L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Esodati: sul cumulo delle salvaguardie

Lunedì, 03 Settembre 2012

Sono nato il 3/3/1955 ed assunto il 2/5/1974, in Fondo solidarieta' Tributi Erariali Esattoriali Cat. 029 VOESO con assegno straordinario dall'1/10/2006 autorizzato dall'INPS di Palestrina in deroga all'art. 1 comma 18 della legge 243/2004 (plafond dei 10000 salvaguardati), con maturazione del diritto alla pensione Marzo 2012 (57 anni) e relativa finestra 1 luglio 2012 (legge 395/95 Dini). Ho presentato la domanda di pensione il 1/06/2012 ed il 29/06/2012 l'INPS di Palestrina la respingeva, senza motivazione, dicendomi che avrebbe posticipato in procedura l'assegno straordinario, perche' per noi dei Trib. Erariali ex Esattoriali, il nostro fondo copre ogni spostamento della data della pensione a seguito di interventi legislativi, art. 6 comma 4 del D.M. 375/2003. Poi dopo circa 15gg. l'INPS a mezzo telefono, mi comunicava che il sistema operativo di procedura non gli permetteva di posticipare l'assegno e quindi bisognava aspettare........la data della pensione: ma quale data?? E cosi' sono senza copertura economica con serie ripercussioni oltre che morali anche psicologiche. Contestavo con lettera raccomandata A.R. il respingimento della mia domanda di pensione ed anche la proroga dell'assegno straordinario, se non convinto da certa documentazione legale per tale respingimento, adducendo con forza che sono gia' salvaguardato in deroga all'art. 1 comma 18 della legge 243/04 e che per me si devono applicare le decorrenze vigenti al 31/12/2007 ai sensi della legge Dini 335/95 per i lavoratori dipendenti, con maturazione diritto a pensione Marzo 2012 ed apertura di finestra 1 Luglio 2012. Ne potevo subire le cosiddette Finestre mobili legge 122/2010 del duo Sacconi-Tremonti, essendo gia' salvaguardato e se pure le dovevo subire ricordavo all'INPS che sono nel Fondo dall'1/10/2006 quindi cessato dal lavoro il 30/09/2006, molto prima dell'ultimo lavoratore cessato il 30/10/2008 giusto loro messaggio 20062 (norme operative per altri 10000 salvaguardati), cosi' da avere ulteriore altra salvaguardia. Il 10 agosto, poi, ho ricevuto la famosa lettera che ero uno dei possibili 65000 salvaguardati, altra salvaguardia, a che ho sollecitato nuovamente l'INPS  alla liquidazione della pensione ma mi rispondevano che ero salvagurdato, avevano validato la mia posizione ero in regola con i versamenti contributivi e avevano interessato la loro Direzione del caso ma a tutt'oggi non avevano avuta risposta.

Quando la pensione arriva a 64 anni

Lunedì, 10 Settembre 2012

Sono una dipendente del settore privato. nata il 24 dicembre 1952, ho maturato 32 anni di contributi. Volevo sapere quando - con le nuove regole di pensionamento potrò percepire l’agognata pensione.  In attesa di cortese risposta, porgo distinti saluti. Franca

L'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 consente alle lavoratrici dipendenti del settore privato di accedere alla pensione all'età di 64 anni a condizione che possano far valere 60 anni di età ed almeno 20 anni di contribuzione entro il 31.12.2012. La circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 ha inoltre precisato che il requisito anagrafico è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita: dunque la pensione si conseguirà all'età di 64 anni e 7 mesi.

 

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6 Dicembre 2011 - Art 24, comma 15-bis del decreto legge numero 201 del 
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011 15-bis.

In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni.
14 Marzo 2012 - Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 

6. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis)

In via eccezionale: a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni: - possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012; - maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1); b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all’A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente: - al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1. - al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni. Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ai fini dell’identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

