L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono nata nel dicembre 1954 ed ho lasciato il posto di lavoro nel 1985 conseguendo tramite volontari  i 15 anni di contributi prima del 1992. Con tale autorizzazione mi ritenevo essere al sicuro dai nuovi requisiti normativi previsti dalla riforma Fornero ma attualmente l'Inps mi nega la pensione sostenendo che dovrò perfezionare i nuovi requisiti per la vecchiaia. Il che mi sembra scorretto in quanto io rientro in una deroga prevista dalla legge. Come stanno realmente le cose? Franca

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Si ricorda che ai sensi di quanto stabilito nella Circolare Inps 16/2013 i lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione di contribuzione previsti dalla normativa previgente ( cioè i 15 anni di contributi) sono esclusi dall'elevazione dei soli requisiti di assicurazione e di contribuzione.

Nei confronti di tali soggetti trovano invece applicazione i nuovi requisiti anagrafici individuati per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 comma 6 della legge 214/2011. Ciò determina che l'accesso alla pensione di vecchiaia potrà avvenire al compimento di 66 anni e 3 mesi di età anagrafica.  requisito che dovrà essere adeguato ai successivi scatti legati alla speranza di vita Istat; mentre resta confermata la deroga rispetto al requisito contributivo (15 anni invece dei 20 previsti dalla attuale normativa).


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Sono un socio di una Srl e volevo sapere se ho obblighi di iscrizione nei confronti dell'Inps. Preciso che non svolgo attività di amministratore (è svolta da un soggetto regolarmente iscritto alla gestione separata) ma svolgo comunque attività lavorative all'interno della società. Nel caso di risposta positiva l'obbligo sussiste anche qualora gli utili non siano stati distribuiti? Arturo 

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In linea generale i soci di srl devono iscriversi alla gestione previdenziale se svolgono la loro attività in maniera abituale e prevalente all'interno della società. In tale circostanza questi dovranno pagare i contributi previdenziali sugli utili della società percepiti dai singoli soci indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati effettivamente o meno distribuiti.

Del resto la base imponibile dei soci lavoratori di srl è determinata dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla diversa destinazione che l'assemblea ha riservato; quindi anche nel caso in cui questi non siano stati distribuiti concretamente ai soci.


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Sto verificando con il vostro programma la mia data di pensionamento ma c'è subito una cosa che non mi torna: perchè il software mi applica una finestra mobile di 12 mesi? Preciso che sono un lavoratore addetto ai lavori usuranti. La finestra mobile non è stata abolita con la Riforma Fornero. Inoltre quando dovrò presentare la domanda per i benefici? Francesco

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La risposta è negativa. L'accesso alla pensione con i benefici per i lavori usuranti è subordinata alla decorrenza previgente la riforma Monti-Fornero ai sensi dei quanto stabilito dall'articolo 24 del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011. Ciò implica che dalla maturazione del diritto con le quote occorre attendere 12/18 mesi, legati alla finestra mobile, per poter riscuotere l'assegno pensionistico.

Il lettore dovrà, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Dlgs 67/2011, presentare dapprima domanda volta al riconoscimento dello svolgimento dei lavori usuranti entro il 1° marzo dell'anno di riferimento. Qualora questa data non sia rispettata, ciò comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari:
a)un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

In seguito alla domanda di accesso al beneficio, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento:
a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento dei lavori usuranti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;
c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

L'accesso alla prestazione resta poi subordinato alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.


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 Sono una dipendente che maturerà i 40 anni di contributi il 4 Dicembre di quest'anno. Volevo sapere se potrò fruire dei prepensionamenti di cui alla Circolare Madia dello scorso 18 Aprile in cui si precisa che i dipendenti interessati devono maturare la decorrenza entro il 31.12.2016. A me pare che rispetterei questi vincolo. Volevo sapere con maggiore precisione quali sono le amministrazioni pubbliche interessate a questa procedura. Sandra

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Si ritiene che la risposta sia positiva. Infatti l'articolo 2, comma 11, lettera a) della legge 135 2012 e successive modifiche permette ai lavoratori che risultino in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dalle pubbliche amministrazioni di andare in pensione con i requisiti previsti dalla normativa previgente alla riforma Fornero a condizione che la finestra di decorrenza si apra entro il 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda le amministrazioni interessate la norma richiama l'articolo 1 comma 2 del Dlgs 165 2001 che ricomprende le amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, Università, istituti ACP, Camere di Commercio e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, l'Aran e le agenzie istituite ai sensi del D.Lgs 300/1999 nonchè il Coni.  Restano escluse invece le società partecipate da amministrazioni pubbliche come precisato dalla circolare della Funzione pubblica 4/2014.

La lettrice pertanto qualora interessata al piano di esubero potrà essere collocata in quiescenza fruendo delle vecchie regole di pensionamento.

Si avvicina la prima scadenza per l'esercizio dell'opzione donna. Non potranno piu' accedere al regime coloro che perfezionano 58 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi dopo il prossimo 31 maggio.

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Per le lavoratrici optanti autonome quella del 31 maggio sarà l'ultima chiamata. Chi avrà raggiunto i 58 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi entro tale data potrà ancora scegliere di uscire in anticipo con l'assegno decurtato di circa un quarto con il regime sperimentale donna; chi li maturerà dopo sarà esclusa. Almeno se non ci saranno ripensamenti da parte dell'Inps e del Ministro del Lavoro Poletti.

E' quanto hanno stabilito le circolari Inps 35 e 37 del 2012 che hanno limitato l'ozione del contributivo di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 alle sole lavoratrici che perfezionino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 31 dicembre 2015. Considerando che le lavoratrici autonome hanno una finestra mobile di 18 mensilità i requisiti per del diritto devono essere maturati pertanto entro il 31 maggio 2014. Le autonome che raggiungano i requisiti oltre questa data avrebbero infatti decorrenza dal 1° gennaio 2016 e di conseguenza sarebbero escluse dal beneficio. 

Sulla vicenda in realtà il governo Letta si era impegnato a intervenire con la rimozione del vincolo introdotto dall'Inps sulla decorrenza, in modo che fosse sufficiente che entro il 31.12.2015 venisse solo raggiunto il diritto e la decorrenza potesse essere anche successiva. Ma il Governo Letta è caduto e per ora Renzi e Poletti non hanno piu' affrontato la questione.   

Le lavoratrici dipendenti hanno invece ancora sei mesi per perfezionare i requisiti, perchè per loro la finestra mobile è piu' breve, pari a 12 mensilità; ciò determina che i requisiti potranno essere perfezionati entro il 30 novembre di quest'anno (o entro il 30 dicembre se dipendenti del pubblico impiego). Il requisito anagrafico in questo caso è di un anno inferiore rispetto alle autonome: 57 anni e 3 mesi. 

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