Sono un esodato nel fondo Intesasanpaolo dall'1/10/2012. Essendo nato nel marzo 58, sono soggetto alla "restrizione" Fornero per la permanenza nel Fondo Esubero sino ai 62 anni d'età (pur maturando il diritto ben prima di questa data). Quindi la mia finestra pensionistica si apre l'1/4/2020. Orbene, mentre l'Inps ha ormai liquidato tutte le posizioni dei Colleghi fuoriusciti con me, io e pochi altri siamo rimasti "in sospeso" in quanto, afferma l'Inps con circolare ed in riferimento alla circolare Ministeriale, sono state date disposizioni di liquidare sino al 31/12/2019. Quindi sono (siamo) in attesa di sapere da qualcuno (Banca o Inps) quale sarà il ns. Destino. Contestualmente, però, la circolare Inps n. 3771 del 4/3/2013 dice che dall'1/4/2013 le risorse sono esaurite e la salvaguardia non più garantita per gli esodati post 1/4. Ora la domanda: nel mio caso non essendo ancora liquidata la posizione, corro il rischio che, se non chiarita entro il 31/3, possa restare escluso dalla salvaguardia? Fausto da Bergamo

Il messaggio inps 3771 dello scorso 4 Marzo ha precisato che dal monitoraggio effettuato per l'individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da data successiva - dei destinatari della normativa in deroga, è risultato che il contingente numerico dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari a 19.310 (17.710 + 1.600) lavoratori, che potranno usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l'accesso la pensionamento, è esaurito con coloro che accedono ai fondi di solidarietà il 1° aprile 2013. Il lettore essendo entrato nel fondo il 1° Ottobre 2012 non è interessato da questa comunicazione e dunque non "rischia" di essere escluso dalla salvaguardia. 


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Desidererei avere qualche chiarimento relativamente alla mia posizione come appresso indicata: Esodato il 1^ luglio 2009, in possesso di certificato di pensione categoria vocred inviatomi il 4 novembre 2009 ove, con accompagnatoria dell'INPS,mi fu comunicata data di corresponsione dell'assegno di pensione 1^ gennaio 2014 e istruzioni circa la domanda da produrre prima della stessa. Alla luce delle successive disposizioni legislative (legge Tremonti ecc. ecc.) vorrei sapere se la data e' stata modificata essendo titolare fino al dicembre 2013 di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarieta' di settore.In caso di slittamento della finestra di accesso alla prestazione pensionistica desidererei conoscere quali strumenti di accompagnamento economico potrei utilizzare per raggiungere la stessa ed avere istruzioni circa modi e tempi per inoltrare le relative richieste. Enzo da Napoli

Tra il 2010 e il 2011 si sono susseguiti diversi interventi sulle finestre di decorrenza che hanno posticipato la data di effettivo pensionamento per molti lavoratori. In particolare l'articolo 12, comma 2 del decreto Legge numero 78 del 31 Maggio 2010 convertito con legge 122/2010 ha introdotto dal 1° Gennaio 2011 le finestre mobili

La nuova disciplina prevede una finestra valida per tutti di 12 mesi (18 per i lavoratori autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. Se la data di pensionamento è raggiunta ad esempio il 5 Aprile 2013 la data di decorrenza sarà 1° Maggio 2014 (1° Novembre 2014 se autonomi). 

Vecchie decorrenze per 10 mila lavoratori - L'articolo 12, comma 5 del citato decreto ha consentito tuttavia a 10 mila lavoratori di mantenere eccezionalmente le vecchie decorrenze (vigenti sino al 31.12.2010). I lavoratori beneficiari sono:

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periododi fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensidell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordicollettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi disolidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per ottenere il beneficio il lavoratore deve indicare nella domanda di pensione (da presentare in genere 2/3 mesi prima dell'apertura della finestra originaria) l'intenzione di voler usufruire della deroga di cui al comma 5 della legge 122/2010. L'inps ha di recente stabilito che l'ultimo lavoratore in posizione utile nella graduatoria ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008 (messaggio numero 20062/2011). 

Per i lavoratori di cui ai punti a), b) e c) sopra citati che hanno invece cessato l'attività lavorativa dopo il 30 Ottobre 2008 l'articolo 12, comma 5-bis del citato decreto consente di ottenere la proroga del sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre.

