E' possibile sapere qualcosa di piu' sulla stima di vita?

La questione relativa all'applicazione dell'aspettativa di vita per i lavoratori salvaguardati è stata chiarita con il messaggio inps numero 20600 del 13 Dicembre 2012. La situazione può essere così riassunta. 

Quotisti - La previgente normativa prevedeva l'applicazione dell'adeguamento all'aspettativa di vita Istat dei requisiti per il pensionamento ai lavoratori cd. quotisti (cioè coloro che accedevano alla pensione di anzianità tramite il sistema delle quote di cui alla Tabella B allegata alla legge 243/04 e successive modifiche ed integrazioni).

Dal 2013 i lavoratori salvaguardati quotisti accederanno dunque alla pensione di anzianità con il perfezionamento della quota 97,3 e 61 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 i requisiti si innalzano ulteriormente di altri 4 mesi (anche se il dato non è ancora ufficiale). Saranno dunque necessari un minimo di 61 anni e 7 mesi di età anagrafica e il perfezionamento di quota 97,7.  Per gli autonomi i requisiti sono di un anno piu' elevati.

Restano ferme le finestre di decorrenza (12 mesi per i lavoratori dipendenti; 18 mesi per i lavoratori autonomi).

Lavoratori Dipendenti Eta' Minima Quota Finestra mobile
fino al 31.12.2012 60 96 12 mesi
2013-2015 61 e 3 mesi 97,3 12 mesi
2016-2019 61 e 7 mesi 97,7 12 mesi

Lavoratori Autonomi Eta' Minima Quota Finestra mobile
fino al 31.12.2012 61 97 18 mesi
2013-2015 62 e 3 mesi 98,3 18 mesi
2016-2019 62 e 7 mesi 98,7 18 mesi

Quarantisti – Il messaggio 20600 precisa che non si applica la stima di vita a coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica. Per questi lavoratori si continua ad andare in pensione con 40 anni di contribuzione anche dal 2013 in poi. L'articolo 18, comma 22-ter della legge 111/2011 ha tuttavia introdotto finestre mobili piu' lunghe rispetto ai lavoratori quotisti. I quarantisti che maturano il diritto alla pensione nel 2012 hanno una finestra mobile di un mese piu' lunga rispetto ai quotisti, di due mesi piu' lunga per il 2013 e di 3 mesi piu' lunga dal 2014 in poi.

Anno Contribuzione necessaria Finestra mobile Dip Finestra mobile Autonomi
2011 40 anni 12 18 mesi
2012 40 anni 13 mesi 19 mesi
2013 40 anni 14 mesi 20 mesi
2014 in poi 40 anni 15 mesi 21 mesi

 


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Ho letto che il 16/4 forse firmeranno il decreto dei 10000 salvaguardati. Vorrei chiedere se faccio parte di questo gruppo di esodati e se devo presentare qualche domanda specifica a riguardo.L'azienda del settore privato,dove ho lavorato per tanti anni è fallita ad aprile 2010. Dopo 2 anni di cassa integrazione il 31/12/2011 sono stato licenziato per fallimento aziendale e da gennaio 2012 sono in mobilità.
Ho maturato nel frattempo 2080 contributi a settembre 2012 quindi con la vecchia legge sarei andato in pensione a novembre 2013 (tra 6 mesi). Ho 58 anni compiuti.Tranne la prima lettera che mi ha mandato l'INPS ad agosto 2012 non ho più ricevuto nulla.

Si presume che nel caso di specie gli accordi di mobilità siano stati firmati al di fuori della sede governativa. Se così non fosse il lettore potrebbe già potenzialmente beneficiare della salvaguardia prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 (cd. scaglione dei 55mila).

Ciò detto, l'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 estende potenzialmente la salvaguardia ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30 settembre 2012 e collocati in  mobilita'  ordinaria  o  in  deroga  a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.  Dai dati forniti può potenzialmente usufruire di questa salvaguardia.

