Sono un esodato di Intesa San Paolo, ho timore che il decreto sui 65mila in cui io risulterei incluso non sarà pubblicato in Gazzetta. E' possibile che ciò avvenga? Come farò a sapere circa la mia inclusione con certezza nella salvaguardia? Arturo da Genova

 

Il Decreto Fornero sui salvaguardati sta dando molte frustrazioni in quanto effettivamente non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ciò tuttavia dovrebbe avvenire in tempi ormai rapidi. Proprio ieri l'Inps (Messaggio inps numero 12196 del 20 Luglio 2012) ha avviato le procedure per la verifica dei primi 65mila lavoratori salvaguardati (per i successivi 55mila di cui al decreto spending review si dovrà attendere l'autunno).
L'Inps ha estratto dai propri archivi i potenziali 65mila lavoratori che sarebbero in possesso dei requisiti per essere inclusi nella salvaguardia; l'istituto contatterà gli interessati e invierà loro una lettera che li invita a controllare la propria posizione previdenziale. 
 
La lettera tuttavia non è una certificazione del diritto ad accedere alla pensione con le previgenti regole. Per quello si dovrà attendere. 
 

I contenuti del Decreto Fornero

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:

- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

Sono nata il 10 Aprile 1958. Compirò quindi 57 anni al 10/04/2015. Sono in mobilità fino al 31 Agosto 2014 e non lavoro più dal 30/11/2011 nel 2015 avrò 35 anni di contributi versati. Potro andare in pensione con il calcolo contributivo nel 2015 ????? Leggo che l'INPS dice che: Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica: 

••alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

 

 

Il regime sperimentale è rimasto eccezionalmente in vigore. Questo consentirà, alle sole lavoratrici donne, di accedere al trattamento pensionistico di anzianità  fino al 31 dicembre 2015, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti  ( 58 anni per le lavoratrici autonome).
 
Per accedere al beneficio è necessario che le lavoratrici in questione optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo come previste dal decreto legislativo n.180/1997.
 
L'opzione è aperta al momento sino al 31 dicembre 2015 ma il Governo, verificati i risultati della sperimentazione, potrà tuttavia decidere per una sua eventuale prosecuzione. 
 
Con la Circolare Inps n. 35/2012 è stato precisato che per tale forma di pensionamento rimangono eccezionalmente valide le finestre mobili di accesso di cui all'articolo 12 del Decreto Legge numero 78 del 2010 e successive modifiche. Si tratta di una disposizione eccezionale perchè, in via generale, le finestre sono state abolite dal 1° Gennaio 2012 con la Riforma delle Pensioni. 
 
La stessa Circolare  ha inoltre introdotto un nuovo vincolo. Le lavoratrici in questione, per accedere al beneficio, devono essere in possesso dei requisiti per maturare la decorrenza del trattamento entro la data del 31 Dicembre 2015. Ciò comporta, stante l'applicazione delle finestre mobili di 12 mesi (18 per le autonome), che il requisito anagrafico e contributivo deve essere raggiunto entro il Dicembre 2014 (Maggio 2014 per le autonome). La medesima circolare ha inoltre disposto l'applicazione dell'adeguamento all'aspettativa di vita di 3 mesi dal 1° Gennaio 2013 al requisito anagrafico. Ciò significa che dal 2013 saranno necessari 57 anni e 3 mesi (58 anni e  3 mesi per le autonome).

Per tali ragioni ritengo che la risposta sia negativa.  Nel caso di specie la decorrenza si collocherebbe nel 2016 per l'applicazione delle finestre mobili.

 


 

Norme Richiamate 

 

Circolare Inps numero 35 del 24 Marzo 2012 - Paragrafo 7. 2
 
Lavoratrici in regime sperimentale:
 
"Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
 
Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).
 
Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita."

 

 

Volevo sapere se è vero che l'Inps invierà le lettere a casa per coloro che sono tra i 65mila salvaguardati? Leggo da alcune parti che le lettere sono pronte a partire ma non trovo alcun riferimento ufficiale sulla questione. E poi come si concilia il fatto che si deve presentare l'istanza presso le DPL? Significa che si può non presentarla? Franca da Vicenza
 

Andrò in mobilità nel settembre 2012. Nel nuovo articolo 22 del Decreto 95 del 6 Luglio si legge che gli accordi devono essere stati stipulati in sede governativa per essere nei 55mila salvaguardati. Non soddisfo questo parametro perchè l'accordo non è stato stipulato a Roma. Sono fuori dalla tutela? Ernesto da Padova
 

Sono un 60enne esodato bancario che ha smesso di lavorare il 31/12/2011 e per accordo titolare di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà. Secondo la vecchia disciplina, maturerei il diritto alla pensione effettiva in maggio 2013, compiendo inoltre 62 anni nell'agosto 2013, quindi dovrei restare a carico dei fondi fino a maggio (o agosto??) 2013. Non ho inoltre svolto nell'arco di questi mesi nessuna altra attività lavorativa, attendendo da ormai quasi 8 mesi cioè che mi spetta dopo tanti anni di lavoro. Il mio dilemma è il seguente: rientro o non rientro nei 65.000 esodati per i quali pare che le cose si stiano, seppur molto lentamente, muovendo? Inoltre, secondo la suddivisione dei lavoratori tutelati, dovrei eventualmente rientrare nei 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà il cui accesso al fondo sia autorizzato dall’Inps o previsto da accordi collettivi, oppure nei 6.890 esodati con rapporto risolto al 31 dicembre 2011, che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e che maturino la decorrenza entro il Dicembre 2013? Quindi, dovrò presentare o meno l’istanza preliminare di accesso salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente?
 

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