Per ottenere il beneficio il lavoratore deve presentare domanda di pensione con le stesse modalità richieste per la deroga dei 10 mila - cioè deve presentare domanda di pensione indicando nella stessa di volersi avvalere della deroga di cui al comma 5 della legge 122/2010 (cfr messaggio numero1648/2012). 

L'intervento della 111/2011 - L'articolo 18 della legge 111/2011 ha infine attuato un nuovo intervento sulle finestre mobili per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (cioè coloro che raggiungono la pensione con i 40 anni di contributi) a partire dal 1° Gennaio 2012. Si tratta dei cd. lavoratori quarantisti. 

Nello specifico è previsto un ulteriore allungamento di un mese per chi matura il requisito nel 2012, di due mesi per il 2013 e di tre mesi dal 2014 in poi. In definitiva chi accede alla pensione con i 40 anni sconta finestre mobili di 13 mesi se il requisito è maturato nel 2012, di 14 mesi per il 2013 e di 15 mesi dal 2014 in poi.  Per gli autonomi le finestre sono rispettivamente di 19, 20 e 21 mesi. 

Il comma 22 quater del citato articolo 18 ha disposto, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) ai lavoratori collocati in mobilità' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che al 6 Luglio 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Inoltre, il comma 22-quinquies del citato articolo 18 ha disposto altresì che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui sopra che intendono avvalersi della salvaguardia dal posticipo delle decorrenze. 


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Sono un esodato delle poste che ha cessato con accordo sindacale nel 2011 e avrei dovuto percepire il primo rateo dal 1° Marzo 2013. Tutti mi dicono che sono tra i potenziali salvaguardati (ed ho trovato conferma di questo anche dal Vostro ottimo infocalcolatore) ma ad oggi ancora attendo la comunicazione con la decorrenza. La mia preoccupazione sta salendo perchè leggo che molti salvaguardati già hanno ricevuto la pensione. Ma che sta succedendo? Mi hanno preso in giro? Ernesto

Dai primi di Febbraio l'Inps ha iniziato l'invio delle lettere di certificazione del diritto alla salvaguardia ad una parte della platea dei 65mila salvaguardati con il decreto dello scorso 1° Giugno in attuazione dell'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011. Le categorie che ricevono la lettera sono elencate dal messaggio Inps 2526 dell'8 Febbraio 2013.

"Le lettere sono in prima battuta inviate, in esito alla graduale definizione delle relative posizioni, ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, cessati dall’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti per il pensionamento, secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione della mobilità;
  • lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, cessati dall’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011;
  • titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, che non abbiano ripreso attività lavorativa successivamente a detta autorizzazione, in possesso di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013, secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011.

Ai titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, per i quali l’accesso alla prestazione è stato autorizzato dall’Inps, a condizione che rimanessero a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età, ancorché, maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima del 6 dicembre 2011, la comunicazione sarà inviata al termine della ulteriore trattazione da parte delle procedure di monitoraggio.

Per quanto riguarda i lavoratori tenuti alla presentazione delle domande alle Direzioni territoriali del lavoro, la comunicazione sarà inoltrata, non appena completata la lavorazione dei provvedimenti di accoglimento ricevuti dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro.

Con riferimento in particolare ai lavoratori iscritti presso la gestione ex Ipost, ex Inpdai, Fondo Ferrovie dello Stato, ecc., è in corso di rilascio una apposita procedura per la gestione delle relative comunicazioni."

Da questo primo round appaiono esclusi i lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del Dl 216/2011 (a seguito di ritardi nella comunicazione dei nominativi all'Inps da parte delle DTL). Per i lavoratori ex-ipost peraltro l'inps ha iniziato le pratiche i primi giorni di questo mese. Per questi soggetti è dunque lecito aspettarsi tempi piu' lunghi per la conclusione della procedura. 