Non ci sono ancora certezze circa i passi da seguire per chiedere il beneficio in quanto il decreto attuativo di questa terza salvaguardia non è stato pubblicato in gazzetta. Tuttavia nella bozza (non ufficiale) del testo emerge che i lavoratori di cui al citato comma devono presentare presso la DTL apposita istanza di accesso alla salvaguardia corredata dall'accordo in base al quale sono stati posti in mobilità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.


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Questo il fatto: sono nata il 23 aprile 1960 e ho lavorato 28 anni circa in Ansaldobreda S.p.A (gr.Finmeccanica). Dal 31 dicembre 2007 sono stata collocata in mobilità lunga ai sensi della 296/2006 e con decreto ministeriale del 2 maggio 2007. Al momento della messa in mobilità avevo maturato 1489 settimane di contributi. Ho ricevuto la famosa lettera in cui mi si dice che sono salvaguardata anche dalla 122/2010; praticamente,evviva evviva, sono una dei famosi primi 10000 salvaguardati dei 65.000. Pochi giorni fa ho chiamato l'Inps per sapere quando avrei ricevuto la terza lettera con la decorrenza della pensione perchè proprio loro mi avevano detto che l'avrei ricevuta entro il 31 di marzo, e chi mi ha risposto ha controllato in via informale sul programma la data che a loro risulta essere 1° aprile 2018 (?????) e non so su che basi e purtroppo nemmeno loro!! Infatti dovrei accedere alla pensione con il requisito dei 57 di età e 35 di contributi e la finestra prevista dalla tabella C della legge 449/97 che prevede, per chi compie 57 anni nel secondo trimestre dell'anno come la sottoscritta, l'uscita dal 1 ottobre dello stesso anno ergo 1 ottobre 2017. A questo punto, pur essendo sempre contentissima che mi sia stato comunque riconosciuto quello che mi spettava, non capisco perchè dovrei prendere per buona una data che non mi torna, solo per il fatto che il programma non sbaglia, come mi hanno risposto all'inps quando ho protestato vivacemente! Io ho lavorato 28 anni al personale occupandomi anche dei conteggi dei contributi per la mobilità ma ciò non toglie che possa aver preso una cantonata, come si dice qui in Toscana. Ho trovato tanti di voi ferratissimi e competenti in materia, mi date il vostro parere? Lorella

I lavoratori che si trovano in mobilità lunga ai sensi della legge 296/2006 mantegono i requisiti di accesso di cui alla Tabella C legge 449/97 e le previgenti regole di decorrenza (come precisato dal  messaggio inps 13343/2012). Si deduce che l'Inps abbia applicato la stima di vita Istat al caso di specie ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 e richiamato in tema di salvaguardati dall'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011.
Ciò comporta lo slittamento della maturazione del requisito a 57 anni e 7 mesi. Dal 2013 la stima di vita aumenta infatti di tre mesi e dal 2016 di altri 4 mesi (anche se quest'ultimo adeguamento non e' ancora ufficiale). Tali requisiti verrebbero perfezionati nel Novembre 2017 con decorrenza quindi 1° Aprile 2018. Ai sensi della legge 335/95 le pensioni decorrono infatti il 1 aprile dell'anno successivo se i requisiti sono maturati nel quarto trimestre.


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Sono nato il 22.10.1953 e in data 16.07.2011 é stata accolta dall' Inps la richiesta di autorizzazione al proseguimento dei versamenti volontari con decorrenza dal 9.7.11. Ho già effettuato 3 versamenti relativi al 3^ e 4^ trim 2011 ed 1^ 2014.

Alla data del 31.03.12 l' estratto conto previdenziale rilasciatomi dal patronato Inca di Padova (ove risiedo) conteggiava 2008 settimane di versamenti. Ai fini dei termini "accreditato o accreditabile" preciso che i primi 2 bollettini mi sono stati inviati dall' Inps a metà novembre scorso (e Monti ancora non c'era) con scadenza per entrambi al 31.03.2012; cosa cui ho provveduto in data 29.03 us : sono in regola con le clausole/paletti previsti del 1° decreto attuativo Fornero ?

Ad oggi non ho ricevuto alcuna lettera Inps relativa ai primi 65.000 possibili salvaguardati, ed anch'io ritengo di non averne i requisiti, ma vorrei comunque da Lei una conferma se potrei rientrare con il nuovo allargamento per altri 55.000 esodati previsto dalla Spending Review.

Da conteggio fatto presso Inas, dovrei raggiungere le 2080 settimane (40 anni di contribuzione a prescindere dall' età) con il proseguimento dei versamenti volontari fino al 18.08 p.v. : é corretto il conteggio ?

Esiste ancora la possibilità di andare in pensione con le vecchie Quote ? (compirò 60 anni ad ottobre 2013); la quota 96 é stata prorogata solo per il 2012 (con 60 anni età) ? Q.97 é cessata pure lei ?

Se posso considerarmi un "Quarantista" - dovrei aspettarmi un allungamento per la finestra di 12 mesi + 3 m. - prima di percepire la pensione ?

Io aspirerei a compiere i 40 anni di versamenti ad agosto 2013, + 3 mesi di allungamento, + 1 anno di finestra : é corretto che potrei andare in pensione con decorrenza 1.12.2014 ?

L' aspettativa di vita (3 mesi dal 2013) mi verrà applicata ? se si, dovrei pagare i contributi anche per quel periodo ?

L'articolo 22 del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e il DM 8 ottobre 2012 ha assicurato la salvaguardia - tra l'altro - ai lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 4 Dicembre 2011 con almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 Dicembre 2011, che non siano stati rioccupati in attività lavorative successivamente al conseguimento dell'autorizzazione ai volontari e che maturino la decorrenza della pensione – con le vecchie regole – entro il 6 Gennaio 2015 (cfr. messaggio inps 4678/2013).

Si ritiene dunque che il lettore rispetti i paletti per essere in questa categoria di salvaguardati.

Quanto ai rimanenti punti ricordo che l'inps con messaggio numero 20600 del Dicembre 2012 ha precisato che la stima di vita – per i soli lavoratori salvaguardati quarantisti – non si applica (in conformità peraltro con la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011). Pertanto sarà sufficiente perfezionare 2080 settimane di contribuzione.

Alla luce di tutto ciò si confermano i calcoli effettuati. Dai dati forniti emerge che il lettore è un quarantista con perfezionamento del requisito contributivo nell'agosto 2013 e con decorrenza fissata per il 1° Novembre 2014 (per effetto di un allungamento delle finestre mobili pari a 2 mesi disposto dalla legge 111/2011).


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A seguito accordo firmato con il datore di lavoro a ottobre 2010, il 1° giugno 2013 dovrò entrare nel fondo di solidarietà di settore, restandovi fino al febbraio 2016, data del compimento del mio 62° anno di età (a seguito del decreto Fornero per i "salvaguardati") come mi avete detto su Business Vox e confermato dal mio patronato ieri. Ciò nonostante, raggiungerò i requisiti pensionistici Inps, secondo la normativa vigente, nel gennaio 2015, con 41 anni e sei mesi di contributi e con età anagrafica di 60 anni. Vorrei sapere se, nonostante il fatto che la data indicata per l'uscita dal fondo è febbraio 2017, potrò, al raggiungimento dei requisiti pensionistici secondo il Dl "salva Italia", e cioè nel  gennaio 2015, fare richiesta di pensione all'Inps, ovviamente con sospensione dell'assegno di sostegno al reddito e con l'eventuale decurtazione.

Si ritiene che la risposta sia negativa. In base a quanto chiarito dall'Inps con il messaggio 13343 del 9 agosto 2012, l'articolo 2, lettera e, del decreto interministeriale del 1º giugno 2012 prevede la possibilità di accedere alla salvaguardia nei confronti di quei lavoratori per i quali sia stata prevista la prestazione straordinaria da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, ma l'accesso al fondo sia avvenuto o avvenga successivamente a tale data, fermo restando che gli interessati resteranno a carico dei fondi stessi fino al compimento del 62° anno di età anche nei casi in cui il lavoratore maturi i requisiti per accedere alla pensione anteriormente a tale età.

 


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