L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


Invia un Quesito

Se sei già registrato esegui il login oppure registrati ora

Invia


Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono una lavoratrice dipendente dell'Agenzia delle Entrate, sede territoriale delle Marche. Il 31 Ottobre 2014 raggiungerò ben 40 anni di contributi ma per l'uscita con la pensione anticipata dovrò attendere ancora almeno 2 anni e rischio di prendermi una bella penalizzazione. Sono nata il 5.5.1958. Ho sentito che si parla di prepensionamenti e volevo saperne di piu' se è stata prevista una ulteriore via di fuga per la mia posizione. Lucia 

{div class:article-banner-left}{/div}

Ai sensi dell'articolo 2 - comma 11 - lettera a) della Legge 135/2012, i dipendenti pubblici considerati in soprannumero all'esito delle riduzioni organiche, possono andare in pensione con le regole previgenti alla Riforma Fornero  a condizione che maturino la decorrenza del trattamento pensionistico (calcolato mediante la vecchia disciplina) entro il 31.12.2016. La lettrice  dai dati forniti, soddisfa tali requisiti in quanto matura i vecchi 40 anni di contributi (utili per l'uscita con le vecchie regole) al 31.10.2014 e, pertanto avrebbe perfezionato l'uscita nel Febbraio 2016 al termine di una finestra mobile di 15 mensilità ai sensi dell'articolo 12 - comma 2 del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010.

Si ricorda tuttavia che per fruire di tale possibilità la posizione della lettrice deve risultare "in esubero" secondo quanto stabilito dalla PA di appartenenza.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Nuovo step per l'accesso al pensionamento dei dipendenti in esubero nella Pubblica Amministrazione. Con il messaggio Inps 4834/2014 l'Istituto di Previdenza Pubblica, ha spiegato che il Decreto Legge 101/2013 ha ampliato la platea dei destinatari dei prepensionamenti ricomprendendo tutte le Amministrazioni Pubbliche tra cui a titolo esemplificativo le Regioni - i Comuni - le Province - le Comunità Montane e le Aziende Sanitarie Locali, nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziare dell'Amministrazione.

{div class:article-banner-left}{/div}

L'Inps precisa che l'amministrazione pubblica dovrà chiedere alla sede inps territorialmente competente in base alla sede di servizio degli interessati alla procedura di esubero la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza. La certificazione deve essere richiesta dagli istituti interessati in tutti i casi di ricorso al prepensionamento cioè nei casi in cui, in virtù dell'esubero, l'accesso al pensionamento è consentito con i requisiti di pensionamento previgenti alla Riforma Fornero a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si verifichi entro il 31 dicembre 2016.

L'INPS provvederà al rilascio delle Certificazioni, nel termine di 30 giorni dall'invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni locali, oppure richiederà nello stesso termine agli Enti ulteriori informazioni utili per il completamento della situazione assicurativa degli interessati.

 

Sto per andare in pensione anticipata con i requisiti previsti da questa nuova riforma fornero. Volevo sapere se una volta in pensione (sono ex-inpdap) potrò stipulare un contratto di lavoro parasubordinato con una ditta privata che già ha dato disponibilità nei miei confronti. In particolare potrò cumulare i redditi da lavoro con quelli da pensione? Stefania

{div class:article-banner-left}{/div}

Si ricorda che dal 2009 i redditi che derivano da lavoro dipendente o autonomo sono cumulabili interamente con le pensioni compresa quella anticipata erogata dall'Ago (articolo 19, legge 133/2008). E' pertanto possibile stipulare un contratto di collaborazione e percepire i compensi da cumulare con la pensione.

I contributi versati potranno dare luogo ad una pensione supplementare a carico della gestione separata Inps a condizione che: a) il soggetto maturi l'età per la pensione di vecchiaia prevista dalla Riforma Fornero e; b) l'importo della pensione supplementare non sia superiore ad una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale (messaggio inps 219/2013).


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono una lavoratrice precoce nata nel febbraio 1957, dipendente del settore pubblico. Raggiungo nel settembre di quest'anno 40 anni di contributi ed avendo fruito nel corso del 2011 dei congedi per l'assistenza a mio figlio disabile ho effettuato la richiesta di salvaguardia ai sensi del Dl 102/2013. La domanda è stata accolta positivamente dalla DTL di Reggio Calabria ma da quel momento non ho saputo piu' nulla. Mi sono rivolta ad un patronato dove mi hanno indicato che forse non potrò fare parte della salvaguardia in quanto c'è un vincolo di decorrenza che io non rispetto. Ma allora non capisco perchè ho ricevuto risposta positiva dalla DTL. Come stanno esattamente le cose? Cosa dovrò fare per andare in pensione? Franca

{div class:article-banner-left}{/div}

Le indicazioni fornite dal patronato sono corrette. Per fruire della quarta salvaguardia (articolo 11-bis del Dl 102/2013) è necessario, tra le altre condizioni, che i lavoratori in questione perfezionino la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2015, temine comprensivo cioè della finestra mobile (cfr in tal senso anche il messaggio Inps 522/2014). Raggiungendo i 40 anni di contributi nel settembre 2014 la lettrice non potrebbe pertanto centrare questo obiettivo. Si ricorda che l'Inps è l'organo deputato alla verifica delle condizioni contributive ed anagrafiche  necessarie e non la Direzione Territoriale del Lavoro che verifica i soli requisiti oggettivi.

La lettrice a normativa vigente dovrà attendere i 41 anni e 6 mesi per andare in pensione anticipata. Si rammenta che per anticipare l'uscita è aperta la possibilità di optare per il regime sperimentale donna, opzione che tuttavia comporterebbe una forte decurtazione sull'assegno pensionistico.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono un dipendente di un'azienda metalmeccanica che ha previsto il ricorso a contratti di solidarietà per contrastare la crisi del settore alla quale siamo sottoposti. Volevo sapere se maturo ferie e permessi per intero oppure se la fruizione delle ferie e permessi nell'ambito di un contratto di solidarietà sarà diverso rispetto ai contratti regolari. Dario

{div class:article-banner-left}{/div}

Si ricorda che in linea generale la modalità di fruizione delle ferie e permessi nell'ambito dei contratti di solidarietà vieni definita negli accordi sindacali. Si consiglia pertanto al lettore di rivolgersi al proprio sindacato per conoscere le modalità di fruizione delle ferie e permessi nel caso di specie.

Qualora non sussista un accordo sindacale la Corte di  Cassazione con la sentenza numero 10205 del 1991 ha stabilito che il diritto al godimento delle ferie presuppone la oggettiva esigenza del recupero delle energie psicofisiche spese nell'effettiva prestazione lavorativa del dipendente ma non può essere suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate in relazione alle situazione di lavoratori in cassa integrazione con l'orario di lavoro ridotto. Pertanto per l'attività lavorativa, ancorchè tutto in parte ad orario ridotto, spetta ai lavoratori il diritto al periodo di ferie retribuite come contrattualmente previsto.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati