L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono una lavoratrice che, al 31/12/2011 ha maturato 36 anni 7 mesi di contributi. Il 12/02/2012 ho compiuto 60 anni e il primo Marzo 2012 sarei andata in pensione (quota 96). La Riforma ha spostato tutto in avanti: mi dicono che invece dovrò lavorare ancora per 5 o 6 anni. E' possibile tutto questo? Neda

E' corretto. Per le lavoratrici donne dal 1° Gennaio 2012 le nuove regole consentono il pensionamento anticipato con il raggiungimento di 41 anni e 1 mese di contributi. Dal 1° Gennaio 2013 si sale a 41 anni e 5 mesi di contributi; dal 2014 saranno necessari 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva. La nuova disciplina ha tuttavia abolito le cd. finestre mobili annuali: dal 1° gennaio 2012 la pensione decorrerà dunque il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei predetti requisiti.

Ricordo tuttavia che dai dati forniti può accedere al pensionamento optando per il calcolo della pensione con il sistema totalmente contributivo. Si tratta di una possibilità, non soppressa dalla riforma Fornero, riservata alle sole lavoratrici donne con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 se autonome) che maturano la decorrenza della pensione entro il 31 Dicembre 2015. Tale pensionamento comporterà una decurtazione di circa il 15-25% sul trattamento pensionistico a causa proprio del calcolo contributivo.

 

 

Sono una esodata che non ha ricevuto la lettera dall'INPS. Sono in mobilità ordinaria. Ho interrotto il rapporto di lavoro il 29 Aprile 2010 andando in mobilità. La data della pensione (40 anni di contributi) è prevista per il Novembre 2012.
Alcune mie ex colleghe, nonostante maturano i requisiti nep 2014-2015, hanno ricevuto la lettera ma io no. Mi chiedo:
quali sono stati i requisiti adottati dall'INPS ? Come devo procedere per verificare la mia posizione?



Ai sensi del messaggio Inps numero 12196 del 20 Luglio 2012 le procedure preliminari di verifica della potenziale inclusione del lavoratore tra i soggetti salvaguardati dovrebbero concludersi entro fine Settembre.Coloro che necessitano di verificare la propria posizione possono rivolgersi allo Sportello Amico istituito presso le agenzie territoriali Inps e fissare un appuntamento con un funzionario Inps.

Il criterio ordinatorio della graduatoria definitiva sarà quello della data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr: messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 e l'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011 convertito con legge numero 214/2011).

Il Decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno consente il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento per un numero pari a 25.590 soggetti in mobilità ordinaria che maturano la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità e che abbiano cessato l'attività lavorativa entro il 4 Dicembre 2011. I numeri effettivi dei lavoratori potenzialmente in possesso dei requisiti per accedere al beneficio della salvaguardia non sono noti ufficialmente ma potrebbero essere un numero superiore. Se sarà così alcuni lavoratori - pur rispettando i requisiti - resterebbero esclusi.

sono un ex dipendente di Ansaldobreda che per motivi di ristrutturazione ha posto in mobilità parte delle maestranze secondo accordo siglato in sede interministeriale data 31.03.2010 fra azienda sindacato .
Ho 58 anni e l'attività lavorativa è cessata in data 27 dicembre 2011 e messo in mobilità a far data del 04.01.2012, ed in base alla legge n.223 del 23.07.91 art.4 e24, la mia indennità di mobilità dovrebbe terminare a marzo 2013 e andare in pensione ad aprile 2013 in base alla legge previgente, in quanto durante la fruizione della mobilità ho maturato alla data del 25.12.2012 40 anni di lavoro (con il riconoscimento di 10 anni di espozione all'amianto , sia da parte dell'inail che dall'inps).
Sarei grato di conoscere se la mia posizione di salvaguardato rientra nei 65000 (perchè cessato entro 31.12.2011) o nei prossimi 55000. Salvatore

 

L'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 nonchè l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno (riguardante i cd. "65mila") salvaguarda un numero pari a 25.590 lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 4 Dicembre 2011 a condizione che: a) l'attività lavorativa sia cessata entro il 4 Dicembre 2011; b) maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.

L'articolo 22, comma 1, del Decreto numero 95 del 6 Luglio 2012 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto 2012 ha di recente ampliato le maglie dei salvaguardati ammettendo al beneficio ulteriori 55mila soggetti.

Tra i nuovi ammessi figurano anche i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ritengo dunque che sia in possesso dei requisiti per essere incluso nel secondo gruppo dei salvaguardati. Questi lavoratori, come sancisce l'articolo 22 del DL 95/2012, devono attendere la pubblicazione di un nuovo decreto interministeriale (previsto entro il 6 Ottobre 2012) che definisca le modalità di ammissione al beneficio.

Sono un "esodato" Telecom della Regione Sicilia. Sono nato il 05/01/1953 ed assunto in Azienda dal 01/05/1972. Il mio rapporto di lavoro si è risolto allo scadere del 31/08/2009 in Mobilità Ordinaria di cui gli art. 4 e 24 della legge 23/07/1991 n. 223, con accordo sindacale di mobilità del 19 settembre 2008. L'Azienda ha provveduto secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 9 della legge 223/91 a fornire le previste informative agli enti preposti. Messo in Mobilità il 01/09/2009 ed in stessa data ho presentato all'Ufficio Prov. del Lavoro la Domanda di iscrizione nella lista Regionale di Mobilità ed in data 03/09/2009 presso INPS della Domanda di Indennità di mobilità. In data 02/08/2012 ho ricevuto la lettera INPS in quanto risulto tra i "possibili beneficiari" della legge 214/2011 invitandomi a verificare la mia posizione assicurativa. Preciso che, da varie occasioni di verifiche precedenti con INPS, ultima ai primi giorni di marzo c.a., veniva confermata la mia pensione ad Ottobre 2012. A fine dello stesso mese di marzo, invece, ad un'ulteriore contatto mi veniva riferito che non erano più in grado di potermi dare notizie in merito alla mia "pensione". Oggi mi viene comunicato che se rientro nella lista dei lavoratori salvaguardati potrei andare tra maggio o giugno 2013. Mi urge precisare che a suo tempo, con l'introduzione della legge "Berlusconi" 122/2010, rientravo tra coloro che essendo in mobilità Ordinaria con accordi stipulati entro il 30/04/2010 risultavo già tra i 10mila "SALVAGUARDATI".

AD oggi tutto sembra svanito sui terminali INPS e quello che rimane sono tanti se e tanti ma e nessuna certezza.
Ad illuminare un po' esiste il messaggio INPS n. 13343, che recita:"Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd. “10mila”) già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 ( cd. “finestra mobile”). Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011 e s.m.i." che ufficialmente la Dir. Generale dovrebbe inviare tre mesi prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento. Cosa mai avvenuta.
Oggi mi chiedo: Ho possibilità di entrare tra i 25.590 esodati in mob. ord.? Se sì, come è possibile fare riemergere il precedente essere "salvaguardato" sui terminali INPS (il baffetto non c'è più)?

Dalle informazioni fornite è in possesso dei requisiti per essere tra i 25.590 lavoratori in mobilità ordinaria salvaguardati rispetto alle nuove regole di pensionamento. Questo è inoltre confermato dal fatto che ha anche ricevuto la lettera che comunica di essere tra i potenziali salvaguardati.

Ricordo che in linea generale i lavoratori salvaguardati rimangono soggetti alle finestre mobili di cui all'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 in vigore dal 1° Gennaio 2011. Ciò determina uno slittamento tra la data di maturazione dei requisiti di pensionamento e la data di effettiva percezione del primo assegno. Lo slittamento è pari a 12 mesi per la generalità dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi. Per i quarantisti la finestra è ancora piu' lunga: 1 mese in piu' per coloro che maturano il requisito nel 2012; 2 mesi in piu' per l'anno 2013 e 3 mesi in piu' dal 2014 in poi.

Le vecchie finestre - Il Cumulo dei benefici

In via eccezionale il messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 conferma che i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (cioè i cd. "10 mila" salvaguardati in mobilità o titolari di prestazione straordinaria al 30 Aprile 2010) che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 Ottobre 2008 ( cfr: messaggio inps numero 20062/2011) possono godere delle regole di decorrenza - evidentemente piu' favorevoli rispetto alle finestre mobili- vigenti sino al 31.12.2010 (erano le cd." finestre di accesso" con decorrenza fissa).

Sulle modalità operative per ottenere il cumulo dei benefici è opportuno attendere le istruzioni Inps.

 

 

Vorrei sapere se l'innalzamento dei requisiti per la pensione per l'adeguamento alla stima di vita dal 1 Gennaio 2013 può comportare l'esclusione dalla salvaguardia per i lavoratori che sono in mobilità. La mia mobilità scade il 1° Febbraio 2013 e dovendo raggiungere quota 97,3 dal 1° Gennaio 2013 rischierei di rimanere fuori (maturerei la quota nell'Aprile del 2013 oltre la data di scadenza della mobilità). 
 

La questione è nota. Dal 1°Gennaio 2013 i requisiti per la pensione di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 247/07 sono adeguati alla stima di vita Istat. L'aumento è pari a 3 mesi. Il rischio paventato è quello che, per effetto del predetto adeguamento, la maturazione dei requisiti per il pensionamento si venga a collocare al di là della scadenza della percezione dell'indennità di mobilità lasciando in tal modo fuori dalla salvaguardia il lavoratore. Si ricorda infatti che, tra le condizioni imposte dal Dl 201/2011, i lavoratori in mobilità devono maturare i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.

Il messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha tuttavia precisato che i lavoratori in mobilità cessati entro il 31 dicembre 2011 che si trovano in questa condizione saranno comunque salvaguardati ancorchè per effetto dell'adeguamento maturino il requisito per la pensione successivamente alla scadenza della fruizione dell'indennità di mobilità. Al riguardo il citato messaggio precisa che saranno varati specifici interventi.

Tali interventi non riguardano tuttavia i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.

 

 

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