Nell'agosto del 2009 sono stata licenziata all'eta' di 53 anni.Ho cercato disperatamente di "riciclarmi" ma ,considerato il momento di crisi e ahime' la mia eta' sono riuscita solo nell'ottobre del 2010 ,per cui ho perso un anno di contributi : Nel contempo ho chiesto l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari che ho ottenuto.Non li ho mai versati perche' troppo onerosi x me. Vorrei sapere se sono annoverabile tra i lavoratori autonomi e se riesco a rientrare nella "deroga x lavoratrici donne che scelgono il regime sperimentale -art 1 comma 9 legge 243 del 23/8/04 ". Questa disposizione dice che le lavoratrici autonome che entro il 31 dic 2015 hanno 58 anni di eta' (io li compio il 2 maggio 2014) e 35 anni di contribuzione (potrei arrivarci versando i contributi volontari) possono accedere alla pensione.
Il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 consente, alle sole lavoratrici donne, di accedere al trattamento pensionistico di anzianità fino al 31 dicembre 2015, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti ( 58 anni per le lavoratrici autonome) a condizioni che optino per la liquidazione dell'assegno con il solo sitema di calcolo contributivo come previste dal decreto legislativo n.180/1997.
La recente Circolare Inps n. 35/2012 ha precisato che per tale forma di pensionamento rimangono eccezionalmente valide le finestre mobili di cui all'articolo 12 del Decreto Legge numero 78 del 2010 e successive modifiche (12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lav. dipendenti e 18 mesi per le autonome). Le finestre comportano quindi lo spostamento della decorrenza della pensione rispetto al mese di maturazione dei requisiti.
La precisazione sulla durata delle finestre stessa è importante perchè la predetta Circolare ha inoltre introdotto un nuovo vincolo. Le lavoratrici in questione, per accedere al beneficio, devono essere in possesso dei requisiti per maturare la decorrenza del trattamento entro la data del 31 Dicembre 2015. Ciò comporta, stante l'applicazione delle predette finestre mobili di 12 mesi (18 per le autonome), che il requisito anagrafico e contributivo deve essere raggiunto entro il Dicembre 2014 (Maggio 2014 per le autonome). Non solo. La Circolare ha infine precisato che dal 2013 i requisiti anagrafici saranno adeguati alla speranza di vita Istat: nel perido 2013-2015 saranno dunque necessari 57 anni e 3 mesi di età (58 e 3 per gli autonomi).
Quanto alla gestione, quando la contribuzione è mista - cioè con contributi versati sia come dipendente sia come artigiano, commerciante o liberi professionisti - si applicano le regole più rigide previste per i lavoratori autonomi.
Norme Richiamate
Circolare Inps numero 35 del 24 Marzo 2012 - Paragrafo 7. 2
Lavoratrici in regime sperimentale:
"Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015. Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008). Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita."
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