L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un lavoratore che ha raggiunto i 40 anni di contributi nel 2014 e che, se non sbaglio, potrò accedere alla salvaguardia in quanto lavoratore autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Ho visionato la Circolare del Ministero del lavoro ma mi pare che il mio profilo non risulti incluso. Si tratta di una svista del ministero oppure sto sbagliando qualcosa? Inoltre sino a quando avrò tempo per presentare istanza? Come saranno ordinate le domande? Luigi da Bologna Kamsin Il lettore ha ragione. La Circolare numero 27 del 7 novembre 2014 ha individuato le modalità per presentare le istanze di accesso ai benefici in materia di sesta salvaguardia, di cui alla legge 147/2014 solo con riferimento ai lavoratori per i quali è richiesto il passaggio "certificativo" presso la Dtl. Il provvedimento regola, infatti, gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge 147/2014.

Si tratta dei lavoratori, in breve, che hanno risolto di comune accordo il rapporto di lavoro con il datore; di quelli che lo hanno risolto unilateralmente (cioè che hanno presentato le dimissioni o che sono stati licenziati); dei lavoratori con contratti a tempo determinato; e dei lavoratori che nel corso del 2011 assistevano un parente disabile.

Si ritiene che i profili di tutela non regolati dalla predetta Circolare (cioè i lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori autorizzati ai volontari - individuati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014), che dunque non necessitano del passaggio preventivo in DTL, dovranno invece presentare istanza di accesso direttamente all'Inps secondo modalità e modelli che saranno a breve resi noti dall'Istituto di previdenza, come accaduto per le precedenti salvaguardie. E' necessario dunque attendere ancora qualche giorno prima della completa attuazione della normativa prevista dalla legge 147/2014.

Anche questi lavoratori avranno tempo sino al 5 Gennaio 2015 per la produzione delle domande. Quanto alle modalità di esame delle domande, la legge 147/2014 ha indicato che il criterio ordinatorio è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro. Si consiglia, tuttavia, di attendere le istruzioni dell'Inps per ulteriori particolarità sulla procedura in parola.

Zedde

Sono dipendente comunale, nata il 5.7.56, a fine gennaio 15 avro' raggiunto i 40 anni di lavoro. Sono lavoratrice precoce? Quando potro'andare in pensione? Rossella Kamsin La lettrice potrà accedere alla pensione anticipata al perfezionamento di 41 anni e 10 mesi di contributi (previa conferma dell'entità dell'aumento della speranza di vita dal prossimo 1° gennaio 2016). A conti fatti la lettrice raggiungerà tale requisito nel Novembre 2016 all'età di 60 anni circa. Non avendo raggiunto, per quella data i 62 anni, subirà una penalizzazione sull'assegno di poco inferiore al 2% sulle anzianità calcolate con il sistema retributivo.

La penalizzazione, tuttavia, non sarà applicata qualora la lettrice potrà vantare, a tale data, sul suo conto assicurativo solo contribuzione derivante da prestazione effettiva di lavoro (articolo 6, comma 2-quater, Dl 216/2011). Qui ulteriori dettagli sulla riduzione in parola.

Zedde

Sono un lavoratore che fa parte del comparto difesa e sicurezza. Dovrei poter accedere alla pensione al perfezionamento dei requisiti previgenti alla Riforma Fornero del 2011, almeno secondo quanto mi è stato detto dall'Inps la scorsa primavera. Volevo sapere se con la legge di stabilità ci saranno dei cambiamenti per il mio comparto Kasmin Si conferma quanto detto dall'Inps. Al personale del comparto difesa e sicurezza non si applicano i nuovi limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva stabiliti dalla legge 214/11 (cosiddetta legge Fornero) per andare in pensione. Il disegno di legge di stabilità non prevede novità in materia per questo comparto. Quindi dal prossimo anno non ci saranno cambiamenti. Pertanto, il personale del comparto difesa e sicurezza può andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi (servizio utile: servizio effettivo + servizio virtuale) e l’età di 57 anni, con adeguamento alla speranza di vita (+ 3 mesi dal 2013), oltre all'applicazione della finestra mobile di 12 mesi, oppure con 40 anni di contribuzione, (+ 3 mesi dal 2014), indipendentemente dal requisito anagrafico, oltre l'applicazione della finestra mobile di 15 mesi (in tal caso).

ll lettore non specifica la sua data di nascita, per cui, per sapere la data di decorrenza della pensione anticipata, bisognerà verificare se maturerà prima il requisito di 57 anni di età e 35 anni di contributi, ai quali occorre aggiungere l'adeguamento alla speranza di vita e la finestra mobile di 12 mesi, ovvero il requisito di 40 anni e 3 mesi di contributi (servizio effettivo + servizio virtuale), oltre l'applicazione della finestra mobile di 15 mesi.