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Buongiorno, Autorizzato ai V.V.NEL 2006, effettuato i regolari versamenti dal 05/2010.Nel 2010 ho effettuato una prestazione occasionale (pagata 02/2011) per 14.200 Euro, nel 2011 e 2012 (incassate nel 2012 e 2013 ) solo prestazioni occasionali ma inferiori ai 5000 Euro. Rientro nella salvaguardia legge di stabilità 2013 ??? per cui varrebbero i vecchi requisiti che nel mio caso sarebbero ancora i 35 anni di versamenti che raggiungo nel 05/2013. Ringrazio anticipatamente.  Mirco

Ricordo che la legge 228/2012, commi da 231 a 235, ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che: 

1) abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011, "ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria";

2) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

3) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Dicembre 2014.

Allo stato attuale ritengo non chiaro se tra le condizioni richieste dal citato articolo ci sia quella di non aver comunque prestato alcuna attività lavorativa (di qualsiasi genere cioè anche di carattere occasionale e con un reddito annuo lordo inferiore a 7.500 euro) prima del 4 Dicembre 2011. La formulazione della norma sembrerebbe prima facie infatti autorizzare solo le attività lavorative a tempo non indeterminato con reddito annuo lordo inferiore a 7.500 euro avvenute dopo il 4 Dicembre 2011 con ciò limitando fortemente l'utilizzo della disposizione.

Un lavoratore autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione nel 2010 che abbia prestato attività di lavoro occasionale nel 2010 anche al di sotto di 7.500 euro annui lordi potrebbe essere pertanto escluso dalla salvaguardia.  

Ritengo dunque necessario attendere le disposizioni di attuazione di tali norme per fugare i dubbi sopra esposti. Le modalità di attuazione di questi interventi saranno definite con Decreto Ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. A seconda dell'indirizzo sposato dalle Autorità dipenderà la possibilità di accesso o meno alla salvaguardia per il lettore.

E' possibile anche che le attività lavorative intercorse prima del 4 Dicembre 2011 siano considerate invece irrilevanti. Ciò risulterebbe in linea anche con quanto la stessa legge di stabilità precisa per i lavoratori cessati dal servizio (comma 231, lettera c)) per i quali sono state previste le medesime condizioni degli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per i cessati dal servizio le attività lavorative intercorse prima del 30 Giugno 2012 sono infatti irrilevanti. 


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Sono un lavoratore autorizzato ai volontari nel 2011 che tuttavia ha prestato attività lavorativa dopo il conseguimento dell'autorizzazione e dunque sono stato escluso dalla salvaguardia. Ho letto da piu' parti che oggi a seguito della legge di stabilità potrei mantenere le vecchie regole. Quanto c'è di vero? Non ci capisco piu' nulla. Edoardo da Vicenza

La platea dei lavoratori salvaguardati ai quali si applicano i requisiti e le decorrenze previste dalla legislazione vigente prima della riforma Fornero si è ampliata a seguito della legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012). Le modalità di attuazione di questi interventi dovranno essere tuttavia definite con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Nello specifico la legge 228/2012, commi da 231 a 235, ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei:

a) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014 (comma 231, lettera a));

b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011:

- con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui;

c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente al 30 Giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 

- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2014;

d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 dicembre 2014).

Ricordo che l'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori, potenziali nuovi salvaguardati dalla legge di stabilità, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè il 6 dicembre 2011) sulla base:

a. per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b. della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;

c. della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) (risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012).

Le modalità di attuazione di questi interventi, come detto,  saranno definite con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.


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Sono una ex dipendente Aeroporti di Roma licenziata il 31/05/2009, in mobilità ordinaria dall'8/2/2010 fino all'8/2/2013. sono nata il 19/08/1952 ed ho 39 anni e 6 mesi di versamenti. Ho ricevuto la 2a lettera dell'INPS in cui mi si dice che rientro nelle categoria dei lavoratori beneficiari della salvaguardia. Il mio quesito è : quando andrò in pensione? devo aspettare i famosi 13 mesi dal compimento dei 60 anni? Da Marzo 2013 non percepirò più la mobilità! Dovrò aspettare fino a Settembre 2013? Faccio notare che sono in mobilità in base ad un accordo del 23 Marzo 2009 tra Ministero e Edoardo da Vicenza

In base alla norme previgenti la pensione decorrerà dal 1° Settembre 2013 per effetto della finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010. 

 


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