L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Ho effettuato il calcolo di quando si va in pensione con il calcolatore disponibile su Pensioni Oggi. Secondo i miei calcoli sarei dovuto accedere alla pensione nel 2018 all'età di 66 anni + gli adeguamenti alla speranza di vita. Vedo invece che potrei andare in pensione anche prima a 64 anni. Com'è possibile? Vorrei un chiarimento. Preciso che sono nato nel marzo del 1952. Edoardo

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Con i requisiti ordinari il lettore raggiungerà il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2018 al perfezionamento di 66 anni e 7 mesi di età anagrafica; la pensione anticipata sarà invece perfezionata con 42 anni e 10 mesi di età.

Tuttavia, qualora il lettore appartenesse al settore privato potrebbe beneficiare del pensionamento a 64 anni in forza della disposizione contenuta nell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011. Tale beneficio risulta infatti concesso in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che alla data entro il 31 Dicembre 2012 avessero perfezionato la vecchia quota 96 (si tratta della cosiddetta "pensione a 64 anni").


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Sono un esodato bancario nato nel marzo 1956. Ho ricevuto una comunicazione dall'Inps in cui mi si dice che la mia pensione avrà decorrenza dal 1° Gennaio 2015 mentre l'assegno cesserà di essere erogato il prossimo 1° Luglio. Volevo sapere se ho diritto alla proroga dell'assegno di sostegno al reddito. Il Recente decreto pubblicato fa al caso mio? Preciso che sono un quarantista che è incappato nell'ulteriore slittamento (le cd. finestrine di "marechiaro") Luigi.

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Dai dati forniti si presume che il lettore sia un lavoratore che al 31 Maggio 2010, era titolare di prestazione straordinaria a carico del fondo di solidarietà settore bancario. In tal caso si conferma che potrà beneficiare della proroga del sostegno al reddito per il periodo di slittamento risultante dall'applicazione del regime di decorrenza regolato dall'articolo 12, commi 1-2 del Dl 78/2010.

Tale misura risulta erogata da appositi decreti interministeriali pubblicati annualmente dal Ministero del Lavoro e dell'Economia. Attualmente è stata predisposta copertura economica solo in favore dei lavoratori la cui finestra di decorrenza originaria si fosse collocata entro il 31.12.2013 (da ultimo si vedano i Dm 76353/2013 e Dm 79413/2014); pertanto nel caso di specie il lettore dovrà attendere la pubblicazione del decreto relativo all'anno 2014 che presumibilmente avverrà verso la fine di quest'anno. 

Si ricorda altresì che l'intervento in questione coprirà, secondo quanto affermato di recente dall'Inps, anche gli ulteriori spostamenti della decorrenza dovuti all'applicazione dell'articolo 18 della legge 111/2011 (si tratta delle finestre di uno, due e tre mesi per chi accede alla pensione di anzianità con i vecchi 40 anni di contributi). Pertanto l'intero periodo di slittamento risulterà coperto. 


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Sono un lavoratore nato nel 1960 con i seguenti periodi di contribuzione accreditati. Attualmente possiedo 38 anni e 5 mesi in Fldp e oltre 5 anni nella gestione speciale degli autonomi . Vorrei andare in pensione con le vecchie regole con la ricongiunzione ma il patronato a cui mi sono rivolto mi ha detto che io non la posso esercitare. Come posso anticipare il ritiro? Ennio

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Si ritiene che i contributi accreditati nella gestione autonoma dell'Inps, artigiani/commercianti, possano essere oggetto di ricongiunzione nell'Inps. In tal caso il lettore perfezionerebbe il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 e pertanto sarebbe escluso dalle nuove regole di pensionamento introdotte dalla Riforma Fornero. L'esercizio della ricongiunzione è tuttavia oneroso e pertanto deve essere valutato attentamente sulla base della aspettative del lettore. L'esercizio della ricongiunzione è tuttavia escluso qualora i contributi risultassero accreditati presso la gestione separata Inps.

In alternativa il lettore può esercitare la totalizzazione nazionale ed accedere al pensionamento anticipato con 40 anni e 3 mesi di contributi fermo restando una finestra mobile di 21 mensilità. Con la totalizzazione il lettore dovrà mettere in conto un assegno piu' leggero dato che, di regola, il sistema di calcolo sarà contributivo.


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Sono un lavoratore del 1961 che ha raggiunto attualmente 41 anni di contribuzione e sono invalido all'85 per cento. Rientro pertanto in quei lavoratori precoci e dovrei poter andare in pensione a breve (pensionamento anticipato). Al patronato il quale mi sono rivolto mi hanno tuttavia indicato che subirei una forte decurtazione del mio assegno previdenziale. Ma non è prevista una deroga per noi invalidi? Come stanno realmente le cose? Giorgio

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Si ritiene che la risposta fornita dal patronato sia corretta. L'istituto previdenziale con la circolare Inps 35/2012 ha infatti indicato che nulla è stato modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Tali soggetti possono pertanto accedere alla prestazione previdenziale con i requisiti più favorevoli vigenti al 31 dicembre 1992, e cioè 60 di età per gli uomini e 55 per le donne.

Per quanto riguarda invece la pensione anticipata la normativa attuale non prevede alcuna deroga in favore di lavoratori invalidi in questione. Ciò comporta che tali soggetti rimangono sottoposti alla penalizzazione prevista dall'articolo 24 comma 10 del DL 201/2011 secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori. Del resto l'articolo 6 comma 2 quater del dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 non ha infatti incluso, tra la contribuzione utile ad escludere la penalità, il periodo di maggiorazione previsto in favore dei lavoratori invalidi.


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Sono un lavoratore dipendente metalmeccanico, classe 1959 con 39 anni e mezzo di contributi. Dato che la mia possibilità di andare in pensione è prevista dopo il 2016, come verificato anche sul vostro programma "quando si va in pensione", volevo sapere quando sarà possibile conoscere il prossimo adeguamento alla stima di vita Istat? Fabrizio

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Si ricorda che il prossimo adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per l'età pensionabile è previsto dal 1° gennaio 2016. Attualmente, secondo lo scenario demografico elaborato dall'Istat  per l'anno 2007 e utilizzato per coniare la riforma Fornero del 2011 l'adeguamento sarà pari a 4 mesi.

Si può presumere, sulla base di quanto è avvenuto con il precedente aggiornamento entrato in vigore il primo gennaio 2013, che il nuovo adeguamento sarà reso noto entro la fine del 2014 o l'inizio del 2015. La novità sarà contenuta in un decreto ministeriale dell'economia e delle finanze che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


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