L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


Invia un Quesito

Se sei già registrato esegui il login oppure registrati ora

Invia


Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

I lavoratori interessati dalla sesta salvaguardia potranno da oggi formalmente presentare istanza di accesso ai benefici. C'è tempo sino al 5 Gennaio 2015. Ma mancano ancora i moduli.

Kamsin La legge 147/2014 che consente ad altri 32.100 lavoratori di accedere alla pensione in deroga alla Riforma Fornero del 2011 entra in vigore oggi. Il provvedimento, la sesta salvaguardia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre con un periodo di vacatio legis di alcuni giorni. 

Da oggi dunque parte il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori che vogliono partecipare ai benefici; c'è tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.

Ad oggi, tuttavia, non sono ancora uscite le istruzioni del Ministero del Lavoro e/o dell'Inps per la compilazione delle istanze di accesso e, dunque, nè gli interessati, nè gli operatori dei patronati sanno come comportarsi. La legge 147/2014 è, infatti, molto generica al riguardo e prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.

È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro. 

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro; probabilmente, tuttavia, per i lavoratori che hanno fruito dei congedi per l'assistenza dei familiari con disabilità l'ordine della graduatoria dovrà avvenire sulla base della data di maturazione del requisito previdenziale (come previsto dal messaggio inps 522/2014 per la quarta salvaguardia) dato che, molti di loro non hanno ancora cessato l'attività lavorativa. 

Si attende, inoltre, che i provvedimenti attuativi regolino anche il destino per i lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia per l'esaurimento del plafond a loro dedicato. Si tratta dei lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi straordinari per l'assistenza di familiari con disabilità che hanno maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, dopo il 31 Ottobre 2012 (ed entro Dicembre 2013). Per questi soggetti, come già anticipato sulle pagine di questo giornale, si dovrebbero attivare i cd. vasi comunicanti (articolo 1, comma 193 della legge 147/2013) per consentire loro di uscire con la salvaguardia senza gravare numericamente sul plafond destinato alla sesta salvaguardia. Ma è necessaria una conferma ufficiale in tal senso.

Guidaesodati
Zedde

Sono una lavoratrice nata nel 1956 con possibilità di accedere, senza particolari problemi, al regime sperimentale donna di cui tanto si sta discutendo in questi ultimi tempi. Volevo sapere però come è possibile conteggiare i 35 anni di contributi: è utile anche la contribuzione da riscatto e ricongiunzione in quanto io ho effettuato un riscatto ed una ricongiunzione in passato? Inoltre la pensione è integrabile al trattamento minimo oppure no? Giorgia Kamsin L'opzione per il sistema contributivo per le lavoratrici di cui all'articolo 1 comma 9, della legge 243 è limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto alla prestazione in parola si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo dell'assegno come invece previsto per le pensioni contributive (pari, nello specifico, cioè 1,5 volte l'assegno sociale per chi matura la pensione contributiva dal 2012 in poi).

Per quanto riguarda l'altro quesito, si ricorda che, per il conteggio di 35 anni di contributi sono utili, nel limite di 52 settimane annue, la contribuzione obbligatoria, da riscatto, da ricongiunzione, volontaria e figurativa con esclusione, tuttavia, della contribuzione accreditata per malattia e disoccupazione. Nei confronti delle lavoratrici inoltre non si applicano, inoltre, i benefici di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 335 del 1995 che riconoscono periodi di accredito figurativo in caso di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età.

Zedde

sono nato il 12/03/1952 e sino al 31/05/2013 sono stato Direttore Amministrativo e finanziario di una importante Azienda italiana, data in cui sono stato licenziato conseguentemente ad una situazione concordata nel 2011.
Infatti, nel Giugno 2011 ( quindi molto prima della riforma Fornero/Monti ) essendo prossimo alla pensione che con quota 96 ( 60 anni di eta' e 38 anni e 10 mesi di contributi versati) maturava di diritto il 12/03/2012, informo la mia Azienda che in tale data sarei andato in pensione senza attendere la finestra di 1 anno prevista dalla vigente normativa, invitando il mio Direttore Generale a cercare all'esterno il mio sostituto, non essendo presente in azienda un profilo adeguato per la mia sostituzione.
Il 15 Settembre 2011 è stato assunto il mio sostituto a tempo indeterminato con le mie stesse mansioni di Responsabile Amministrativo Finanziario e nel contempo la mia Azienda mi ha chiesto ( e in quel momento io ho accettato) di affiancare questa persona fino al Marzo 2013 per le le consegne e l'affiancamento del caso essendo la mia azienda nel 2011 tra le prime 3 aziende industriali italiane del settore.
Nel Dicembre 2011 viene approvata la riforma delle pensioni Fornero/Monti e da allora, la mia Azienda ha sostenuto a fatica il costo di 2 Dirigenti Amministrativi fino al 31/05/2013, data in cui sono stato licenziato essendo dal 2011, di fatto, stato soppresso il mio posto di lavoro con questa nuova assunzione .
Oggi questa azienda ha fatto domanda di ammissione al concordato preventivo.
Tale riforma mi porta a maturare il nuovo diritto alla pensione al compimento del 64° anno di eta'+ aspettative di vita e cioe' nel 2016.
Ho fatto tutte le domande di salvaguardia , ma mi e' stato risposto che non rientro in nessuno dei casi che dal 2011 sono stati salvaguardati in quanto ho lavorato fino al 31/05/2013 anche se di fatto l’accordo e’ maturato prima della riforma Fornero i cui effetti finali ( il licenziamento) si sono manifestati successivamente.
Tutto quanto ho riportato risulta dai libri sociali della mia Azienda e da tutta la corrispondenza intercorsa tra me e la societa' medesima con data certa prima della riforma Fornero.
In conclusione chiedo , se il mio caso rientra tra gli esodati attuali o futuri avendo perso il posto di lavoro a seguito accordi fatti prima della riforma Fornero/Monti e che a seguito di tale riforma sono rimasto e rimarro' senza lavoro e senza pensione dal 31/05/2013 fino alla fine del 2016 ( sembra che il mio caso non rientri tra gli esodati da salvaguardare e allora cosa sono?)
Chiedo inoltre se ci sono i presupposti per una azione legale Paul 
Kamsin Si ritiene che allo stato attuale, pur con l'approvazione della sesta salvaguardia di cui alla legge 147/2014, la situazione per il lettore non sia mutata. Il lettore, da quanto si comprende, rientra infatti nel profilo di tutela dedicato ai lavoratori che hanno stipulato entro il 31.12.2011 un accordo individuale di risoluzione del rapporto di lavoro. Ebbene per tale profilo è necessario, tra le altre condizioni, che il rapporto di lavoro sia cessato entro e non oltre il 31.12.2012. Tale paletto è rimasto anche con riferimento alla sesta salvaguardia che, infatti, ha solo inciso sul termine di maturazione della prestazione pensionistica.

Pertanto, in assenza di ulteriori provvedimenti di salvaguardia, il lettore potrà accedere alla pensione anticipata solo nel 2016 fruendo dello sconto offerto dall'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 (cd. pensione a 64 anni).

Zedde

Sono nato ad ottobre del 1952 quindi ho compiuto 62 anni di età ed ho maturato 41 anni e 6 mesi di contributi. Ho perso il lavoro a giugno 2013. Posso andare in pensione o devo attendere i 42 anni e 6 mesi di contributi Kamsin Il lettore potrà accedere alla pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contributi, se uomo. I 41 anni e 6 mesi si riferiscono, infatti, alle lavoratrici. Avendo raggiunto i 62 anni non avrà alcuna decurtazione sull'assegno pensionistico.

Per recuperare l'anno mancante, oltre al reimpiego, il lettore potrà procedere al versamento dei volontari. Si tenga presente, tuttavia, che dal 2016, per effetto della stima di vita, i requisiti sopra esposti saranno ulterioremente innalzati per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita Istat. Si dovrebbe, anche se ancora non c'è l'ufficialità sull'ententità dell'aumento, pertanto arrivare a 42 anni e 10 mesi di contributi. 

Zedde

Una circolare del Ministero del lavoro e/o dell'Inps indicherà le modalità di presentazione delle istanze dei lavoratori che intendono avvalersi dei benefici in materia di sesta salvaguardia.

Kamsin Molti lettori ci chiedono quando sarà possibile iniziare a presentare le domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge 147/2014 sulla sesta salvaguardia. E' bene ricordare che la legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre ma entrerà formalmente vigore il 6 novembre 2014.

E' stato previsto un periodo di vacatio legis piuttosto lungo (probabilmente per consentire l'adozione da parte del ministero e dell'Inps dei provvedimenti attuativi). Da quella data pertanto partirà il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori, che avranno quindi tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.

Prima di giovedì sarà, quindi, formalmente impossibile presentare istanza di accesso ai benefici in parola. A breve, inoltre, usciranno le istruzioni del Ministero del Lavoro e dell'Inps per la compilazione delle domande di accesso e, dunque, è consigliabile attendere tali provvedimenti prima di presentare domanda. Per ora la legge 147/2014 è, infatti, molto generica al riguardo e prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.

È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro. 

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro; probabilmente, tuttavia, per i lavoratori che hanno fruito dei congedi per l'assistenza dei familiari con disabilità l'ordine della graduatoria dovrà avvenire sulla base della data di maturazione del requisito previdenziale (come previsto dal messaggio inps 522/2014 per la quarta salvaguardia) dato che, molti di loro non hanno ancora cessato l'attività lavorativa. 

La legge chiede all'Inps, inoltre, la pubblicazione nel proprio sito internet, in forma aggregata, i dati raccolti a seguito delle attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni (l'ultimo report dell'Inps sui salvaguardati è fermo ai primi di luglio). La legge prevede inoltre che sulla base dei dati di monitoraggio effettuati dall'Inps, il ministro del Lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine alla attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di coloro che sono stati salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

Ci si augura anche che il Ministero del Lavoro indichi come si dovranno comportare i lavoratori che hanno fruito dei permessi e dei congedi di cui alla legge 104/92. Questi lavoratori dovevano essere inclusi nella quarta salvaguardia ma, per esaurimento del relativo plafond, sono rimasti esclusi dalla tutela.

Guidaesodati
Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati