L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Pensioni, Come si Calcola la Quota 96

Venerdì, 21 Novembre 2014
La Quota 96 costituiva uno dei parametri utili per il conseguimento della pensione di anzianità secondo la disciplina previdenziale antecedente la Riforma Fornero del 2011

Vorrei chiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione per integrare i 42 anni e mezzo di contributi per andare in pensione con le nuove regole imposte dalla Fornero. Ho 61 anni e mezzo. Volevo sapere se i contributi volontari sono utili per accedere alla pensione anticipata. Ho letto da qualche parte che questi contributi, dopo la Riforma del 2011 non sono piu' utili. E' possibile? Inoltre dato che sto percendo l'Aspi posso versare i contributi durante questo periodo oppure se li verso vanno persi? Kamsin Secondo quanto precisato dalla Circolare Inps 35/2012 ai fini dell'accesso alla pensione anticipata sono necessari, dal 2014, 42 anni e 6 mesi di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica (41 anni e 6 mesi per le lavoratrici). 

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Pertanto il lettore potrà utilizzare i contributi volontari ai fini dell'ingresso al pensionamento anticipato. Gli uffici liquideranno la prestazione tenendo conto anche dei versamenti volontari anche se essi, si presti attenzione, non sono considerati tra quelli che sterilizzano la penalizzazione dell'assegno in favore dei lavoratori al di sotto dei 62 anni di età (articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).

Per quanto riguarda l'altra domanda l'idennità Aspi è solo una causa di sospensione del versamento dei volontari e non una causa di preclusione dell'autorizzazione. Quindi, in caso di indennizzo scattano i contributi figurativi gratuiti e i pagamenti volontari potranno essere versati solo al termine dell'indennità stessa.

Zedde

Sono nato l’1-1-1954 insegno nella scuola media e al 31-8-2015 maturerò 42 anni e 8 mesi di servizio per cui andrò in pensione anticipata in tale data.Inoltre faccio parte di coloro che hanno diritto al pensionamento per far parte dei salvaguardati (sesta salvaguardia) in quanto ho assistito mia madre fruendo della legge 104 .Tenendo conto che quasi sicuramente sarò inserito fra i salvaguardati vi chiedo fra le due modalità di pensionamento(anticipata o salvaguardati ) quale mi risulta più favorevole sia ai fini dell’importo pensionistico sia ai fini del conseguimento della buonuscita. Kamsin Si conferma prima di tutto che, con le nuove regole, il lettore potrà accedere alla pensione anticipata dal 1° Settembre 2015 in quanto ha raggiunto 42 anni e 6 mesi di contributi. Resta altresì possibile che il lettore fruisca della salvaguardia prevista dalla legge 147/2014 in quanto ha beneficiato nel corso del 2011 dei permessi per assistere disabili ai sensi della legge 104/1992. In caso di inserimento nella salvaguardia la cessazione dal rapporto di lavoro, si ritiene, non potrà avvenire, comunque, prima del 1° Settembre 2015, al termine dell'anno scolastico 2014/2015.

Quanto all'importo dell'assegno questo sarà determinato, in entrambi i casi, con il sistema di calcolo retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo per il periodo successivo sino alla cessazione dal servizio. Si segnala tuttavia che, qualora uscisse con le regole standard, non avendo al 1° settembre 2015 compiuto i 62 anni di età, la prestazione potrebbe essere soggetta ad una decurtazione (seppur minima, intorno allo 0,4%) qualora la contribuzione non fosse costitutita da sola prestazione effettiva di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quater del dl 216/2011 (si veda la voce: penalizzazione). Circostanza che invece è esclusa qualora il lettore rientri in salvaguardia.

Quanto al TFS il recente messaggio inps 8680/2014 ha chiarito che il termine del pagamento della buonauscita per i lavoratori salvaguardati è quello vigente nel regime generale (cfr: Circolare Inps 73/2014). Pertanto in entrambi i casi il lettore otterrà la prima tranche dell'indennità dopo 24 mesi dalle dimissioni e le ulteriori tranches dopo 12 mesi ciascuna. Alcune differenze potrebbero invece emergere sugli importi.

Infatti, nel regime generale, per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro l'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati (e pari a 50mila euro) e la seconda (a saldo) trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate (2 da 50mila) con l'ultima rata pagata  a saldo dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

Fermi restando i termini di frazionamento laddove, tuttavia, il lettore accedesse alla salvaguardia, dato che avrebbe raggiunto un diritto a pensione in regime di salvaguardia (40 anni di contributi) entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila dovrebbero essere innalzati rispettivamente a 90mila e 150mila euro con un evidente vantaggio.

Zedde

 

Sono una lavoratrice della scuola che ha raggiunto nel dicembre del 2014 2080 settimane di contributi come da estratto conto Inps. Ho fruito nel corso del 2011 dei permessi per l'assistenza di una persona disabile che ho in famiglia. Ho letto che avrei la possibilità di fare domanda per essere collocata in pensione in anticipo rispetto ai requisiti attuali. E' vero? Questa salvaguardia si applica anche a noi del comparto scuola o vale solo i lavoratori privati? Francesca da Bologna Kamsin L'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 147/2014 prevede che possano fare parte della salvaguardia nel limite di 1.800 soggetti, i lavoratori che nel corso del 2011 abbiano fruito dei permessi e/o dei congedi per l'assistenza disabili i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, entro il 6 gennaio 2016. La norma non prevede alcuna limitazione rispetto al pubblico impiego e, pertanto, è attivabile anche dalle lavoratrici e lavoratori del comparto scuola. 

Nel caso di specie la lettrice potrà, quindi, presentare istanza di accesso alla DTL secondo le modalità indicate nella Circolare del Ministero del Lavoro numero 27 del 7 Novembre 2014 entro il 5 gennaio 2015.

Zedde

L'Inps ha chiarito che il termine di pagamento del trattamento di fine servizio per i lavoratori salvaguardati nel pubblico impiego è soggetto alle regole generali attualmente vigenti.

La salvaguardia disposta dal decreto legge 201/2011 e da successive norme per  particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i lavoratori che accedono alla salvaguardia. E' quanto ha precisato l'istituto con il messaggio Inps 8680/2014 del 12 novembre 2014.

Kamsin L'Inps ricorda, pertanto, che i termini di pagamento del TFS per i lavoratori salvaguardati sono quelli vigenti nel regime generale e conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare Inps 73/2014.

"Per esempio, se la cessazione del rapporto di lavoro e la  maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31  dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi,  nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva". 

La questione interessa soprattutto i lavoratori del pubblico impiego che fruiscono dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104/1992 (2500 in quarta salvaguardia ed altri 1800 lavoratori in sesta salvaguardia). In altri termini, secondo la disciplina generale, tali lavoratori, riceveranno il pagamento dell'indennità di buonuscita, dopo 24 mesi dalla data di dimissioni volontarie. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi pena il pagamento degli interessi. Nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione e/o di raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) i termini vengono accorciati a 12 mesi.

Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro.

La precisazione, dunque, sgombra il campo dai dubbi circa la possibilità che anche i salvaguardati fossero soggetti allo slittamento del pagamento del TFS previsto dalla Circolare Inps 79/2014 in favore dei lavoratori soprannumerari ai sensi del Dl 95/2012, ipotesi che è stata, smentita, per l'appunto dall'Inps.

Zedde

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