L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Nell'agosto del 2009 sono stata licenziata all'eta' di 53 anni.Ho cercato disperatamente di "riciclarmi" ma ,considerato il momento di crisi e ahime' la mia eta' sono riuscita solo nell'ottobre del 2010 ,per cui ho perso un anno di contributi : Nel contempo ho chiesto l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari che ho ottenuto.Non li ho mai versati perche' troppo onerosi x me. Vorrei sapere se sono annoverabile tra i lavoratori autonomi e se riesco a rientrare nella "deroga x lavoratrici donne che scelgono il regime sperimentale -art 1 comma 9 legge 243 del 23/8/04 ". Questa disposizione dice che le lavoratrici autonome che entro il 31 dic 2015 hanno 58 anni di eta' (io li compio il 2 maggio 2014) e 35 anni di contribuzione (potrei arrivarci versando i contributi volontari) possono accedere alla pensione.

Il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 consente, alle sole lavoratrici donne, di accedere al trattamento pensionistico di anzianità fino al 31 dicembre 2015, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti  ( 58 anni per le lavoratrici autonome) a condizioni che optino per la liquidazione dell'assegno con il solo sitema di calcolo contributivo come previste dal decreto legislativo n.180/1997.

La recente Circolare Inps n. 35/2012 ha precisato che per tale forma di pensionamento rimangono eccezionalmente valide le finestre mobili di cui all'articolo 12 del Decreto Legge numero 78 del 2010 e successive modifiche (12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lav. dipendenti e 18 mesi per le autonome). Le finestre comportano quindi lo spostamento della decorrenza della pensione rispetto al mese di maturazione dei requisiti.

La precisazione sulla durata delle finestre stessa è importante perchè la predetta Circolare ha inoltre introdotto un nuovo vincolo. Le lavoratrici in questione, per accedere al beneficio, devono essere in possesso dei requisiti per maturare la decorrenza del trattamento entro la data del 31 Dicembre 2015. Ciò comporta, stante l'applicazione delle predette finestre mobili di 12 mesi (18 per le autonome), che il requisito anagrafico e contributivo deve essere raggiunto entro il Dicembre 2014 (Maggio 2014 per le autonome). Non solo. La Circolare ha infine precisato che dal 2013 i requisiti anagrafici saranno adeguati alla speranza di vita Istat: nel perido 2013-2015 saranno dunque necessari 57 anni e 3 mesi di età (58 e 3 per gli autonomi).

Quanto alla gestione, quando la contribuzione è mista - cioè con contributi versati sia come dipendente sia come artigiano, commerciante o liberi professionisti - si applicano le regole più rigide previste per i lavoratori autonomi.

 


 

Norme Richiamate 

Circolare Inps numero 35 del 24 Marzo 2012 - Paragrafo 7. 2

Lavoratrici in regime sperimentale:

"Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015. Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008). Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita."

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Volevo sapere quando andrò in pensione: sono nata il 3/04/1955, al 30/10/2010  ho 35a e 3m di versamenti e mi sono dimessa per problemi di salute.  Vorrei andare in pensione senza versare contributi volontari e senza optare per il sistema donna per evitare una decurtazione sull'assegno. Giovanna da Frosinone

Sono una lavoratrice precoce che ha iniziato a lavorare all'età di 16 anni. Ho letto che con le nuove norme potrei andare in pensione anticipata con 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva ma che devo comunque avere 62 anni di età anagrafica: e' vero? Non ci sono dei vantaggi per noi precoci? Grazie, Maria

Le nuove regole consentono alle lavoratrici donne di accedere alla pensione anticipata - indipendentemente dall'età anagrafica - con il perfezionamento di 41 anni e 5 mesi di contributi dal 2013 (requisiti che poi si innalzeranno leggermente negli anni successivi). In presenza di questa anzianità contributiva sarà dunque possibile andare in pensione a qualsiasi età. 

Se il pensionando ha meno di 62 anni incorre in una penalizzazione pari all'1% sulle retribuzioni maturate sino al 31.12.2011 per ogni anno compreso tra i 60 e 62 anni e del 2% per ogni anno di età prima dei 60 anni. In definitiva se un soggetto andasse in pensione a 58 anni subirebbe una decurtazione pari al 6% circa. 