Zedde

La Circolare del Ministero del Lavoro 27/2014 conferma che i lavoratori hanno tempo sino al 5 gennaio 2015 per la presentazione delle istanze di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro. 

Kamsin Come anticipato ieri da pensionioggi.it il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare numero 27 del 7 novembre 2014 ha individuato le modalità per presentare le istanze di accesso ai benefici in materia di sesta salvaguardia, di cui alla legge 147/2014 per i lavoratori che sono "tenuti" al passaggio presso la Dtl. Il provvedimento regola, infatti, gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge 147/2014. 

Piu' nello specifico i lavoratori interessati sono:

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

I lavoratori che si riconoscono in tali profili dovranno produrre apposita istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro entro il 5 gennaio 2015, cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 147/2014 (avvenuta lo scorso 6 Novembre 2014). La direzione competente all'istanza è quella determinata in base alla residenza del lavoratore tranne negli accordi stipulati ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile. In tale caso l'istanza va presentata presso la dtl innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti. Qui il programma di pensionioggi.it per verificare se si rispettano i requisiti anagrafici e contributivi utili per l'accesso in salvaguardia.

Le istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati, i consulenti del lavoro o i dottori commercialisti), alle competenti dtl attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esame delle Domande da parte della DTL - La Circolare ricorda che le decisioni riguardo alle istanze dovranno essere assunte entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze (cioè entro il 4 febbraio 2015); le decisioni di rigetto dovranno essere comunicate e motivate all'interessato con la possibilità per questi di produrre istanza di riesame entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto presso la medesima DTL; le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate all'Inps per l'ulteriore verifica dei requisiti anagrafici e contributivi utili ad accedere alla sesta salvaguardia.

Gli altri lavoratori - Si ritiene che i profili di tutela non regolati dalla predetta Circolare (cioè lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori autorizzati ai volontari - lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014) dovranno invece presentare istanza di accesso all'Inps secondo modalità e modelli che saranno a breve resi noti dall'Istituto di previdenza, come accaduto per le precedenti salvaguardie. 

Riferimenti

La Circolare è corredata, tra l’altro, dal modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, come riportate nella medesima Circolare. Si riportano di seguito i documenti diffusi dal Ministero.

Allegati:
• Legge 147/2014
• Circolare n. 27 del 7 novembre 2014
• Modulo ISTANZA
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. c)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. e)
• Elenco indirizzi e-mail cui inoltrare l’ISTANZA

Zedde

Desidero porvi un mio problema. Negli ultimi anni ho lavorato come autonomo, (in precedenza dipendente). Dovrei andare in pensione, (compirò 62 anni tra qualche mese) ma per la legge Fornero non si può. Ho maturato 21 anni di contribui, prima del 1995, avevo deciso di riprendere a lavorare, ma è sopraggiunto un infarto, Quindi non posso lavorare, niente pensione, dopo aver maturato gli anni. E' possibile questo? Vi sarei eternamente grato, se potete indicarmi una soluzione. Kamsin A legislazione vigente si conferma che la pensione di vecchiaia può essere conseguita solo al perfezionamento di 66 anni e 3 mesi di età unitamente a 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata. In alternativa è possibile accedere alla pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne). Condizioni che, dai dati forniti, non sono soddisfatte. Il discorso potrebbe cambiare se il lettore avesse lo status di invalidità.

In tal caso potrebbe conseguire, qualora abbia una percentuale di invalidità che comporti la riduzione della sua capacità di lavoro a meno di un terzo in conseguenza del suo stato di salute, l'assegno ordinario di invalidità previdenziale di cui alla 222/1984 (per il quale non è richiesto un requisito anagrafico) ma, per conseguire il beneficio, dovrebbe avere almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la domanda.

Un anticipo dell'età pensionabile sarebbe anche possibile qualora il lettore avesse una invalidità pari o superiore all'80%. Ma non sembra questa l'ipotesi del quesito.

Zedde

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