nato il 8.12.1956, con lavoro continuativo dipendente (azienda credito) dal 16.9.1975; ancora in servizio ma possibile salvaguardato perche' aderente a accordo per fondo solidarieta' credito prima del 4.12.2011 con accesso previsto il 30.6.2013 (durata max nel fondo 5 anni come da statuto).
Calcolo del diritto pensionistico (l'azienda cessa di versare contributi): 15 aprile 2016 (40 anni + 7 mesi aspettativa di vita)
Calcolo dell'erogazione pensione: 1.8.2017 (+ 15 mesi di finestra, con fine mese)
L'erogazione non e' possibile perche' previsto permanenza del fondo fino a 62 anni che sara' il 8.12.2018.
Considerando pero' che la riforma Monti/Fornero dicembre 2011 prevede il mio pensionamento con erogazione a 42 anni e 10 mesi (42+3mesi+7 mesi aspettativa di vita) e quindi l'1.8.2018 potrei (condizionale) uscire dal fondo.
Ora c'e' il problema della durata 5 anni del fondo: da 1.7.2013 a 1.8.2018 andiamo oltre i 5 anni. Si potrebbe considerare pero' che l'INPS quando verifica la mia posizione a 1.7.2013 non dovrebbe considerare l'aspettativa di vita dal 2016 (previsti i 4 mesi) e quindi il calcolo sarebbe a 1.4.2018 (cioe' entro i 5 anni(, anche se poi io sarei effettivamente scoperto per 4 mesi (solo per l'assegno ovviamente non per i contributi).
Gianni

L'apposizione del termine di 62 anni come data di permanenza nel fondo per i lavoratori che, in forza di accordi sindacali stipulati in data antecedente al 4 Dicembre 2011, hanno conseguito il diritto all'accesso ai fondi di solidarietà di settore deve essere ancora precisata nei suoi contorni dall'istituto di previdenza nazionale.

La disposizione interessa in definitiva quei lavoratori - soprattutto esodati bancari nella categoria Vocred - che accederanno nei fondi di solidarietà dal 1° Gennaio 2012 e che sono dunque soggetti salvaguardati (o almeno che hanno i requisiti per esserlo) rispetto alla recente manovra pensionistica.

L'articolo 24, comma 14 lettera c) del Dl 201/2011 convertito dalla legge numero 214/2011 aveva previsto un limite di permanenza nel fondo pari ad almeno 59 anni (poi portato a 60 anni con il Decreto numero 216/2011 convertito con legge numero 14/2012 - il Milleproroghe). Ora il Decreto Interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno 2012 e pubblicato in Gazzetta il 24 Luglio 2012 ha fissato - all'articolo 2, comma 1, lettera c), la permanenza nel fondo sino all'età di 62 anni a condizione che l'accesso risulti autorizzato dall'Inps.

Questi lavoratori sono in possesso dei requisiti per mantenere valide le regole di pensionamento vigenti alla data del 6 Dicembre 2011, norme piu' favorevoli soprattutto per quanto riguarda l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica. Le vecchie norme consideravano sufficienti 40 anni di contributi (2080 settimane) mentre le nuove regole richiedono il conseguimento di 42 anni e 1 mese dal 2012, 42 anni e 5 mesi dal 2013, 42 anni e 6 mesi dal 2014, 42 anni e 10 mesi dal 2016 (per le lavoratrici donne tali requisiti sono di un anno inferiori) con un lento e progressivo aumento agganciato alla stima di vita Istat. 

La precisazione che il lavoratore resti dunque nel fondo sino (almeno) all'età di 62 anni è quindi un ulteriore vincolo per l'accesso e comporta di fatto un ulteriore aggravio per le imprese che sono tenute alla corresponsione degli oneri relativi. Questa situazione sta dunque determinando il congelamento o il posticipo delle uscite previste sulla base dei precedenti accordi che - evidentemente - non tenevano conto di questo fattore. I lavoratori per essere ammessi alla prestazione straordinaria devono infatti avere conferma di essere salvaguardati (e dunque di mantenere le vecchie regole di pensionamento e di decorrenza), nonchè maturare il diritto alla decorrenza della pensione entro il termine di assistenza del fondo e soddisfare il vincolo di permanenza di 62 anni.

Gli accordi sindacali dovrebbero (potrebbero) dunque portare ad uno spostamento dell'uscita a Dicembre 2013 in modo che venga rispettato il limite dei 62 anni. E' inoltre possibile che l'uscita sia subordinata alla presenza del lavoratore all'interno del limite numerico dei salvaguardati (19.310 per coloro nei fondi di solidarietà).  In molte aziende del credito ciò sta già avvenendo ma l'incertezza giuridica (fino al 24 Luglio il Decreto Fornero non era ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale) al riguardo ha rallentato notevolmente le procedure.   