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Sono collocato in mobilità ai sensi degli art. 4 e 24 legge 223/91 dal 1 Dicembre 2011 con accordo tra sindacato e azienda ,per ristritturazione, del novembre 2010 e verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 411-412 cpc . Ho maturato i requisiti Agosto 2012 per 60anni e 37,9 di contributi ( superata quota 96 ). percepisco assegno di Mobilità Inps e ho ricevuto la lettera per probabile salvaguardia 65.000. In base a questi dati ,fino a ieri ,mi sono considerato inserito nella tabella dei soggetti salvaguardati alla casella A ( Mobilità art.2, comma 1, lett.a 25.590 ). Da un colloquio avuto ieri con lo sportello Amico salvaguardati , mi sono trovato con le idee confuse in quanto l'impiegata mi ha detto di fare l'Istanza alla relativa DPL per la graduatoria ,come se Mi avesse ritenuto un lavoratore che è esodato alla data del 31/12/2011 e quindi inserito nella tabella H ( art. 2, comma 1 , lett. h 6.890 ). Ho cercato di farmi dire con certezza a quale tabella appartengo ,ma la risposta è stata che non spetta a loro stabilirlo. A mio giudizio ritengo di appartenere alla tabella Mobilità (a) ,anche perchè in caso contrario non avrei ricevuto la famosa lettera possibili salvaguardati ,e quindi non devo presentare l'Istanza, ma comunque la cosa mi ha lasciato molti dubbi e la certezza che chi deve darci delle risporte certe non è preparato a darcele.

In linea generale i soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza presso le DTL sono: a) i lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011; b) i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; e c) i lavoratori esonerati dal servizio. I lavoratori in mobilità (ordinaria o lunga) non sono ricompresi (cfr: il decreto interministeriale fornero del 1° Giugno 2012).

La presentazione dell'Istanza

Le istanze possono essere presentate dai lavoratori stessi, oppure dai soggetti all'uopo abilitati (consulenti del lavoro, patronati, dottori commercialisti) entro il 21 Novembre 2012. La presentazione avviene in via telematica tramite posta elettronica certificata. In alternativa è possibile inviare una raccomandata A/R.

In linea generale la DTL competente è sempre quella in cui il lavoratore cessato ha la residenza. Solo nel caso di accordi sottoscritti a seguito di una procedura conciliativa (artt. 410 e ss. cpc) la DTL interessata è quella innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti (cfr: articolo 4, comma 4, Decreto Interministeriale del 1° Giugno).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Circolare numero 19 del Ministero del Lavoro del 31 Luglio 2012

 

 

Vorrei sapere se rischio di rimanere fuori dalla salvaguardia a causa dell'adeguamento alla stima di vita dal 1 Gennaio 2013 può comportare l'esclusione dalla salvaguardia per me che sono in mobilità.

L'Inps è intervenuta sulla questione con il messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012. L'istituto ha precisato che i lavoratori in mobilità cessati entro il 31 dicembre 2011 che si trovano in questa condizione saranno comunque salvaguardati ancorchè per effetto dell'adeguamento maturino il requisito per la pensione successivamente alla scadenza della fruizione dell'indennità di mobilità. Al riguardo il citato messaggio precisa che saranno varati specifici interventi.

Tali interventi non riguardano tuttavia i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.

 

 

Sono tra coloro che non hanno ricevuto la lettera dall'INPS e sono molto preoccupata. Sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Decreto interministeriale fornero ma non capisco se la capienza è sufficiente. Il patronato mi ha detto che i lavoratori che ne avrebbero diritto sarebbero oltre 200mila! Perchè alcuni sono inclusi ed altri no. Mi chiedo: se non dovessi rientrare cosa succede?

Allo stato attuale si può solo affermare che il numero di coloro che accederanno alla salvaguardia sulla base del decreto ministeriale fornero sono 65 mila soggetti suddivisi nelle rispettive categorie come indicate nel provvedimento. Non è ancora chiaro se il numero di lavoratori che sono in possesso dei requisiti per essere inclusi siano un numero superiore. E' certamente possibile, e se ciò fosse confermato diversi lavoratori pur rispettando i requisiti non potranno accedere al beneficio con la conseguenza di essere soggetti alle nuove regole di pensionamento.

Quanto al criterio ordinatorio della graduatoria definitiva l'Inps ha di recente ribadito che sarà quello della data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr: messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 e l'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011 convertito con legge numero 214/2011). Verrà data dunque priorità a coloro che hanno concluso il rapporto di lavoro per prima.

Nelle prossime settimane dovrebbero comunque arrivare novità sul tema esodati: il ministero del lavoro dovrà pubblicare il decreto attuativo dei nuovi 55mila salvaguardati (della spending review) e giace alla camera il progetto di legge Damiano che potrebbe ulteriormente intervenire (in meglio) sulla normativa pensionistica.

 

 

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