L'articolo 6, comma 2-quater del Decreto milleproroghe (Dl 216/2011 convertito con legge numero 14 del 2012, emendamento in favore dei lavoratori precoci) ha comunque escluso la penalizzazione limitatamente ai soggetti che maturano il predetto requisito di anzianita' contributiva - 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini - entro il 31 dicembre 2017, qualora questa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Pertanto se può vantare un maturato contributivo così composto entro il 31.12.2017 potrà accedere alla pensione anticipata senza penalizzazione ancorchè non avrà compiuto 62 anni di età.   


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Volevo sapere se tra i nuovi salvaguardati rientrano anche coloro che non ancora in mobilità non hanno cessato l'attività lavoratoriva al 4 Dicembre 2011. Io ho cessato l'attività a Giugno di quest'anno: posso sperare di andare in pensione alla scadenza della mobilità? Edoardo  

Dall'ultimo messaggio INPS n. 13343 e dalle successive interpretazioni pubblicate da vari organi di stampa, ho inteso che l'aspettativa di vita dal 2013 non sarà applicata a chi, in mobilità, maturerà i requisiti con 40 anni di contribuzione. A tali soggetti saranno applicate le finestre mobili maggiorate di uno, due e tre mesi in funzione dell'anno in cui avverrà la maturazione. Oggi sono stato in un Patronato e mi hanno comunicato che, dagli strumenti in loro possesso, i tre mesi di aspettativa di vita saranno considerati anche per i cosiddetti quarantisti. Il funzionario del Patronato si è riservato di fornirmi una risposta fra qualche giorno dopo una ulteriore verifica. E' possibile sapere qualcosa di piu' sulla stima di vita?

La questione relativa all'applicazione dell'aspettativa di vita per i lavoratori salvaguardati è stata chiarita con il messaggio inps numero 20600 del 13 Dicembre 2012. La situazione può essere così riassunta. 

Quotisti - La previgente normativa prevedeva l'applicazione dell'adeguamento all'aspettativa di vita Istat dei requisiti per il pensionamento ai lavoratori cd. quotisti (cioè coloro che accedevano alla pensione di anzianità tramite il sistema delle quote di cui alla Tabella B allegata alla legge 243/04 e successive modifiche ed integrazioni).

Dal 2013 i lavoratori salvaguardati quotisti accederanno dunque alla pensione di anzianità con il perfezionamento della quota 97,3 e 61 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 i requisiti si innalzano ulteriormente di altri 4 mesi (anche se il dato non è ancora ufficiale). Saranno dunque necessari un minimo di 61 anni e 7 mesi di età anagrafica e il perfezionamento di quota 97,7.  Per gli autonomi i requisiti sono di un anno piu' elevati.

Restano ferme le finestre di decorrenza (12 mesi per i lavoratori dipendenti; 18 mesi per i lavoratori autonomi).

Lavoratori Dipendenti Eta' Minima Quota Finestra mobile
fino al 31.12.2012 60 96 12 mesi
2013-2015 61 e 3 mesi 97,3 12 mesi
2016-2019 61 e 7 mesi 97,7 12 mesi

Lavoratori Autonomi Eta' Minima Quota Finestra mobile
fino al 31.12.2012 61 97 18 mesi
2013-2015 62 e 3 mesi 98,3 18 mesi
2016-2019 62 e 7 mesi 98,7 18 mesi

Quarantisti – Il messaggio 20600 precisa che non si applica la stima di vita a coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica. Per questi lavoratori si continua ad andare in pensione con 40 anni di contribuzione anche dal 2013 in poi. L'articolo 18, comma 22-ter della legge 111/2011 ha tuttavia introdotto finestre mobili piu' lunghe rispetto ai lavoratori quotisti. I quarantisti che maturano il diritto alla pensione nel 2012 hanno una finestra mobile di un mese piu' lunga rispetto ai quotisti, di due mesi piu' lunga per il 2013 e di 3 mesi piu' lunga dal 2014 in poi.

Anno Contribuzione necessaria Finestra mobile Dip Finestra mobile Autonomi
2011 40 anni 12 18 mesi
2012 40 anni 13 mesi 19 mesi
2013 40 anni 14 mesi 20 mesi
2014 in poi 40 anni 15 mesi 21 mesi

 


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