Volevo sapere se sono incluso tra i nuovi 55mila salvaguardati. Ho cessato il lavoro consensualmente con un accordo individuale con la mia azienda nell'Ottobre del 2011 e sono stato collocato fuori organico il 31.12.2011. Maturo la quota 97, nel gennaio del 2013 ed, essendo un lavoratore dipendente, avrei quindi maturato la decorrenza nel Febbraio del 2014. Non ho mai ripreso a lavorare.  Alla luce delle recenti novità approvate con la spending review posso tirare un sospiro di sollievo?  

 

L'articolo 22 del decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012 estende, per i lavoratori cd. cessati dal servizio, la tutela anche a coloro che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento entro il 6 Dicembre 2014. Per tale ragione ritengo sia dunque in possesso dei requisiti per farne parte. Preciso tuttavia che il Decreto deve essere ancora convertito in legge. 

 


 

I nuovi 55mila salvaguardati. Ecco chi sono

L'articolo 22 del decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012, in corso di conversione dalle Camere, ha aggiunto le seguenti categorie di lavoratori ai precedenti 65.000 salvaguardati: 

 
1. lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.
 
2. Ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'.
 
3. Lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20l, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
 
4. Lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
 
 

Sono un bancario in esodo dal 1° gennaio 2012, maturerò i 40 anni di contributi a settembre 2013 e a regole vecchie dovevo andare in pensione il 1° dicembre 2014 (o forse tre mesi dopo, per il recepimento dell'aspettativa di vita della riforma ed il compimento dei 60 anni - sono nato a gennaio 1954 - quindi data presunta gennaio o marzo 2015). Con i recenti decreti dovrei andare a 62 anni che compirei a gennaio 2016, ampiamenti entro il Fondo Esuberi, che scade il 31/12/2016. Ed è quello che mi indica il vostro simulatore.
Quello che non mi è chiaro se faccio parte del decreto dei 65000, che pure parla di coloro i quali hanno sottoscritto un accordo ante 5 dicembre, ma non ancora sono percettori di assegno, oppure del decreto dei 55000, dei quali fanno parte 1600 bancari come me, che francamente mi sembrano pochi, se dovessero ricomprendere tutti coloro che sono usciti o dovranno uscire a partire dal 1° gennaio 2012. Del resto ABI aveva parlato di circa 20 mila bancari interessati, ed i due decreti dovrebbero ricomprenderli. Forse siamo un po' di qua ed un po' di la?

 

Il Decreto Fornero firmato lo scorso 1° Giugno salvaguarda un numero pari a 17.710 lavoratori nei fondi esuberi. In questa cifra sono ricompresi indistintamente sia coloro che avevano la titolarità della prestazione straordinaria alla data del 4 Dicembre 2011 (che restano soggetti alle normali regole di permanenza nel fondo) sia coloro che, pur avendo conseguito sulla base di accordi intercorsi in data antecedente al 4 Dicembre 2011 il diritto all'accesso ai fondi, avrebbero percepito la prestazione dal 1° Gennaio 2012. I lavoratori in questa categoria resteranno nel fondo sino all'età di 62 anni. 

L'articolo 22 del decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012 (spending review) ha esteso poi il beneficio ad ulteriori 1600 lavoratori questi sì ricompresi nel solo "secondo tipo" (cioè non titolari della prestazione al 4 Dicembre 2011). 

In definitiva si può affermare che i lavoratori nei fondi di solidarietà che beneficeranno delle previgenti regole saranno un totale di 19.310 soggetti di cui almeno 1.600 appartenenti al "secondo tipo". 

 

 

I contenuti del Decreto Fornero

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:

- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

Cosa si intende nel decreto che salva 65000 esodati la frase: che non siano stati rioccupati successivamente all'autorizzazione alla contribuzione volontaria. in questa limitazione rientra anche chi ha fornito una prestazione occasionale, (consulenza),con un importo di pochi euro?. Edoardo
 

Il punto dovrà essere precisato ufficialmente dall'Inps nelle prossime settimane con un apposito messaggio. 

 


L'articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno salvaguarda un numero pari a 10.250 lavoratori autorizzati ai volontari entro la data del 4 Dicembre 2011 a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 Dicembre 2013 (ora 6 Dicembre 2014 per effetto dell'articolo 22 del Decreto Legge numero 95 del 6 Luglio 2012).

Il Decreto Fornero ha inoltre prescritto che questi lavoratori non devono aver ripreso alcuna attività lavorativa successivamente all'autorizzazione della prosecuzione volontaria della contribuzione e che debbano poter vantare almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 Dicembre 2011.

 
 

I contenuti del Decreto Fornero

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:

- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

mi sono licenziata da Poste italiane al 31 gennaio 2003 dal 1/ 07/2006 ho versato contributi previsti dall'inps come lavoratore agr. autonomi come coadiuvante coltivatrice dell'az di famiglia. Compirò 60 anni il 09/ 08/ 2012. Rientro nella categoria dei salvaguardati???
 

I lavoratori che, in possesso dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria in data antecedente al 4 Dicembre 2011, hanno almeno un contributo accreditato al 6 Dicembre 2011 e che non siano stati rioccupati successivamente alla autorizzazione, sono in possesso dei requisiti per essere inclusi tra i 65mila salvaguardati di cui al Decreto Fornero (articolo 2, comma 1, lettera d) firmato lo scorso 1° Giugno se maturano la decorrenza entro il Dicembre 2013. Il limite viene ora portato al Dicembre 2014 dall'articolo 22, comma 1, lettera c del decreto sulla spending review (DL 95/2012). Per tale ragione dovrebbe soddisfare i requisiti per mantenere l'applicazione delle vecchie di norme di pensionamento.

 

 

sono nato il 05/05/1951, dipendente privato ancora occupato. il 31 Luglio 2012 maturo 35 anni di contributi, dal 1984 ho l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi ma non ho mai versato nulla.
Cosa succede? ? Orlando 

 

La situazione per gli autorizzati ai volontari prima del 20 Luglio 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 243/04 non è stata ancora chiarita in maniera ufficiale.Tuttavia, l'Inps – con le circolari relative alle novità previdenziali – non ha confermato la presenza di eventuali deroghe alle nuove norme. Il decreto interministeriale sugli esodati del 1° giugno 2012, in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», prevede che i requisiti previgenti il "salva-Italia" continuano ad applicarsi nei confronti dei soggetti che matureranno la decorrenza del trattamento entro il dicembre 2013 nei limiti di 10.250 unità. Il decreto sulla spending review posticipa questo termine al dicembre 2014 con una stima di ulteriori 7.400 unità che accederanno alla pensione con le regole previgenti. Resta fermo che i soggetti in questione devono avere almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6.12.2011 e che non devono aver trovato occupazione lavorativa successivamente all'autorizzazione. 

 
 

I contenuti del Decreto Fornero

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:

- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

volevo un chiarimento in merito ai mesi aggiuntivi previsti dall'aspettativa di vita per chi e' tra i salvaguardati dei fondi di solidarieta' e matura 40 anni di contributi nel 2014. i 3 mesi previsti vanno ad aggiungersi alla finestra mobile che e' gia' 12+3 o si vanno a sommare ai 40 anni di contributi con la conseguenza di dover pagare altri 3 mesi. Carlo

 

L'articolo 24, comma 15, ultimo paragrafo del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 prescrive che per i lavoratori salvaguardati si applichi la disciplina riguardante la stima di vita. L'adeguamento non è tuttavia certo per i cd. quarantisti.  Il primo adeguamento di 3 mesi (13 settimane) è previsto dal 1° Gennaio 2013.  Si ritiene, come regola generale, che l'aumento non si aggiunga alle finestre mobili bensì che si sommi al maturato contributivo totale che deve essere perfezionato (cfr: articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni). 

 


Quarantisti - Adeguamento Sì o no?

Il punto relativo all'adeguamento alla stima di vita per i cd. lavoratori quarantisti (lavoratori cioè salvaguardati rispetto alla nuova riforma delle pensioni che continuano quindi ad accedere alla pensione con i vecchi 40 anni di contributi) non è stato chiarito ufficialmente dall'Inps. Le fonti a disposizione sono dunque quelle rinvenienti nel testo del decreto salva italia (DL 201/2011 convertito con ln 214/2011). Ne avevamo parlato piu' volte, evidenziando come questa strana condizione abbia tratto in inganno anche lo scrivente, ma è utile tornare sull'argomento per spiegare, in breve, cosa c'è dietro. 

Il comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto dispone per tutti i lavoratori salvaguardati l'applicazione delle disposizioni relative alla stima di vita contenute nel comma 12 del medesimo decreto. Tale comma adegua però chiaramente alla speranza di vita anche il requisito contributivo per coloro che accedono alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica. Risulta dunque di incerta interpretazione se tale adeguamento debba considerarsi applicabile anche ai vecchi quarantisti  o se questo riguardi - sul punto non ci sono dubbi - solo coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° Gennaio 2012. 

Come contrappeso pende tuttavia a favore della prima interpretazione - e dunque per la non applicazione dell'adeguamento alla stima di vita - la circostanza che l'articolo 24, comma 14, primo capoverso del decreto salva italia mantiene in vigore per tutti i salvaguardati le regole di pensionamento e di decorrenza vigenti alla data del 6 Dicembre 2011. E queste regole non prevedevano  l'adeguamento alla stima di vita del requisito contributivo per i quarantisti. In tal caso dunque il richiamo del comma 15 sarebbe un refuso e non aggiungerebbe nulla rispetto a quanto già previsto dalla vecchie normative. Questa è l'interpretazione preferibile ma non può non ammettersi che esistono alcuni dubbi.

Inoltre giova ricordare che i lavoratori quarantisti scontano finestre mobili piu' lunghe rispetto ai quotisti (cioè coloro che accedono alla pensione con le quote). Con l'ultimo intervento della scorsa estate il Governo Berlusconi ha innalzato il periodo di decorrenza di un mese per chi matura il requisito dei 40 anni del 2012; di due mesi per coloro che lo maturano nel 2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi. 

 

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